Corte di cassazione penale sez. II, 3 dicembre 2014, n. 50672 (c.c. 23 settembre 2014)

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giur
Rivista penale 2/2015
LEGITTIMITÀ
spese ed onorari della parte civile, oggi comparsa, la quale
non ha presentato «conclusioni scritte», ma si è limitata a
depositare la nota spese priva di formali conclusioni.
5.1. Invero il codice di rito all’art. 141, nel disciplinare
le «dichiarazioni o le richieste orali delle parti attinenti al
procedimento», indica come pre-requisito di applicazione
che la legge non imponga la forma scritta.
5.2. Orbene, nella specie, la parte civile non ha ottem-
perato al disposto dell’art. 523 comma 2 c.p.p. laddove, nel
regolare lo svolgimento della discussione, espressamente
stabilisce che la parte civile «presenta conclusioni scrit-
te», le quali non possono, all’evidenza, essere sostituite
dalle mere richieste orali, pur ritualmente verbalizzate.
(Omissis)
corTe di cassazione penale
sez. ii, 3 dicembre 2014, n. 50672
(c.c. 23 seTTembre 2014)
pres. fiandanese – esT. Taddei – p.m. de augusTinis (conf.) – ric.
cervelli
Appropriazione indebita y Elemento oggettivo
del reato y Beni costituiti in trust y Di cui la titolari-
tà è assunta dal trustee quale soggetto f‌iduciario y
Differente destinazione dei beni da quella stabilita
all’atto del conferimento y Conf‌igurabilità y Sus-
sistenza.
. In tema di appropriazione indebita, deve ritenersi cor-
retta la ritenuta conf‌igurabilità del reato a carico del
soggetto che, investito, quale f‌iduciario (trustee) della
formale titolarità di beni costituiti in “trust” (secondo
la disciplina dettata per questo istituto, di origine an-
glosassone, dall’art. 2 della Convenzione dell’Aia 1° lu-
glio 1985, recepita in Italia con legge 16 ottobre 1989 n.
364), dia a quei beni una destinazione diversa da quella
stabilita all’atto del loro conferimento. (Mass. Redaz.)
(c.p., art. 646) (1)
(1) Non risultano editi precedenti negli esatti termini. Per utili
ragguagli in merito alla possibilità di assoggettare i beni conferiti
in trust a sequestro preventivo f‌inalizzato alla conf‌isca, v. Cass. pen.
sez. V, 29 settembre 2014, n. 40286, in Ius&Lex, dvd n. 1/2015, ed. La
Tribuna: Cass. pen., sez. VI, 27 maggio 2014, n. 21621, ibidem e Cass.
pen., sez. V, 30 marzo 2011, n. 13276, in questa Rivista 2012, 680 .
svolgimenTo del processo
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale
del riesame di Vicenza, revocava il decreto di sequestro
preventivo sull’immobile sito in Vicenza alla via Legioni
Antonini n. 53, di pertinenza del Trust Isabella, perchè
l’appropriazione indebita, reato in relazione al quale era
stato concesso il provvedimento ablativo, è conf‌igurabile
solo per i beni mobili, confermandolo per gli altri beni, di
tale natura, conferiti in trust e consistenti in una polizza
assicurativa sulla vita ed il denaro riveniente dal suo di-
sinvestimento.
1.2 Indagato, nell’ipotesi di accusa, è Cervelli Marco,
trustee dell“Isabella” Trust, che, violandone l’atto costi-
tutivo, aveva costituito in Svizzera una società anonima,
adoperando la liquidità presente sul conto del Trust ed
aveva avviato una serie di operazioni giuridiche - conta-
bili per appropriarsi dei beni anche immobili del trust.
Secondo quanto si legge nel provvedimento impugnato,
Cervelli “aveva destinato a sé stesso il trasferimento della
liquidità di una polizza di diritto lussemburghese, aveva
costituito una società svizzera nella quale stava tentando
di far conf‌luire le somme liquide che aveva già depositato
nella polizza suddetta e stava cercando di liquidare un im-
mobile, destinando alle istituzioni oncologiche benef‌icia-
rie del trust solo una minima parte degli importi, il tutto
senza avere preventivamente contattato il “guardiano” del
trust.”
1.3 Avverso tale ordinanza propongono ricorso gli avvo-
cati Francesco Corrà e Antonio Seria, in difesa di Cervelli
chiedendo l’annullamento dell’ordinanza e deducendo
a motivo l’erronea applicazione della legge penale, ed in
particolare dell’art, 646 c.p., e degli artt. 832 c.c. ed art.
1.2.3.8 della Convenzione dell’Aja dell’1 luglio 1985. Affer-
mano i ricorrenti che con il negozio f‌iduciario è stata tra-
sferita al Cervelli la piena proprietà dei beni conferiti in
trust e che pertanto, non può conf‌igurarsi il delitto di ap-
propriazione indebita, per il quale è necessario l’elemento
dell’altruità della cosa.
Con memoria depositata per l’odierna udienza i ricor-
renti insistono nella tesi secondo la quale la costituzione
del trust determina un passaggio di proprietà dei beni
conferiti in trust in capo al trustee.
moTivi della decisione
2. Il ricorso non è fondato e deve essere rigettato.
2.1 Per inquadrare l’ambito della problematica dedotta
dalla difesa del ricorrente, è necessario individuare le
caratteristiche del negozio f‌iduciario denominato trust,
f‌igura non generata nel nostro ordinamento ma in quello
anglosassone e riconosciuta nel diritto interno per l’in-
tervenuta adesione dello Stato alla convenzione dell’Aja
del 1 luglio 1985, dovendosi, comunque, riconoscere che
sussistono oggettive diff‌icoltà ad adattare lo schema di
f‌iducia anglosassone (causa tipica del trust) al nostro
ordinamento, anche a causa delle diversità strutturali e
di regolamentazione dei diritti reali, nei due ordinamenti
giuridici e per la possibile interferenza con il sistema di
garanzie.
2.2 Secondo l’art. 2 della Convenzione dell’Aja del 1 lu-
glio 1985, relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro
riconoscimento in ambito domestico, resa esecutiva in Ita-
lia con Legge 16 ottobre 1989 n. 364, per trust si intendono
«I rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente
- con atto tra vivi o mortis causa - qualora dei beni siano
stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di
un benef‌iciario o per un f‌ine determinato», caratterizza-
to dal fatto che «I beni in trust costituiscono una massa
distinta e non sono parte del patrimonio del trustee»
venendo essi «intestati al trustee o ad un altro soggetto

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