Corte di cassazione penale sez. VI, 19 novembre 2014, n. 47907 (c.c. 14 novembre 2014)

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giur
Rivista penale 1/2015
LEGITTIMITÀ
sazione a danno dello Stato”) è rivolta specif‌icamente a
reprimere la distrazione dei contributi pubblici dalle f‌ina-
lità per le quali sono stati erogati, hanno sottolineato che
«l’art. 316-ter sanziona la percezione di per sé indebita
delle erogazioni, senza che vengano in rilievo partico-
lari destinazioni funzionali», qualunque sia - dunque - la
destinazione o la mancata destinazione delle erogazioni
indebitamente conseguite.
9. Orbene, alla stregua di quanto detto, deve ritenersi
che il delitto di cui all’art. 316-ter c.p. prescinde sia dal-
l’esistenza di artif‌ici o raggiri, sia dalla induzione in erro-
re, sia dall’esistenza di un danno patrimoniale patito dalla
persona offesa, elementi tutti che caratterizzano il delitto
di truffa.
Ciò che è richiesto dalla fattispecie criminosa di cui
all’art. 316-ter c.p. è l’utilizzo o la presentazione di di-
chiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere
(ovvero l’omissione di informazioni dovute) da cui derivi il
conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o
di altri enti pubblici o delle Comunità europee, da cui derivi
cioè il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto.
Tali erogazioni, poi, possono consistere indifferentemente o
nell’ottenimento di una somma di danaro oppure nell’esen-
zione dal pagamento di una somma altrimenti dovuta.
Così conf‌igurata la fattispecie criminosa di cui all’art.
316-ter c.p., nella latitudine riconosciutale dalla giuri-
sprudenza, deve ritenersi che nella stessa va inquadrata
la condotta del datore di lavoro che, mediante la f‌ittizia
esposizione di somme corrisposte al lavoratore a titolo di
indennità per malattia o maternità o assegni familiari,
ottiene dall’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà
non corrisposte, con quelle da lui dovute all’istituto previ-
denziale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali,
così percependo indebitamente dallo stesso istituto le
corrispondenti erogazioni.
Come si è detto, infatti, l’erogazione che costituisce
elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 316-ter c.p.
può consistere semplicemente nell’esenzione dal paga-
mento di una somma altrimenti dovuta, e non deve neces-
sariamente consistere nell’ottenimento di una somma di
danaro.
Il reato si consuma nel momento in cui il datore di
lavoro provvede a versare all’I.N.P.S. (sulla base dei dati
indicati sui modelli DM10) i contributi ridotti per effetto
del conguaglio cui non aveva diritto, venendo così - trami-
te il mancato pagamento di quanto altrimenti dovuto - a
percepire indebitamente l’erogazione dell’ente pubblico.
Può affermarsi, pertanto, il seguente principio di dirit-
to: «Integra il delitto di “indebita percezione di erogazioni
a danno dello Stato” di cui all’art. 316-ter c.p. la condotta
del datore di lavoro che, mediante la f‌ittizia esposizione
di somme corrisposte al lavoratore a titolo di indennità
per malattia o maternità o assegni familiari, ottiene dal-
l’I.N.P.S. il conguaglio di tali somme, in realtà non corri-
sposte, con quelle da lui dovute all’istituto previdenziale
a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, così
percependo indebitamente dallo stesso istituto le corri-
spondenti erogazioni».
10. Da ultimo, per completezza, va escluso che la con-
dotta del datore di lavoro, come sopra conf‌igurata, pos-
sa inquadrarsi nella fattispecie criminosa di cui all’art.
10-quater D.L.vo 10 marzo 2000, n. 74.
Tale disposizione, inserita nel suddetto decreto legi-
slativo che detta la “Nuova disciplina dei reati in materia
di imposte sui redditi e sul valore aggiunto”, nel prevedere
il reato di “Indebita compensazione”, punisce con la re-
clusione da sei mesi a due anni «chiunque non versa le
somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi
crediti non spettanti o inesistenti».
Si tratta tuttavia di una fattispecie criminosa che pu-
nisce l’indebita compensazione di crediti non spettanti o
inesistenti che abbiano natura tributaria; essa non è ap-
plicabile, pertanto, al caso sottoposto al giudizio di questa
Corte, nel quale le somme portate a conguaglio dal datore
di lavoro non hanno natura tributaria, ma corrispondono a
prestazioni di natura previdenziale o assistenziale previste
a vantaggio del lavoratore.
11. Alla stregua di quanto si è detto, il fatto conte-
stato va qualif‌icato secondo la fattispecie criminosa di cui
all’art. 316-ter c.p., con conseguente annullamento della
sentenza impugnata e con rinvio al Tribunale di Chieti per
l’ulteriore corso. (Omissis)
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. VI, 19 NoVEmbRE 2014, N. 47907
(c.c. 14 NoVEmbRE 2014)
PRES. AgRò – EST. cAPozzI – P.m. gERAcI (coNf.) – RIc. KEcI
Stupefacenti y Aggravanti y Quantità ingente y Cri-
teri di individuazione y Sistema tabellare y Modif‌ica
ad opera del D.L. n. 36 del 2014 y Effetti y Nuova
verif‌ica delle quantità di sostanze detenibili sulla
base di nuovi valori massimi y Necessità y Esclu-
sione.
. In tema di stupefacenti, la modif‌ica del sistema ta-
bellare realizzata per effetto del D.L. n. 36/2014, conv.
con modif. in legge n. 79/2014, non incide sulla validità
dei criteri che, sulla base del rapporto tra quantità
di principio attivo e valore massimo tabellarmente
detenibile, debbono presiedere alla formulazione del
giudizio circa la sussistenza o meno dell’aggravante
dell’ingente quantità, prevista dall’art. 80, comma 2,
del D.P.R. n. 309/1990. (Mass. Redaz.) (l. 16 maggio
ottobre 1990, n. 309, art. 80) (1)
(1) Nettamente in contrasto con la pronuncia in commento si espri-
me Cass. pen., sez. III, 13 giugno 2014, n. 25176, in Ius&Lex dvd n.
6/2014, ed. La Tribuna, secondo la quale “la modif‌ica del sistema
tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36 impone
una nuova verif‌ica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’ap-
plicazione della circostanza aggravante della ingente quantità”.

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