Corte di cassazione penale sez. VI, 6 novembre 2014, n. 46062 (c.c. 17 settembre 2014)

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giur
Rivista penale 1/2015
LEGITTIMITÀ
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. VI, 6 NoVEmbRE 2014, N. 46062
(c.c. 17 SETTEmbRE 2014)
PRES. IPPoLITo – EST. fIdELbo – P.m. RIELLo (coNf.) – RIc. P.m. c. cAPuTo
NASSETTI
Appropriazione indebita y Elemento oggettivo
del reato y Warrant bonds y Natura di titoli di cre-
dito y Esclusione y Omessa restituzione dei warrant
bonds da parte del committente all’impresa appal-
tatrice y Conf‌igurabilità del reato di appropriazione
indebita y Esclusione.
. Non è conf‌igurabile il reato di appropriazione indebita
qualora, avendo un’impresa appaltatrice consegnato al
committente alcuni “warrant bonds”, vale a dire delle
lettere con le quali un istituto bancario si impegna a
soddisfare, su semplice richiesta del committente, le
pretese creditorie a lui derivanti da una eventuale ina-
dempienza dell’impresa appaltatrice, il committente,
in difformità da sopravvenuti accordi con l’impresa
appaltatrice, ometta la restituzione a quest’ultima dei
suddetti documenti, non essendo attribuibile agli stessi
la natura di veri e propri titoli di credito e mancando,
quindi, la materialità della “res” che dell’appropriazio-
ne indebita dovrebbe costituire oggetto. (c.p., art. 640;
c.p., art. 646) (1)
(1) Nulla che affronti l’esatta fattispecie. Sull’oggetto del reato di
appropriazione indebita, utile è la consultazione di L. ALIBRANDI,
Codice penale commentato con la giurisprudenza, ed. La Tribuna,
Piacenza 2014.
SVoLgImENTo dEL PRocESSo
1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di
Bologna, giudicando in sede di rinvio, ha annullato il de-
creto di sequestro preventivo emesso in data 9 marzo 2013
dal G.i.p. dello stesso Tribunale e ha disposto la restitu-
zione alla società Intersolar Emilia Romagna s.p.a. degli 8
titoli denominati “warranty bond”, del valore complessivo
di euro 2.510.715, emessi dal Credito di Romagna s.p.a.
2. Il sequestro degli 8 titoli era stato originariamente
disposto, ai sensi dell’art. 321 comma 1 c.p.p., in relazione
ai reati di cui agli artt. 646 e 640 c.p. contestati a France-
sco Antonio Caputo Nassetti, quale legale rappresentante
della Intersolar Emilia Romagna s.p.a., a seguito della
querela presentata nei suoi confronti da Luca Giuliani,
amministratore della società Photoenergia Italia s.r.l.
Dall’ordinanza si apprende che la vicenda trova origine
in una complessa operazione avente ad oggetto un con-
tratto di appalto tra la Photoenergia Italia s.r.l., controllata
dalla Eltech s.a., in qualità di appaltatrice, e la Intersolar
Emilia Romagna s.p.a., controllata da Intermedia Finance
s.p.a., quale committente, per la realizzazione di impianti
fotovoltaici situati nel comune di Ravenna; in tale opera-
zione la Photoenergia s.r.l., a garanzia dell’adempimento
delle obbligazioni contrattuali assunte, si impegnava a
consegnare alla Intersolar s.p.a. otto titoli denominati war-
ranty bond emessi dal Credito di Romagna a garanzia della
corretta esecuzione dell’appalto. Nel contratto era previ-
sto che in caso di inadempimento da parte della società
appaltatrice di una qualsiasi obbligazione a suo carico il
committente avrebbe avuto il diritto di escutere le garanzie
bancarie emesse, garanzie che alla scadenza del contratto
sarebbero state restituite alla società appaltatrice.
Tra il giugno e l’agosto 2011 a seguito della realizza-
zione degli impianti da parte della Photoenergia veniva
emesso il certif‌icato di regolare esecuzione dalla cui data
di emissione sarebbe dovuto decorrere il periodo di garan-
zia pari a 24 mesi.
In data 13 giugno 2011 le due società stipulavano un
nuovo contratto per la conduzione e la manutenzione de-
gli impianti fotovoltaici oggetto del contratto di appalto e
il successivo 8 agosto 2011 la Photoenergia s.p.a. conse-
gnava alla Intersolar s.p.a. le garanzie denominate war-
ranty bond con scadenza a 24 mesi cioè alla data del 1
settembre 2013.
Nel corso del 2012 intervenivano nuovi accordi tra le
due società e le due controllanti, tra cui in particolare la
scrittura privata del 30 marzo 2012 con cui le contraenti
convenivano consensualmente di risolvere il contratto di
manutenzione alla data di consegna delle garanzie alla
Photoenergia, nonché l’accordo di chiusura e manleva del
5 aprile 2012 con cui la Intersolar rinunciava a richiedere
alla appaltatrice il pagamento di penali e dichiarava la per-
fetta esecuzione del contratto di manutenzione da parte
della Photoenergia f‌ino alla data dell’accordo in questione.
Tuttavia, a partire dal dicembre 2012 la Intersolar, per
mezzo dell’amministratore Caputo Nassetti, comunicava
la risoluzione del contratto di manutenzione, sostenendo
la mancata prestazione da parte della Photoenergia di
alcuni servizi di manutenzione ordinaria nonché l’aff‌i-
damento di alcuni lavori in subappalto in violazione del
contratto; con una seconda lettera del 20 dicembre 2012
la società committente trasmetteva alla Photoenergia le
relazioni tecniche dei collaudatori da cui risultavano i
vizi e le criticità degli impianti; inf‌ine, con lettera del 16
gennaio 2013 la Intersolar comunicava che in difetto dei
lavori necessari ad eliminare i vizi riscontrati, riguardanti
difetti di costruzione, avrebbe proceduto ad escutere i
warranty bond.
3. A questo punto, in data 6 febbraio 2013, l’ammini-
stratore della Photoenergia, Luca Giuliani, presentava
querela nei confronti dell’amministratore della Intersolar
per i reati di appropriazione indebita e truffa e, in base a
quanto rappresentato in querela, il pubblico ministero ri-
chiedeva il sequestro preventivo degli otto titoli, sequestro
disposto dal G.i.p. in data 9 marzo 2013.
Secondo la tesi accusatoria il legale rappresentante
della Intersolar si sarebbe appropriato degli otto warranty
bond, di cui aveva la disponibilità a titolo di garanzia della
corretta esecuzione del contratto di appalto, omettendone
la restituzione nonostante che con la scrittura privata del
30 marzo 2012 le parti avessero pattuito la risoluzione
del contratto di manutenzione dell’impianto fotovoltaico
sottoscritto il 13 giugno 2011, risoluzione a cui avrebbe
dovuto seguire la restituzione dei titoli alla Photoenergia.

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