Corte di cassazione penale sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47287 (ud. 9 ottobre 2014)

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giur
1/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. IV, 17 NoVEmbRE 2014, N. 47287
(ud. 9 oTTobRE 2014)
PRES. zEccA – EST. IANNELLo – P.m. RomANo (dIff.) – RIc. bRANdoLI
Reato y Estinzione (Cause di) y Prescrizione y So-
spensione y Rinvio del dibattimento y Richiesta della
parte civile, in adesione alla difesa dell’imputato,
motivata dalla rappresentata esigenza di citare il
responsabile civile y Sospensione del termine di
prescrizione del reato y Esclusione.
. Non può dar luogo a sospensione del termine di pre-
scrizione del reato il rinvio del dibattimento che sia
stato disposto, pur con la espressa adesione della difesa
dell’imputato, su richiesta della parte civile, motivata
dalla rappresentata esigenza di citare il responsabile
civile. (c.p., art. 159) (1)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’indirizzo delineato da Cass. pen.,
sez. IV, 8 marzo 2002, n. 9224, in questa Rivista 2002, 850, che ha rite-
nuto computabile nel termine di prescrizione il periodo in cui il dibat-
timento era stato sospeso su richiesta dell’imputato, il quale era stato
autorizzato dal giudice a seguito della costituzione in udienza della
parte civile a citare la compagnia assicuratrice per la responsabilità
civile automobilistica. Nel senso invece di ritenere che la sospensione
del corso della prescrizione, ai sensi dell’art. 159, comma primo, n. 3,
c.p., non operi quando, essendovi stato rinvio dell’udienza su richiesta
della parte civile, la difesa dell’imputato si sia limitata a non opporsi, e
reputandola per contro operante nel caso di richiesta di rinvio avanzata
congiuntamente dalle difese dell’imputato e della parte civile, v. Cass.
pen., sez. IV, 13 febbraio 2014, n. 7071, ivi 2014, 417 e Cass. pen., sez. I,
24 giugno 2013, n. 27676, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
SVoLgImENTo dEL PRocESSo
1. Con sentenza del 28 giugno 2012 il Tribunale di Rieti,
sezione distaccata di Poggio Mirteto, confermava la con-
danna alla pena di € 500,00 di multa pronunciata, in data
3 ottobre 2011, dal Giudice di pace di Poggio Mirteto, nei
confronti di Brandoli Massimiliano per il reato p. e p. dal-
l’art. 590 c.p. a lui ascritto in relazione al tamponamento
di autovettura che precedeva quella da lui condotta, dal
quale derivavano al conducente dell’autovettura investita
lesioni personali giudicate guaribili in 27 giorni: fatto com-
messo il 20 giugno 2005.
Rigettato il preliminare motivo di gravame, con cui si
deduceva l’intervenuta prescrizione del reato già nel corso
del giudizio di primo grado, rilevava nel merito il Tribuna-
le, con riferimento alle residue doglianze di carenza della
motivazione e di infondatezza delle accuse, anche in rela-
zione all’asserita invalidità delle acquisizioni probatorie,
che, in realtà, la sentenza di primo grado, per quanto suc-
cintamente motivata, dava atto che i testi escussi avevano
unanimemente confermato la circostanza del tampona-
mento e che, altresì, emergeva dagli atti prova adeguata
dell’entità delle lesioni subite e del nesso eziologico tra le
stesse e l’evento dannoso.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione
l’imputato, per mezzo del proprio difensore, sulla base di
tre motivi.
2.1. Con il primo deduce inosservanza ed erronea appli-
cazione degli artt. 157 e 163 c.p. in relazione alla mancata
declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, che
egli assume maturata già nel corso del primo grado di
giudizio.
Rileva che il Tribunale, pur correttamente consideran-
do applicabile alla fattispecie il termine prescrizionale
di cinque anni con decorrenza dalla data del decreto di
citazione a giudizio (24 maggio 2006) e altrettanto cor-
rettamente calcolando la sospensione derivante dal rinvio
disposto all’udienza del 9 novembre 2009 per legittimo
impedimento dell’imputato nella misura complessiva di
65 giorni (ai sensi dell’art. 159, primo comma n. 3, c.p.,
avendo avuto l’impedimento la durata di 5 giorni) - so-
spensione che avrebbe condotto a maturazione il termine
prescrizionale in data 29 luglio 2011, nel corso dunque già
del giudizio di primo grado - aveva invece erroneamente
ritenuto comportare la sospensione del decorso della pre-
scrizione anche il rinvio disposto all’udienza del 9 marzo
2010 su richiesta della parte civile, condivisa dalla difesa
dell’imputato che aderiva all’istanza, al f‌ine di consentire
la citazione del responsabile civile ad opera della prima.
Secondo il ricorrente nessuna sospensione del termine
prescrizionale avrebbe, invece, per tale rinvio dovuto con-
siderarsi operante, trattandosi di differimento determina-
to dalla necessità di consentire il concreto esercizio di una
facoltà riconducibile al diritto di difesa, non paragonabile,
come invece erroneamente fatto dal giudice di merito, a
un rinvio richiesto dalla parte per mere f‌inalità dilatorie.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione
in ordine al mancato accoglimento del secondo motivo di
gravame, con il quale si deduceva la nullità della sentenza
di primo grado per omessa motivazione in punto di penale
responsabilità.
Assume che la sentenza di primo grado conteneva una
motivazione di mero stile di appena tre righe, come tale
comportante il dedotto vizio di nullità, che egli sostiene
non sanabile nonostante gli sforzi del giudice d’appello di
integrare la motivazione.
2.3. Con il terzo motivo deduce ancora vizio di motiva-
zione nonché violazione di legge in punto di affermazione
della penale responsabilità, in quanto fondata su acquisi-
zioni probatorie dibattimentali (la perizia) asseritamente
illegittime, nonché per il mancato rinnovo dell’istruttoria
dibattimentale richiesto per l’espletamento di prove secon-
do il ricorrente fondamentali, non esperite in primo grado.
moTIVI dELLA dEcISIoNE
3. È fondato il primo motivo di ricorso.
Erroneamente, invero, il giudice a quo ha ritenuto che
il rinvio disposto all’udienza del 9 marzo 2010, su richiesta
della parte civile motivata dall’esigenza di citare il respon-
sabile civile, richiesta cui ha aderito la difesa dell’imputa-
to, non potesse considerarsi sottratto alla sospensione dei
termini prescrizionali.
Non ignora questo Collegio che, secondo indirizzo co-
stantemente affermato nella giurisprudenza della Supre-
ma Corte, il rinvio del dibattimento disposto su richiesta

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