Corte di cassazione penale sez. IV, 17 marzo 2015, n. 11195 (ud. 12 febbraio 2015)

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Ricorso incidentale adesivo autonomo dell’impresa
designata Ina Assitalia
L’unico motivo sostiene che quella della quale si discu-
te è un ipotesi di “garanzia infortuni” stipulata a favore del
conducente, che non rientra in quelle dell’art. 19 L. 990/69
(ora 283 del cod. ass.), il quale, ai f‌ini del risarcimento
da parte dell’impresa designata, presuppone l’esistenza di
una polizza rca. Nel caso in esame, invece, sopravvenuta
la lca, la vittima avrebbe dovuto insinuarsi allo stato pas-
sivo della propria compagnia, senza coinvolgere il Fondo
di Garanzia e, per esso, l’impresa designata.
Occorre preliminarmente esaminare il primo motivo
del ricorso principale della Firs Italiana in lca e l’unico
dell’Assitalia, i quali pongono la medesima questione. Essi
sono fondati.
È incontroverso che, nella specie, il danneggiato ha
denunziato il sinistro occorsogli alla sua stessa compa-
gnia assicuratrice (la Firs Ass.ne), invocando la garanzia
accessoria per danni al conducente ed, in forza di questa
garanzia, ha introdotto nei confronti della compagnia stes-
sa il giudizio in trattazione. Interrotto il giudizio di primo
grado a seguito della posta in lca della Firs, il Perri lo ha
riassunto contro la lca, la quale ha subito eccepito l’impro-
ponibilità della domanda nei suoi confronti. La domanda
(con sentenza di primo grado poi confermata in appello)
è stata accolta nei confronti della Firs Ass.ni s.p.a. in lca
e per essa nei confronti dell’impresa designata ex art. 19
della legge n. 39 del 1977.
La sentenza impugnata ha tratto, a sostegno delle pro-
prie conclusioni, il testo del secondo comma dell’art. 25
della legge n. 990 del 1969, il quale stabilisce che, nel caso
in cui il provvedimento di liquidazione coatta ammini-
strativa intervenga nel corso del giudizio e questo prose-
gua nei confronti dell’impresa in lca, le pronunce relative
sono opponibili all’impresa designata, a condizione che
la pendenza del giudizio le sia stata comunicata con atto
notif‌icato a mezzo di uff‌iciale giudiziario.
Tuttavia il giudice, pur avendo dato atto che la vicenda
del secondo comma dell’art. 25 sopra citato concerne il
caso in cui il provvedimento di lca riguardi “l’istituto as-
sicuratore del danneggiante” (cfr. pag. 7 della sentenza),
non ha rif‌lettuto sul fatto che nella specie il Perri non
ha citato in giudizio la compagnia assicuratrice del dan-
neggiante, bensì la sua stessa compagnia, in forza di una
garanzia accessoria per danni al conducente (circostanza,
questa, che il giudice stesso dimostra di conoscere, ripor-
tandola a pag. 3 nella parte espositiva della sentenza).
Ora, occorre chiarire che il sistema fondato dagli artt.
19 e 25 della legge n. 990 del 1969 (oggi art. 283 del codice
delle assicurazioni) concerne “il risarcimento dei danni
causati dalla circolazione dei veicoli o dei natanti per i
quali...vi è obbligo di assicurazione” e riguarda i casi in cui
il sinistro sia stato cagionato o da veicolo non identif‌icato,
o da veicolo non coperto da assicurazione, oppure ancora
da veicolo assicurato presso impresa che si trovi in stato
di lca al momento del sinistro o vi venga posta succes-
sivamente.
Si tratta di tutte ipotesi assolutamente estranee alla
fattispecie in esame, nella quale - lo si ripete - non è
proposta azione risarcitoria nei confronti di compagnia
assicuratrice del veicolo danneggiante, in forza di assicu-
razione obbligatoria per la RCA, bensì l’azione è proposta
verso l’assicuratore dello stesso danneggiato, in forza di
una polizza accessoria per danni al conducente.
Da tutto quanto premesso, deriva che, una volta po-
sta in lca la First, l’azione non poteva essere proseguita
(come, di fatto, è proseguita) contro la compagnia in lca
e l’impresa designata dal Fondo di Garanzia. Piuttosto,
il danneggiato/assicurato avrebbe dovuto insinuarsi al
passivo della procedura liquidatoria alla quale era stata
sottoposta la propria compagnia assicuratrice, esercitan-
do il proprio diritto nell’ambito della procedura concor-
suale.
Accolti i motivi f‌inora esaminati ed assorbiti tutti gli
altri svolti nel ricorso principale, la sentenza impugnata
deve essere cassata senza rinvio. La particolarità della
vicenda processuale consiglia l’intera compensazione, tra
tutte le parti, delle spese dei giudizi di merito e di quello
di cassazione. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iv, 17 Marzo 2015, n. 11195
(ud. 12 febbraio 2015)
pres. sirena – est. CiaMpi – p.M. iaCoviello (Conf.) – riC. dandaro
Obblighi del conducente in caso di incidente
y Obbligo di fermarsi y Inottemperanza y Natura di
reato omissivo di pericolo y Momento consumativo y
Individuazione y Successiva presentazione del con-
ducente alla polizia y Irrilevanza.
. Il reato di fuga in caso di investimento di persona
ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona
istantaneamente nel momento in cui il conducente del
veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo
in essere, con il semplice allontanamento, una condot-
ta contraria al precetto di legge, di talché il reato è
conf‌igurabile anche se il conducente, allontanandosi,
abbia agito in modo da rendere possibile la sua identi-
f‌icazione presentandosi successivamente al più vicino
posto di polizia, dato che la f‌inalità della norma è anche
quella di rendere possibile l’accertamento immediato
delle modalità e circostanze dell’incidente. (nuovo c.s.,
art. 189) (1)
(1) Negli stessi termini si veda la remota Cass. pen., sez. IV, 2 maggio
1991, n. 4840, in questa Rivista 1992, 36. Si veda, inoltre, Cass. pen.,
sez. IV, 4 febbraio 2013, n. 5510, ivi 2013, 807, che sottolinea come nel
reato de quo, punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemen-
to psicologico vada compiuto in relazione al momento in cui l’agente
pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo
concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali
devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di
aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.

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