Corte di cassazione penale sez. IV, 8 aprile 2015, n. 14145 (ud. 20 febbraio 2015)

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ciarsi consiste nello stabilire se la chiamata in causa rivol-
ta dalla Fondiaria nei confronti delle Assicurazioni gene-
rali dovesse essere preceduta o meno dalla raccomandata
di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22. A tale quesito la Corte
d’appello ha dato risposta negativa, osservando - come si
è detto - che la chiamata in causa era stata sollecitata
dalla parte convenuta “che non si identif‌icava con la parte
danneggiata”; e da tale conclusione ha fatto derivare la
possibilità di decidere il merito della domanda, che è stata
rigettata per motivi non contestati in questa sede (la man-
canza di prova della circostanza che il ciclomotore fosse
privo di copertura assicurativa).
2.2. Ritiene la Corte che tale decisione sia corretta.
Ed invero, l’azione esercitata dalla società Fondiaria nei
confronti delle Assicurazioni generali non è una domanda
f‌inalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dal
proprio assicurato, cioè F.M., conducente della vettura
contro la quale si andò a scontrare il motociclo condotto
dalla S.; la Fondiaria, cioè, non ha esteso l’oggetto dell’ac-
certamento del giudice di merito in modo da verif‌icare
l’esistenza di una responsabilità della S. - e perciò dei suoi
familiari - per un danno patito dal F., ipotesi questa nella
quale certamente sarebbe stato necessario il previo invio
della raccomandata di cui al citato art. 22.
L’azione esercitata dalla società Fondiaria, invece, è
stata nella specie la tipica azione di regresso, ossia un’azio-
ne difensiva, nella quale si contesta la fondatezza della
domanda risarcitoria sul rilievo che la colpa di quanto
accaduto non era da attribuire per intero al F., conducente
della vettura ed assicurato dalla Fondiaria. Quest’ultima,
quindi, ha agito nei confronti dei familiari della defunta
S., conducente, e della società di assicurazione designata
dal Fondo di garanzia chiedendo che la responsabilità del
danno lamentato dalla trasportata E. fosse riconosciuta,
magari in parte, anche a carico della conducente del ci-
clomotore.
In tale evenienza, la chiamata della società di assicu-
razione assume i connotati di una chiamata in garanzia
impropria, rilevante ai f‌ini dell’art. 2055 c.c., per la ripar-
tizione interna dell’obbligazione solidale e, come tale, non
deve essere preceduta dal previo invio della raccomandata
di cui alla L. n. 990 del 1969, art. 22.
In tal senso, del resto, è la giurisprudenza di questa
Corte alla quale l’odierna pronuncia intende dare conti-
nuità.
In particolare, la sentenza 21 maggio 2004, n. 9700, ha
evidenziato che l’invio della raccomandata è necessario
anche quando l’attore estenda la sua domanda nei con-
fronti di altri presunti responsabili del sinistro, chiamati
in causa dal danneggiato originariamente convenuto in
giudizio, non potendo l’atto di chiamata in causa consi-
derarsi equipollente; il che è del tutto logico, perchè ciò
comporta un ampliamento della domanda originaria.
La più recente sentenza 3 aprile 2013, n. 8115, poi, ha
illustrato le ragioni per le quali la disciplina dell’art. 22
cit. non trova applicazione “nell’ipotesi in cui uno dei dan-
neggiati, convenuto in giudizio per l’integrale risarcimen-
to, esperisca chiamata in garanzia impropria contro altro
danneggiante per sentirlo dichiarare corresponsabile dei
danni lamentati dall’attore”. Il caso odierno è, in sostanza,
identico a quello di cui alla sentenza appena richiamata,
la quale è in linea con una costante giurisprudenza (v., tra
le altre, le sentenze 13 ottobre 1986, n. 5996, 16 settembre
1997, n. 9224, e 29 ottobre 1998, n. 10804).
Da ciò consegue che il secondo motivo di ricorso non
è fondato.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
In considerazione, peraltro, della particolarità della
vicenda e della tragicità dell’episodio per cui è causa, la
Corte ritiene di dover procedere all’integrale compensa-
zione delle spese del giudizio di cassazione. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iv, 8 aprile 2015, n. 14145
(ud. 20 febbraio 2015)
pres. brusCo – est. piCCialli – p.M. pinelli (Conf.) – riC. gennari
Reato y Causalità (Rapporto di) y Accertamento y
Reati colposi y Violazione di norme di comportamen-
to, di regole di comune prudenza e diligenza y Situa-
zione di pericolo y Soggetto intervenuto di propria
iniziativa per rimuovere la situazione pericolosa y
Responsabilità dell’evento dannoso occorso a que-
st’ultimo a carico del soggetto che aveva posto in
essere la situazione iniziale y Conf‌igurabilità y Sus-
sistenza y Fattispecie in tema di sinistro occorso sui
binari ferroviari dopo che un autoarticolato aveva
impegnato imprudentemente il passaggio a livello
causando con il proprio comportamento la morte di
un soccorritore intervenuto per prestare aiuto.
. In tema di nesso di causalità nei reati colposi, qualora
sia stata creata, con violazione di specif‌iche norme di
comportamento, oltre che di regole di comune pruden-
za e diligenza, una situazione di pericolo e taluno, es-
sendo intervenuto per rimuoverla, sia pure di propria
esclusiva iniziativa ed in modo imprudente, abbia, in
conseguenza di ciò, riportato un danno, di tale evento
deve ritenersi responsabile il soggetto dal quale detta
situazione era stata posta in essere. (Nella specie, in
applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che
bene fosse stata affermata la penale responsabilità, a
titolo di omicidio colposo, del conducente di un auto-
articolato che, avendo impegnato un passaggio a livello
ferroviario nella segnalata imminenza della sua chiu-
sura, e non essendo quindi riuscito a liberarlo, aveva
con ciò creato una situazione di pericolo, a fronte della
quale, per cercare di rimuoverla, un altro soggetto si
era immesso, a piedi, nell’area del passaggio a livello
venendo quindi travolto dal treno che, nel contempo,
stava sopraggiungendo). (Mass. Redaz.) (c.p., art. 40;
c.p., art. 430; c.p., art. 450; c.p., art. 589; c.p.p., art. 586;
nuovo c.s., art. 222) (1)
(1) Nello stesso senso della pronuncia in commento si veda Cass.
pen., sez. IV, 20 agosto 2010, n. 32202, in Riv. pen. 2011, 1203. In

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