Corte di cassazione penale sez. II, 24 novembre 2014, n. 48663 (c.c. 17 ottobre 2014)

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giur
1/2015 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
4.2 In conclusione il ricorso dell’imputato va rigettato,
con conseguente condanna dello stesso, ai sensi dell’art.
616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
4.3 Deve escludersi l’intervenuta prescrizione del reato,
che la difesa dell’imputato per la verità non ha invocato,
per non essere decorso interamente il termine di sette
anni e sei mesi, previsto dagli artt. 157 e 161 c.p., che viene
a scadere il 10 aprile 2015 (tempus commissi delicti il 3
febbraio 2007), poiché va considerata la sospensione della
prescrizione per 8 mesi e 7 giorni, per effetto del rinvio del-
l’udienza disposto su richiesta delle parti il 12 maggio 2010,
al 19 gennaio 2011, ai sensi dell’art. 159, comma 2, c.p.
5. Passando all’esame del ricorso della parte civile, si
rileva che il primo motivo è fondato.
Effettivamente nell’atto di costituzione Francesco
Iudice aveva richiesto la condanna alla sanzione della ri-
parazione pecuniaria prevista dall’art. 12 della legge n. 47
del 1948, quantif‌icata in 100.000 € in sede di conclusioni,
sia davanti al Tribunale, sia davanti alla Corte d’appello.
La Corte territoriale, però, pur affermando la responsa-
bilità penale del Magistà e pronunciando sentenza di con-
danna al risarcimento dei danni, ha omesso di considerare
tale ulteriore richiesta; pertanto la sentenza va annullata
sul punto dell’omessa pronuncia ex art. 12 legge 47 del 1948,
con rinvio al giudice civile competente per valore in grado
di appello, attesa la natura civilistica della sanzione.
5.1 Ai sensi dell’art. 12 della legge sulla stampa “Nel
caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa,
la persona offesa può richiedere, oltre il risarcimento dei
danni ai sensi dell’articolo 185 del codice penale, una
somma a titolo di riparazione. La somma è determinata
in relazione alla gravità dell’offesa ed alla diffusione dello
stampato”.
La natura civilistica della sanzione, affermata da una
giurisprudenza non recente, ma mai avversata (sez. V, n.
2435 del 19 gennaio 1993, Bonaga, Rv. 193806; sez. V, n.
12890 del 13 aprile 1989, Corsi, Rv. 182149), si desume dal
riferimento ai parametri della “gravità dell’offesa” e della
“diffusione dello stampato” e cioè ad aspetti obiettivi,
rapportabili non solo al fatto dell’autore dello scritto, ma
proprio all’entità del danno cagionato dalla pubblicazione,
conseguenza apprezzabile ai f‌ini civili, cui si ricollega già
l’articolo 185, comma 2, c.p.
5.2 La giurisprudenza civile di questa Corte (sez. III, n.
6490 del 17 marzo 2010, Rv. 612225; sez. III, n. 14761 del
26 giugno 2007, Rv. 597920) ha qualif‌icato la riparazione
pecuniaria come una “pena privata”, introdotta per raffor-
zare la sanzione penale, che va ad aggiungersi al risarci-
mento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) e che
presuppone l’accertamento degli elementi costitutivi, che
può peraltro essere compiuto anche dal giudice civile; ciò
si desume dai lavori preparatori della L. n. 47 del 1948, che
fu approvata dalla Assemblea Costituente.
6. Con riferimento al mancato riconoscimento di una
provvisionale, poi, occorre rilevare che le decisioni in
tema di provvisionale, non necessariamente motivate, per
la loro natura discrezionale e meramente delibativa, non
sono suscettibili di impugnazione in sede di legittimità
(sez. V, sentenza n. 32899 del 25 maggio 2011, Mapelli, Rv.
250934; sez. IV, n. 34791 del 23 giugno 2010, Mazzamurro,
Rv. 248348; sez. V, sent. n. 40410 del 18 marzo 2004, Rv.
230105, Farina ed altri), in quanto non hanno valore vin-
colante di giudicato, in sede civile, essendo destinate ad
essere travolte - per il loro carattere di provvisorietà, dalle
statuizioni def‌initive sul risarcimento del danno (sez. IV,
n. 36760 del 4 giugno 2004, Cattaneo, Rv. 230271).
Con riferimento a tale censura, allora, il ricorso va
rigettato.
Sulle spese in favore della costituita parte civile Iudice
si provvederà all’esito del giudizio rescissorio. (Omissis)
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. II, 24 NoVEmbRE 2014, N. 48663
(c.c. 17 oTTobRE 2014)
PRES. fIANdESE – EST. LombARdo – P.m. PINELLI (dIff.) – RIc. P.m. IN PRoc.
TALoNE
Truffa y Reato di indebita percezione di erogazioni
a danno dello Stato y Estremi y Modelli dell’Inps
presentati dal datore di lavoro attestanti falsa-
mente somme corrisposte a lavoratori dipendenti
y Conf‌igurabilità.
. Deve ritenersi inquadrabile nelle previsioni di cui
all’art. 316 ter c.p. e non in quella di cui all’art. 640,
comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello
Stato o di altro ente pubblico) o in quella di cui all’art.
646 c.p. (appropriazione indebita), la condotta del
datore di lavoro il quale, negli appositi modelli diretti
all’INPS, faccia f‌igurare falsamente come corrisposte a
lavoratori dipendenti somme che vengano in tal modo
portate indebitamente a conguaglio dei dovuti con-
tributi previdenziali e assistenziali. (Mass. Redaz.)
(c.p.p., art. 316 ter; c.p.p., art. 640; c.p.p., art. 646) (1)
(1) Sulla distinzione tra iI reato di indebita percezione di erogazioni
a danno dello Stato o di enti pubblici e quello di truffa aggravata
per il conseguimento di erogazioni pubbliche, v. Cass. pen., sez. II,
27 novembre 2012, n. 46064, in questa Rivista 2013, 1282. Nel senso
che l’art. 316 ter c.p. conf‌igura un reato di pericolo, integrato dalla
mera violazione di prescrizioni volte ad evitare l’adozione di sistemi
che possano nascondere comportamenti fraudolenti, a prescindere
dalla prova del verif‌icarsi di siffatte condotte che, se sussistenti,
conf‌igurerebbero ulteriori reati, v. Cass. pen., sez. VI, 21 agosto 2013,
n. 35220, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
SVoLgImENTo dEL PRocESSo E moTIVI dELLA dEcISIoNE
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Chieti chiese il rinvio a giudizio di Talone Anna Domenica,
imputata del delitto di cui all’art. 640, comma 2, c.p., per
avere, nella qualità di amministratore unico della ditta
“D’Amico Filippo S.r.l.”, mediante artif‌ici e raggiri consistiti
nell’indicare (negli appositi modelli DM 10 relativi ai mesi
da febbraio a novembre 2010) le somme asseritamente an-
ticipate alle lavoratrici Mezzenga Danila e Carobolante Ma-
rianna per indennità di maternità obbligatoria e facoltativa
- ma in realtà non corrisposte - a conguaglio con le somme

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