Corte di cassazione penale sez. IV, 28 aprile 2015, n. 17684 (ud. 14 aprile 2015)

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giur
7-8/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
l’art. 167, primo comma, c.p.c., imponendo al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento
della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non
siano contestati dal convenuto stesso, debbono essere
considerati incontroversi e non richiedenti una specif‌ica
dimostrazione”;
(b) Sez. III, Sentenza n. 12231 del 25 maggio 2007, Rv.
598108, ha affermato un principio identico a quello appe-
na ricordato;
(c) Sez. III, Sentenza n. 2273 del 4 febbraio 2005, Rv.
579531, pur affermando che in linea teorica la non conte-
stazione non equivale ad ammissione dei fatti non conte-
stati, ha soggiunto che essa può comunque essere valutata
ai sensi dell’art. 116 c.p.c., come condotta processuale
concludente: e dunque la sentenza in esame non costitui-
sce una dissenting opinion quanto alla decisione, ma solo
quanto alla motivazione.
1.5. La sentenza impugnata deve dunque essere cas-
sata su questo punto e rinviata al Tribunale di Milano, il
quale nell’esaminare la domanda della Zurich si atterrà al
seguente principio di diritto:
La mancata specif‌ica contestazione di un fatto costi-
tutivo della domanda dedotto da uno dei contendenti lo
rende incontroverso e non più bisognoso di prova, anche
nei giudizi iniziati prima dell’entrata in vigore della L. 8
giugno 2009 n. 59.
2. Il secondo error in procedendo in cui è incorso il
Tribunale è consistito nell’avere ritenuto tout court inu-
tilizzabili le prove documentali redatte in lingua tedesca,
senza disporne d’uff‌icio la traduzione. Così statuendo, il
Tribunale ha violato il consolidato orientamento di questa
Corte secondo cui il principio della obbligatorietà della
lingua italiana, previsto dall’art. 122 c.p.c., si riferisce agli
atti processuali in senso proprio e non anche ai documenti
esibiti dalle parti.
Da questo principio discende che, quando le prove
documentali offerte dalle parti risultino redatte in lingua
straniera, il giudice ha due possibilità: (a) o ricorrere alle
proprie conoscenze linguistiche per tradurre il documento
e valutarne la rilevanza e l’attendibilità;
(b) oppure nominare un traduttore ai sensi dell’art.
123 c.p.c..
Deve, invece, recisamente escludersi che il giudice
possa rif‌iutarsi di esaminare una prova documentale sol
perché non tradotta (da ultimo, in tal senso, Sez. VI - I,
ordinanza n. 4416 del 23 febbraio 2011, Rv. 616926).
3. Il ricorso è, inf‌ine, fondato, nella parte in cui lamenta
il vizio di motivazione.
Il Tribunale, infatti, ha da un lato rigettato la domanda
per difetto di prova sul quantum, e dall’altro rigettato la ri-
chiesta di prova per testi con la quale si intendeva provare
il quantum stesso.
In questo modo il giudice d’appello ha violato il princi-
pio, ripetutamente affermato da questa Corte, secondo cui
“il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte
di non assolvere all’onere di provare i fatti costitutivi della
domanda, e poi negarle la prova offerta” (sono parole di
Sez. un., sentenza n. 789 del 29 marzo 1963, Rv. 261080; nel-
lo stesso senso si vedano anche Sez. III, sentenza n. 2631
del 20 ottobre 1964, Rv. 303958, e Sez. III, sentenza n. 2505
del 5 ottobre 1964, Rv. 303753; in seguito il principio è stato
costantemente ribadito, sino a divenire jus receptum).
4. La sentenza va dunque cassata anche sotto questo
prof‌ilo, e rinviata al Tribunale di Milano il quale, nell’emen-
dare il vizio motivazionale sopra rilevato, deciderà la con-
troversia previa assunzione delle prove - se ammissibili e
rilevanti - chieste dalle parti; ovvero indicando le ragioni
della inammissibilità od irrilevanza delle suddette prove.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c..
In tale liquidazione il giudice del rinvio terrà conto dei
fatto che nel presente grado di giudizio il controricorso
della Unipol non risulta tempestivamente notif‌icato alla
Zurich. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iv, 28 aprile 2015, n. 17684
(ud. 14 aprile 2015)
pres. brusCo – est. serrao – p.M. spinaCi (diff.) – riC. d.b.a.a.
Guida in stato di ebbrezza y Reato commesso
attraverso la conduzione di una bicicletta y Sus-
sistenza.
. Il reato di guida in stato di ebbrezza può essere com-
messo attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal
f‌ine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità
del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni
di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale.
(Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 2 febbraio 2015, n. 4893, in
questa Rivista 2015, 344. Nel senso che non può essere applicata la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida a chi abbia commesso illeciti in violazione delle norme sulla
circolazione stradale conducendo veicoli per la cui guida non sia ri-
chiesta alcuna abilitazione, v. Cass. pen., sez. un., 29 marzo 2002, n.
12316, ivi 2003, 30.
svolgiMento del proCesso
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 21
maggio 2014, ha confermato la pronuncia emessa in data
28 giugno 2013 dal Giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Milano, che aveva dichiarato D.B.A.A.
colpevole del reato di cui all’art. 186, commi 1 e 2 lett. b),
D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 per aver circolato sulla pub-
blica via alla guida di un velocipede, benché fosse in stato
di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 0,9 g/l.
2. A.A.D.B. propone ricorso per cassazione deducendo
violazione di legge in quanto la fattispecie prevista dal-
l’art.186 cod. strada non può essere applicata nel caso in
cui non si guidi un veicolo a motore. Il ricorrente sostiene
che debba essere applicato alla sanzione penale il medesi-
mo principio interpretativo espresso dalla giurisprudenza

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