Corte di cassazione penale sez. V, 24 novembre 2014, n. 48712 (ud. 26 settembre 2014)

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Rivista penale 1/2015
Legittimità
coRTE dI cASSAzIoNE PENALE
SEz. V, 24 NoVEmbRE 2014, N. 48712
(ud. 26 SETTEmbRE 2014)
PRES. bEVERE – EST. LIgNoLA – P.m. d’AmbRoSIo (PARz. dIff) – RIc. mAgISTà
Ed ALTRo
Ingiuria e diffamazione y Diffamazione y Diritto
di critica y Scriminante y All’interno della competi-
zione politica y Fattispecie in tema di espressioni
offensive indirizzate al sindaco di un comune che
avrebbe ottenuto “a pagamento” il consenso di
alcuni avversari.
. In tema di diffamazione a mezzo stampa, deve rite-
nersi esulante dai limiti, pur ampi, entro i quali può
operare la scriminante della critica politica, l’afferma-
zione, priva di qualunque supporto fattuale atto a dimo-
strarne o renderne quanto meno plausibile la fondatez-
za, secondo la quale il sindaco di un comune avrebbe
acquisito “a pagamento” il consenso di taluni avversari
politici ed avrebbe mostrato abilità nel “simulare lega-
lità”, tanto da rendere auspicabile un intervento della
magistratura volto a sanzionare le “cose poco chiare”
che egli avrebbe “combinato”. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
51; c.p., art. 595) (1)
(1) Ai f‌ini di un inquadramento dell’esimente della cronaca
giudiziaria si veda: Cass. pen., sez. V, 8 ottobre 2012, n. 39503, in que-
sta Rivista 2013, 1192 e, sempre nell’ambito dell’ammissibilità del
“diritto di critica”, si vedano Cass. pen., sez. V, 27 febbraio 2012, n.
7626, ivi 2013, 584 e Cass. pen., sez. I, 24 giugno 2005, n. 23805, ivi
2006, 860. Identif‌ica il delitto di diffamazione Cass. pen., sez. V, 29
gennaio 2013, n. 4364, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna.
SVoLgImENTo dEL PRocESSo
1. Con sentenza del Tribunale di Bari del 21 settembre
2011 Magistà Vincenzo era assolto perchè il fatto non co-
stituisce reato, dall’accusa di diffamazione a mezzo stam-
pa perchè, quale direttore responsabile del settimanale
“Fax”, nonché autore dell’articolo dal titolo “Solo” del 3
febbraio 2007, offendeva la reputazione di Iudice France-
sco, sindaco del comune di Conversano, scrivendo, con
riferimento a quest’ultimo, “all’occorrenza un altro consi-
gliere da comprare lo troverà. Se non fosse così certo della
disponibilità del mercato, non continuerebbe a fare cose
di cui vergognarsi (...) Con lui tutto si può fare, tutto è
consentito. Ha un’abilità straordinaria nel mettere a posto
le carte, nel simulare legalità (...) Noi continuiamo a spe-
rare che un giorno o l’altro qualche magistrato si interes-
serà seriamente a quanto ormai da più parti denunciano,
sulle cose poco chiare che combina”, aggiungendo che la
maggioranza politica di cui Iudice faceva parte “fa solo gli
affari propri” e che “anche per questo l’uff‌icio del sindaco
si riempirà di consulenti asserviti che completeranno
l’opera. Perchè continuare a prestarsi a questo sporco
gioco?”.
Il Tribunale riteneva sussistere nel caso di specie la
scriminante del diritto di critica politica, poiché, nell’arti-
colo, l’informazione di partenza era data in modo corretta
e le espressioni incriminate, per quanto “forti”, non si
traducevano in un’offesa gratuita alla persona in quanto
tale, essendo le stesse manifestazione di una sia pur aspra
critica politica.
2. La Corte d’appello di Bari, a seguito di impugnazione
proposta dalla parte civile e dal pubblico ministero, rifor-
mava la sentenza di primo grado, condannando l’imputato
alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore
della parte civile, escludendo la ricorrenza dell’esimente
anche sotto il prof‌ilo putativo.
3. Propongono ricorso per cassazione i difensori dell’im-
putato, avv.ti Carmelo Piccolo e Giulio Stano, articolando
due motivi di impugnazione.
3.1 Con il primo motivo si deduce violazione dell’arti-
colo 606, lettera B ed E, c.p.p. in relazione agli artt. 51
e 59 c.p.: la critica, esprimendo un giudizio di valore, ha
connotazioni soggettive e, poiché con essa si esprime un
dissenso verso una certa realtà, con notazioni proprie di
un attacco, non può essere richiesto al suo autore la stessa
obiettività di chi si limiti alla cronaca.
Si richiama la giurisprudenza di questa Corte in mate-
ria di diritto di cronaca e di diritto di critica, con partico-
lare riferimento alla critica politica, sottolineando come la
scriminante venga meno solo laddove le argomentazioni,
opinioni, apprezzamenti degenerino in attacchi personali
o in manifestazioni gratuitamente lesive dell’altrui repu-
tazione.
Laddove poi sia criticato un uomo pubblico, quale è il
sindaco di Conversano, l’attacco personale è solamente
quello che invada la sfera privata dell’uomo, evento che
non si è mai verif‌icato nel fatto contestato.
A sostegno di tale affermazione i ricorrenti richiamano
un articolo pubblicato due mesi prima di quello incrimi-
nato, nel quale si precisava che le critiche erano rivolte al
sindaco Iudice esclusivamente nel suo ruolo istituzionale;
si ricorda che l’articolo in questione era un “editoriale”;
che l’imputato e la parte civile erano amici, tanto che il
primo sostenne il secondo al momento della candidatura,
anche attraverso il settimanale “Fax”; che il titolo del-
l’editoriale e la premessa dell’articolo, ossia l’uscita dalla

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