Corte di cassazione penale sez. IV, 16 marzo 2015, n. 11142 (ud. 24 febbraio 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
LEGITTIMITÀ
Corte di Cassazione penale
sez. iv, 16 Marzo 2015, n. 11142
(ud. 24 febbraio 2015)
pres. roMis – est. serrao – p.M. riello (Conf.) – riC. p.g. in proC.
litterio
Responsabilità da sinistri stradali y Malore im-
provviso del conducente y Infermità inabilitante y
Prospettazione y Valutazione del giudice.
. In tema di omicidio colposo determinato dalla perdita
di controllo di un autoveicolo, nel caso in cui venga pro-
spettata dalla difesa dell’imputato la tesi del malore,
il giudice di merito può correttamente disattenderla
qualora manchino elementi concreti capaci di ren-
derla plausibile e siano presenti elementi idonei a far
ritenere che la perdita di controllo del veicolo sia stata
determinata da un altro fattore non imprevedibile, che
avrebbe dovuto indurre il conducente a desistere dalla
guida. (Nella fattispecie la S.C. ha affermato che la
dedotta crisi ipoglicemica, dovuta al diabete mellito di
tipo 2 di cui era affetto l’imputato, non poteva condurre
all’esclusione della responsabilità per il sinistro occor-
so, essendo al medesimo ascrivibile la responsabilità
di essersi posto alla guida proprio nelle ore in cui era
più alto il rischio del verif‌icarsi delle menzionata crisi
ipoglicemica, tra l’altro viaggiando anche a velocità
elevata). (c.p., art. 45; c.p., art. 88; c.p., art. 589) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 29 luglio 2004, n. 32931,
in questa Rivista 2005, 128 e Cass. pen., sez. IV, 19 novembre 2001, n.
41097, ivi 2002, 191.
svolgiMento del proCesso
1. La Corte di Appello di L’Aquila, con sentenza del 3
aprile 2014, ha riformato la pronuncia di condanna emes-
sa il 24 febbraio 2011 dal Tribunale di Vasto, assolvendo
Litterio Camillo dal reato ascrittogli con la formula perchè
il fatto non costituisce reato.
2. Camillo Litterio era imputato dei reati di omicidio
colposo e lesioni gravi colpose perchè, alla guida della sua
autovettura, il giorno 1 maggio 2004, mentre percorreva la
Statale Adriatica in direzione San Salvo-Vasto, viaggiando
alla velocità di circa 85 chilometri orari in un tratto di
strada con limite di 50 ed omettendo di tenere rigorosa-
mente la destra, aveva perduto il controllo del veicolo ed
aveva invaso l’opposta corsia di marcia, collidendo semi-
frontalmente con una Renault che viaggiava nell’opposta
direzione; in conseguenza dell’urto, il conducente della
Renault era deceduto e le tre persone trasportate avevano
riportato lesioni gravi.
3. Il Tribunale aveva ritenuto che il sinistro fosse ascri-
vibile a colpa dell’imputato, sia in ragione della velocità di
marcia tenuta dal Litterio, sia perchè la tesi difensiva se-
condo la quale l’imputato, affetto da diabete mellito di tipo
2, avesse perduto il controllo della guida a causa di una
crisi ipoglicemica con perdita di coscienza non escludeva
l’elemento soggettivo del reato in quanto l’imputato, che
risultava essere un paziente poco ligio nel comportamento
alimentare, pertanto spesso soggetto nelle ore pomeridia-
ne a crisi ipoglicemiche, si era posto alla guida del veicolo
in condizioni di consapevole rischio, viaggiando a velocità
anche elevata. La Corte territoriale è, al contrario, perve-
nuta all’assoluzione dell’imputato sul presupposto che non
potesse escludersi che il sinistro fosse avvenuto a causa di
un malore che aveva colpito il Litterio, tanto desumendo
dall’ipotesi diagnostica espressa dal medico del Pronto Soc-
corso. Secondo il sanitario, tra le varie ipotesi compatibili
con lo stato patologico del paziente vi era quella che fosse
stato colto da un attacco ischemico. Il giudice di appello
ha ritenuto che le condizioni generali dell’imputato, affetto
da diabete con vasculopatia periferica e quindi con rischio
di insulto vascolare, introducessero un ragionevole dubbio
in ordine alla causa della invasione dell’opposta corsia di
marcia da parte dell’auto da lui condotta, prospettandosi
una spiegazione alternativa a quella dell’accusa dotata di
un suff‌iciente margine di plausibilità, non essendovi prova
che il malore fosse stato provocato da una cattiva gestione
delle cure che il Litterio praticava per il diabete.
4. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la
Corte di Appello di L’Aquila propone ricorso per cassazione
censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:
a) violazione di legge in relazione agli artt. 40, 589 e 590
c.p., 530 n. 2 e 533, comma 1, c.p.p. Secondo il ricorrente,
il capovolgimento di esito decisorio operato dalla Corte di-
strettuale deriva da approssimazione del giudizio e da omes-
sa considerazione critica della carenza di risultanze diagno-
stiche, sulla base di elementi congetturali se non apodittici,
mentre il ragionevole dubbio deve essere in grado di mette-
re in crisi la coerenza formale del postulato accusatorio in
correlazione a specif‌iche evidenze probatorie. Il giudice di
appello, si assume, avrebbe trascurato di verif‌icare se, nella
fase antecedente il sinistro, si fossero verif‌icati comporta-
menti anche omissivi da potersi porre in correlazione con
lo stato di incoscienza, ovvero se quest’ultimo fosse in con-
creto prevedibile e prevenibile da parte dell’agente;
b) mancanza o comunque manifesta contraddittorietà
della motivazione. Il Procuratore ricorrente deduce che
la motivazione della decisione impugnata sia scandita
da sommarietà valutativa e da palesi lacune, percorsa
da passaggi e ragionamenti che non chiariscono, se non
in termini assertivi, le ragioni per le quali si è ritenuto
di non escludere che il sinistro stradale sia avvenuto a
causa di un malore che aveva colpito l’imputato mentre
era alla guida. La Corte di Appello, si assume, trascurando
le risultanze probatorie anche in relazione all’acclarata,
eccessiva velocità del mezzo condotto dall’imputato, ha
preso posizione con esclusivo riferimento alla valutazione
espressa dal medico del Pronto Soccorso, riportando in
modo sommario le risultanze processuali, ampiamente
argomentate in primo grado proprio con riguardo alla sin-
tomatologia individuata nel paziente, che aveva certamen-
te riportato un trauma toraco-addominale ed un trauma
cranico-commotivo, da cui si era esteso l’iniziale campo di
indagine diagnostica anche con riguardo ad un ipotetico
attacco ischemico transitorio, rimasto però privo di dati
clinici concreti.

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