Corte di cassazione penale sez. II, 11 novembre 2014, n. 46416 (ud. 16 ottobre 2014)

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giur
Rivista penale 1/2015
LEGITTIMITÀ
meno può dubitarsi che la condotta tipica sia stata posta
in essere al f‌ine specif‌ico di turbare l’attività commerciale
della De Tommasi (che per l’appunto costituisce l’oggetto
del dolo specif‌ico che caratterizza il reato contestato e non
il suo elemento materiale come erroneamente sostenuto
a p. 10 del ricorso), atteso che lo scopo perseguito, per
come risulta dal testo della sentenza, era quello di operare
un sistematico storno di clientela sfruttando il know how
commerciale di quest’ultima illecitamente carpito e so-
prattutto alcuni strumenti “sensibili” come le informazioni
sul “miglior prezzo” praticato, nel tentativo di paralizzarne
la capacità stessa di accedere al mercato di riferimento.
2.5 In def‌initiva, con riferimento alla posizione del
Capuzzimati, la sentenza deve essere “annullata senza
rinvio ai soli effetti penali - e con conferma - dunque -delle
relative statuizioni civili - limitatamente al reato di cui al
capo b) per le ragioni illustrate sub 1 e con rinvio alla
Corte d’appello di Torino per la conseguente ridetermina-
zione del trattamento sanzionatorio, che non è possibile
effettuare in questa sede atteso che il menzionato reato
era stato precedentemente giudicato come il più grave
e dunque in riferimento allo stesso era stata calcolata la
pena base sulla quale erano poi stati effettuati gli aumenti
per gli altri giudicati in continuazione. Nel resto il ricorso
dello stesso Capuzzimati deve invece essere rigettato.
3. Infondato è anche il ricorso del Mosca, che ripropo-
ne le medesime doglianze già analizzate in precedenza
trattando del terzo e del quarto motivo di quello del Ca-
puzzimati, nonché dei motivi nuovi proposti nell’interes-
se di quest’ultimo. Unica questione inedita proposta dal
Mosca risulta quella relativa alla mancata interversione
del possesso dei documenti di cui gli è stata contestata
l’appropriazione indebita. Questione che si rivela peraltro
manifestamente infondata, atteso che la mancanza di una
espressa richiesta di restituzione da parte del titolare dei
suddetti documenti non era certo presupposto legittiman-
te l’appropriazione dei medesimi, atteso che al momento
in cui l’imputato ha abbandonato l’azienda era comunque
suo dovere restituire tutta la documentazione commercia-
le di cui aveva il possesso esclusivamente in ragione del
rapporto di lavoro. (Omissis)
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. II, 11 NoVEmbRE 2014, N. 46416
(ud. 16 oTTobRE 2014)
PRES. gENTILE – EST. LombARdo – P.m. RIELLo (dIff.) – RIc. Rocco
Appropriazione indebita y Elemento oggettivo
del reato y Incasso di assegno bancario ricevuto
in garanzia y Nullità del patto ex art. 31 R.D. n.
1736/1933 y Validità del titolo esclusivamente nel
rapporto tra le parti y Conf‌igurabilità.
. Nel caso di assegno bancario rilasciato “a garanzia”,
con il patto di non metterlo all’incasso prima del veri-
f‌icarsi di una certa condizione, la nullità di tale patto,
ai sensi dell’art. 31 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736,
siccome prevista ai soli f‌ini della salvaguardia della
funzione pubblicistica dell’assegno come mezzo di pa-
gamento, non esclude che il titolo possa anche valida-
mente assumere, nel rapporto fra le parte, la funzione
di garanzia che le stesse abbiano voluto assegnargli,
con la conseguenza che, ove, in violazione dell’accor-
do, il possessore del titolo lo ponga all’incasso prima
o indipendentemente dal verif‌icarsi della condizione
pattuita, ben può essere chiamato a rispondere del
reato di appropriazione indebita. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 646) (1)
(1) In senso conforme si vedano Cass. pen., sez. II, 5 febbraio 2014,
n. 5643, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed . La Tribuna e Cass. pen., sez. II,
1° giugno 2000, n. 1151, ibidem. Nello stesso senso si esprime Cass.
pen., sez. VI, 16 gennaio 2007, n. 757, ibidem.
SVoLgImENTo dEL PRocESSo E moTIVI dELLA dEcISIoNE
1. Rocco Gaetano ricorre per cassazione - a mezzo del
suo difensore - avverso la sentenza della Corte di Appel-
lo di Ancona del 18 gennaio 2011, che ha confermato la
pronuncia del locale Tribunale, con la quale è stato con-
dannato alle pene di legge per il delitto di appropriazione
indebita.
2. Propone diversi motivi di ricorso.
2.1. Col primo motivo di ricorso, deduce l’inosservanza
e l’erronea applicazione degli artt. 178, 521 e 522 c.p.p.. A
dire del ricorrente, sarebbe stato violato il principio della
correlazione tra accusa e sentenza, perchè l’imputazione
è stata costruita come appropriazione di un assegno, e non
come appropriazione della somma riscossa, dimodoché i
giudici di merito non avrebbero potuto ritenere la sus-
sistenza del reato contestato e il conseguimento di un
ingiusto prof‌itto.
La censura è manifestamente infondata.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte,
l’immutazione del fatto, ai f‌ini dell’eventuale applicabilità
della norma dell’art. 521 c.p.p., è solo quella che modif‌ica
radicalmente la struttura della contestazione (in quanto
sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l’elemen-
to psicologico del reato), dimodoché l’azione realizzata
risulta completamente diversa da quella contestata, al
punto da essere incompatibile con le difese apprestate
dall’imputato per discolparsene. Non può parlarsi, invece,
di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane
identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e
cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazio-
ne della condotta (Cass., sez. I, n. 6302 del 14 aprile 1999
Rv. 213459).
In altre parole, non sussiste violazione del principio
di correlazione fra accusa e sentenza quando non muta
il fatto storico concreto sussunto nell’ambito della conte-
stazione (sez. III, n. 5463 del 5 dicembre 2013 ud. dep.
4 febbraio 2014 - Rv. 258975); l’immutazione si verif‌ica
solo nel caso in cui tra il fatto esposto nella contestazio-
ne e quello ritenuto in sentenza ricorra un rapporto di
eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi
realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione
o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei con-

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