Corte di cassazione penale sez. V, 13 novembre 2014, n. 47105 (ud. 30 settembre 2014)

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giur
1/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
l’art. 6 bis comma 2 della L. 401/89 (come modif‌icata dalla
L. 41/07) il quale recita testualmente “Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si
svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente
una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel
corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno
di gioco, è punito con l’arresto f‌ino ad un anno e con
l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della re-
clusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un
ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione
def‌initiva della competizione calcistica”.
1.3 Il problema posto all’attenzione di questa Corte è se
il Licari abbia superato la recinzione, ovvero abbia invaso
il terreno di gioco durante la partita: si tratta di una que-
stione che non ha alcuna ragion d’essere in quanto, pur
dandosi atto della alternatività delle condotte (supera-
mento della recinzione, nel caso di specie non avvenuto,
o invasione del terreno di gioco) è radicalmente da esclu-
dere che ciò debba verif‌icarsi durante il corso della partita
in quanto l’espressione “nel corso delle manifestazioni me-
desime” non va riferita alla durata della gara secondo le
norme interne federali sportive, ma estesa allo svolgimen-
to della manifestazione sportiva nella sua interezza che,
ovviamente comprende, anche lo spazio temporale succes-
sivo al f‌ischio f‌inale da parte del direttore di gara, essendo
in ogni caso precluso ad estranei non addetti l’ingresso nel
terreno di gioco anche dopo il termine della gara. In altre
parole, il momento di cessazione della manifestazione
coincide esclusivamente con la f‌ine della manifestazione
nella sua interezza, comprensiva dell’uscita dei giocatori e
della terna arbitrale dall’impianto sportivo.
1.4 Ne consegue che laddove - come nella specie - alcuni
giocatori e tesserati (tra i quali l’allenatore del Marsala) si
trovavano ancora nel terreno di gioco intenta a colluttare
tra loro, pur dopo che l’arbitro aveva f‌ischiato la f‌ine del-
l’incontro - era comunque inibito a chiunque estraneo di
entrare nel terreno medesimo in quanto la manifestazione
sportiva era ancora in corso, dovendosi tale espressione in-
tendersi in senso ampio e non, come inteso dal ricorrente,
circoscritta al momento in cui l’incontro sportivo ha termi-
ne. Né, ovviamente, poteva assumere importanza il punto
attraverso il quale i sostenitori della squadra del Marsala
erano riusciti a penetrare nel terreno di gioco. Da qui la
manifesta infondatezza del primo motivo. (Omissis)
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. V, 13 NoVEmbRE 2014, N. 47105
(ud. 30 SETTEmbRE 2014)
PRES. bEVERE – EST. PISToRELLI – P.m. PINELLI (PARz. dIff.) – RIc.
cAPuzzImATI Ed ALTRo
Violazione di domicilio y Elemento oggettivo y Ac-
cesso abusivo ad un sistema informatico o telema-
tico protetto y Soggetto autorizzato y Condizioni.
Appropriazione indebita y Elemento oggettivo
del reato y Estremi y Appropriazione di alcuni ele-
menti cartacei contenenti dati bancari trattenuti
dalla persona offesa y Conf‌igurabilità y Sussisten-
za.
. In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico
o telematico (art. 615 ter c.p.), dovendosi ritenere rea-
lizzato il reato pur quando l’accesso avvenga ad opera
di soggetto legittimato, il quale però agisca in violazio-
ne delle condizioni e dei limiti risultanti dal comples-
so delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema
(come, in particolare, nel caso in cui vengano poste in
essere operazioni di natura ontologicamente diversa da
quelle di cui il soggetto è incaricato ed in relazione alle
quali l’accesso gli è stato consentito), deve ritenersi
che sussista tale condizione qualora risulti che l’agente
sia entrato e si sia trattenuto nel sistema informatico
per duplicare indebitamente informazioni commerciali
riservate; e ciò a prescindere dall’ ulteriore scopo co-
stituito dalla successiva cessione di tali informazioni
ad una ditta concorrente. (Mass. Redaz.) (c.p., art. 615
ter) (1)
. In tema di appropriazione indebita, fermo restando
che il reato non può avere ad oggetto che beni mate-
riali, deve ritenersi sussistente tale condizione nel
caso in cui l’agente si sia indebitamente appropriato
del supporto cartaceo contenente alcuni dati attinenti
ai rapporti bancari intrattenuti dalla persona offesa,
nulla rilevando in contrario che proprio dalla presen-
za di detti dati, di per sé immateriali, derivi il valore
economico del documento nel quale essi sono riportati.
(Mass. Redaz.) (c.p., art. 646) (2)
(1) In senso conforme si veda Cass. pen., sez. un., 7 febbraio 2012, n.
4694, in questa Rivista 2013, 106.
(2) Nello stesso senso della pronuncia de qua si veda Cass. pen., sez.
II, 13 settembre 2011, n. 33839, in questa Rivista 2012, 300.
SVoLgImENTo dEL PRocESSo
1. La Corte d’appello di Torino confermava la condanna
di Capuzzimati Stefano per i reati di accesso abusivo a si-
stema informatico, trattamento illecito di dati personali
e appropriazione indebita, in riferimento al quale ultimo
confermava altresì la condanna di Mosca Giuseppe. In
parziale riforma della pronunzia di primo grado condan-
nava entrambi gli imputati anche per il reato di turbata
libertà dell’industria o del commercio da cui erano stati
in precedenza assolti e per converso assolveva il Capuzzi-
mati dal reato di frode processuale, per il quale era stato
invece condannato in prime cure. Conseguentemente la
Corte territoriale provvedeva a rimodulare il trattamento
sanzionatorio e le statuizioni civili disposte a carico degli
imputati.
2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati
a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Il ricorso del Capuzzimati articola quattro motivi.
Con il primo deduce l’errata applicazione dell’art. 615 ter
c.p. per il difetto di tipicità della condotta ascritta all’im-
putato conseguente alla mancata violazione delle prescri-
zioni esplicitamente o implicitamente dettate dal titolare

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