Corte di cassazione penale sez. III, 17 novembre 2014, n. 47258 (c.c. 19 giugno 2014)

Pagine33-34
33
giur
Rivista penale 1/2015
LEGITTIMITÀ
della parte civile non costituisce causa di sospensione
della prescrizione (solo) nell’ipotesi in cui la difesa del-
l’imputato non abbia espressamente prestato il consenso
ma si sia limitata a «rimettersi» al giudice o abbia di-
chiarato di «nulla opporre», dovendosi per contro invece
tale rinvio sottrarsi al computo del termine prescrizionale
nella opposta ipotesi in cui la difesa abbia aderito alla ri-
chiesta di rinvio della parte civile (v. ex aliis sez. IV, n.
7071 del 31 gennaio 2014, Mariotti, Rv. 259326; sez. I, n.
27676 del 17 maggio 2013, Fiumara, Rv. 256363; sez. V, n.
14461 del 2 febbraio 2011, Abbagnato, Rv. 249847; sez. IV,
n. 39606 del 28 giugno 2007, Marchesini, Rv. 237877).
Tale indirizzo, però, espresso con esplicito e chiaro
riferimento a ipotesi di rinvio richiesto per ragioni non
strettamente e imprescindibilmente legate ad esigenze
difensive e probatorie, non è pertinente al caso di specie,
laddove al contrario il rinvio chiesto dalla parte civile è
stato come detto motivato dall’esigenza di chiamare in
giudizio il responsabile civile.
Più appropriato appare pertanto il richiamo al diverso
principio, pure incontrastato nella giurisprudenza di que-
sta Suprema Corte, secondo cui, «in tema di prescrizione,
il rinvio o la sospensione del dibattimento disposti dal
giudice in accoglimento della richiesta dell’imputato di
essere autorizzato a citare il responsabile civile non deter-
mina la sospensione del relativo termine, atteso che il dif-
ferimento dell’udienza, in tale ipotesi, è determinato dalla
necessità di consentire il concreto esercizio di una facoltà
riconducibile al diritto di difesa» (v. sez. IV, n. 9224 del 29
gennaio 2002, Bianco S, Rv. 220986, che, in applicazione di
tale principio, ha ritenuto computabile nel termine di pre-
scrizione il periodo in cui il dibattimento era stato sospeso
su richiesta dell’imputato, il quale era stato autorizzato
dal giudice - a seguito della costituzione in udienza della
parte civile a citare la compagnia assicuratrice per la re-
sponsabilità civile automobilistica).
Il Tribunale ha per vero espressamente preso in consi-
derazione tale precedente, ma ne ha escluso la pertinenza
al caso di specie essenzialmente in ragione del fatto che,
in quest’ultimo, la richiesta di differimento per la citazio-
ne del responsabile civile è provenuta (non, come nel caso
esaminato da sez. IV, n. 9224/2002, dall’imputato, ma) dal-
la parte civile, con la successiva adesione dell’imputato,
assumendo che ciò comporterebbe una sostanziale diffe-
renza tra le due ipotesi e l’impossibilità di parif‌icarle ai
f‌ini in questione, in relazione ai quali, anzi, la fattispecie
in esame sarebbe piuttosto assimilabile a quelle - per le
quali la giurisprudenza, alla stregua dell’indirizzo sopra
ricordato, ritiene che la sospensione debba operare - del
rinvio disposto in adesione a richiesta congiunta dell’im-
putato e della parte civile per addivenire a un accordo in
ordine al risarcimento del danno (sez. IV, n. 39606 del 28
giugno 2007, Marchesini, Rv. 237877) o del rinvio del di-
battimento per legittimo impedimento della parte civile al
quale la difesa dell’imputato abbia aderito (sez. V, n. 13296
del 7 dicembre 2007, dep. 2008, Ricci, Rv. 239384).
L’assimilazione a tali ultime ipotesi del rinvio del
dibattimento di primo grado del quale nella specie si di-
scute - assimilazione le cui ragioni, peraltro, non sono illu-
strate nella sentenza impugnata - si appalesa, però, priva
di alcun fondamento logico giuridico, non sfuggendo al
contrario che l’ipotesi in esame sia, all’opposto di quanto
affermato dal Tribunale, sostanzialmente sovrapponibile a
quella considerata nel richiamato precedente di sez. IV,
n. 9224 del 2002, con riferimento alla quale si è escluso in
radice ogni effetto sospensivo del termine prescrizionale.
Ed invero delle due l’una: se al f‌ine di distinguere l’ipo-
tesi in tale precedente considerata e quella in esame si at-
tribuisce rilievo al fatto che, in quest’ultima, la richiesta di
rinvio sia provenuta dalla parte civile, in tal caso non do-
vrebbe allora in alcun modo imputarsi all’imputato, ovvero
comunque ridondare a suo sfavore, il differimento disposto
dal giudice in accoglimento di istanza proveniente da par-
te diversa e contrapposta; se al contrario si pone l’accento
sul fatto che a tale richiesta abbia aderito lo stesso impu-
tato, sostanzialmente facendola propria, in tal caso non si
vede allora in cosa l’ipotesi in esame possa distinguersi da
quella considerata nel richiamato precedente.
4. Quale che sia il punto di vista preferito, appare
evidente che il rinvio non può imputarsi a richiesta del-
l’imputato legata a esigenze non strettamente probatorie e
difensive e non può pertanto ritenersi sottratto al computo
del termine prescrizionale.
Ne discende che, non operando l’ipotizzata sospen-
sione, il reato doveva considerarsi prescritto già in primo
grado.
5. Va pertanto pronunciato l’annullamento senza rinvio
della sentenza impugnata, restando assorbito l’esame de-
gli altri motivi. (Omissis)
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. III, 17 NoVEmbRE 2014, N. 47258
(c.c. 19 gIugNo 2014)
PRES. TERESI – EST. gRILLo – P.m. X (coNf.) – RIc. LIcARI
Sport y Professionisti y Manifestazioni sportive
y Invasione da parte del pubblico del terreno di
gioco prima che i giocatori si siano allontanati dal
campo da calcio.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 6
bis, comma 2, della legge n. 401/1989, nella parte in
cui si riferisce alla condotta di chi, “nel corso delle ma-
nifestazioni sportive, invade il terreno di gioco”, deve
ritenersi che la manifestazione sportiva sia ancora in
corso anche quando, terminata la gara, i giocatori e la
terna arbitrale non si siano ancora allontanati. (Mass.
Redaz.) (l. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6 bis) (1)
(1) In argomento cfr. Cass. pen., sez. III, 18 novembre 2009, n. 44026,
in questa Rivista 2010, 286.
SVoLgImENTo dEL PRocESSo E moTIVI dELLA dEcISIoNE
(Omissis)
1.2 Secondo la tesi del ricorrente nel caso in esame
sarebbe stato applicato in modo erroneo rispetto al testo,

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT