Corte di cassazione penale sez. IV, 27 maggio 2015, n. 22363 (ud. 29 gennaio 2015)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 7-8/2015
Legittimità
Corte di Cassazione penale
sez. iv, 27 Maggio 2015, n. 22363
(ud. 29 gennaio 2015)
pres. brusCo – est. foti – p.M. X (Conf.) – riC. l.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Alcoltest y Scontrino con la dicitura
“volume insuff‌iciente” y Conf‌igurabilità del reato
y Sussistenza.
. È conf‌igurabile il reato di guida in stato di ebbrezza
anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a ri-
portare l’indicazione del tasso alcolemico in misura
superiore alle previste soglie di punibilità, contenga
la dicitura “volume insuff‌iciente”, la quale, in assenza
di patologie respiratorie, attesta soltanto la mancata
adeguata espirazione da parte dell’imputato. (Mass.
Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. IV, 17 gennaio 2014, n. 1878, in
questa Rivista 2014, 505. In dottrina, utile è la consultazione di L.
BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto
di stupefacenti, Tribuna Juris, ed. La Tribuna, Piacenza 2015.
svolgiMento del proCesso
L.M. ricorre per cassazione avverso la sentenza della
Corte d’Appello di Milano, del 19 giugno 2014, che ha con-
fermato la sentenza del tribunale della stessa città, del 6
marzo 2012, che lo ha ritenuto colpevole del reato di guida
in stato di ebbrezza alcolica (tasso registrato pari a 0,96 e
0,85 g/1 nelle due prove) e lo ha condannato alla pena di
giustizia.
Deduce il ricorrente: a) violazione di legge, laddove
la corte territoriale ha ribadito l’utilizzabilità del verbale
di accertamento e dei risultati dell’alcoltest, benché non
fossero stati sottoposti ad esame i verbalizzanti, o almeno
uno di essi, come richiesto e previsto nella lista testi. Nel
caso di specie, era avvenuto che i verbalizzanti, pur rego-
larmente citati per tre volte, non si erano presentati, senza
indicare alcuna valida ragione. Malgrado ciò, il giudice di
primo grado aveva ritenuto utilizzabili i predetti atti, giu-
stif‌icando la mancata presenza dei testi con la distanza in-
tercorrente tra Milano ed il luogo di residenza degli stessi.
L’esame, si sostiene nel ricorso, si rendeva necessario per-
ché avrebbero dovuto essere chiarite le modalità di esecu-
zione dell’alcoltest che, non solo era stato eseguito a circa
mezz’ora di distanza dal momento dell’intervento degli
agenti, ma le due prove erano state eseguite ad altrettanta
distanza l’una dall’altra. Si sarebbero dovute altresì accer-
tare le ragioni per le quali i numeri progressivi indicati
nei talloncini contenenti i risultati delle due prove non
erano in immediata successione (nn. 113-116 invece che
nn. 113-114). Su tali questioni, sottoposte all’esame della
corte d’appello, non erano state fornite adeguate risposte;
b) violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza
impugnata in punto di affermazione della responsabilità
dell’imputato, atteso che la distanza tra intervento ed
accertamento e quella tra le due prove portava a ritenere
che, se i test fossero stati eseguiti a tempo debito, i risulta-
ti sarebbero stati diversi, nel senso che il tasso alcolemico
registrato sarebbe stato inferiore a 0,80 g/l. Forti dubbi vi
sarebbero, inoltre, circa il funzionamento dell’etilometro
anche alla luce delle dichiarazioni rese dal teste D.S..
Con motivi nuovi, proposti con successiva memoria, il
ricorrente ripropone il tema dell’inattendibilità dei test
effettuati poiché, sugli scontrini che riportano i risultati
dell’alcol test vi è la scritta “volume insuff‌iciente”.
Motivi della deCisione
I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi,
stante la natura delle doglianze, sono infondati.
1 - Quanto al tema dell’utilizzabilità degli atti indicati
dal ricorrente, premesso che, certamente, almeno uno
degli agenti che avevano proceduto agli accertamenti ben
avrebbero potuto esser sentiti in dibattimento, poiché la
distanza del luogo di servizio rispetto alla sede del giudice
procedente non rappresenta motivo valido per non proce-
dere all’esame, ritualmente richiesto, e che prof‌ili di inuti-
lizzabilità del verbale di accertamento sono, per il mancato
esame, riscontrabili, osserva tuttavia la Corte che certa-
mente utilizzabili devono ritenersi gli scontrini dell’etilo-
metro in cui sono stati registrati i risultati dell’alcoltest,
in considerazione della irripetibilità dell’accertamento in
questione. L’inutilizzabilità dovrebbe quindi restringersi
alla parte del verbale di accertamento che riporta os-
servazioni e considerazioni diverse dalla indicazione del
tasso alcolemico, come quella riguardante “l’alito vinoso”
dell’imputato, pur segnalato dai giudici del merito.
Soluzione, peraltro, anche discutibile, ove si consideri che
questa Corte, in un caso del tutto simile a quello in esame, ha
affermato che “... il verbale contenente gli esiti dell’alcoltest
è pienamente utilizzabile non solo nella parte in cui attesta
la presenza nel soggetto di un tasso alcolemico superiore a
quello consentito ma anche in quella in cui dà conto delle
circostanze spazio-temporali nell’ambito delle quali tale
accertamento è stato effettuato “Cass. n. 45514/13).
Ciò che conta è, in ogni caso, che, sotto il prof‌ilo analiz-
zato, i risultati dell’alcoltest sono certamente utilizzabili.

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