Corte di cassazione penale sez. IV, 17 marzo 2014, n. 12363 (ud. 4 dicembre 2013)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
come sopra si è già dato conto, che gli elementi acquisiti
nella fase delle indagini e raccolti nel fascicolo processua-
le non fossero suff‌icienti o comunque idonei a sostenere
l’accusa in giudizio, anche avuto riguardo al prevedibile
sviluppo dibattimentale. E ciò per la mancanza di elementi
idonei a sostenere l’accusa in giudizio, non ragionevolmen-
te superabili nello sviluppo dibattimentale, sia quanto al-
l’esistenza di una situazione di eccezionale pericolo per la
pubblica incolumità suscettibile di giustif‌icare l’adozione
di un’ordinanza contingibile ed urgente, sia quanto alla in-
tegrazione, in una situazione siffatta, del dolo. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. i, 15 maggio 2014, n. 20336
(C.C. 28 marzo 2014)
pres. giordano – est. roCChi – p.m. galasso (diFF.) – riC. p.m. in proC.
mazzoleni
Esecuzione in materia penale y Procedimento
di esecuzione y Poteri del giudice y Ordinanza di
estinzione del reato ex art. 186, comma nono bis,
c.d.s. y Provvedimento emesso “de plano” y Nullità
di ordine generale y Udienza in camera di consiglio
y Necessità y Fondamento.
. È viziata dalla nullità di ordine generale di cui all’art.
178, comma primo, lett. b), cod. proc. pen., l’ordinanza
del giudice dell’esecuzione che dichiara l’estinzione
del reato di guida in stato di ebbrezza per il positivo
svolgimento del lavoro di pubblica utilità senza proce-
dere a f‌issare l’udienza prevista dall’art. 186, comma
nono bis, cod. strada, in quanto tale omissione incide
sulla partecipazione del P.M. al procedimento. (nuovo
c.s., art. 186; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 667) (1)
(1) In senso conforme si esprime Cass. pen., sez. I, 15 novembre
2012, n. 44536, in CED Cassazione penale, RV 2540045.
sVolgimento del proCesso
1. Il Tribunale di Lecco, in funzione di giudice dell’ese-
cuzione, con ordinanza del 26 agosto 2013 adottata ai sensi
degli artt. 667 c.p.p. e 186 comma 9 bis c.d.s., dichiarava
l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza oggetto
di sentenza pronunciata nei confronti di Mazzoleni Mas-
similiano per essere stato correttamente e compiutamen-
te eseguito il lavoro di pubblica utilità applicato in sostitu-
zione della pena edittale.
Il Giudice prendeva atto del parere negativo del P.M.,
secondo cui il lavoro di pubblica utilità era stato svolto per
un periodo inferiore a quello indicato in sentenza (otto
giorni anziché ventotto giorni); osservava, tuttavia, che il
lavoro di pubblica utilità deve essere computato in ore e
non in giorni; richiamava il disposto dell’art. 54 D.L.vo 274
del 2000 in base al quale un giorno di un lavoro di pub-
blica utilità consiste nella prestazione di due ore di lavoro;
riteneva, in def‌initiva, che le 56 ore di lavoro prestate inte-
grassero la quantità di lavoro prescritta in sentenza.
2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Lecco, deducendo distinti motivi.
In un primo motivo, il ricorrente deduce violazione di
legge per mancata f‌issazione dell’udienza camerale previ-
sta dall’art. 186 comma 9 bis c.d.s., precisando che il parere
negativo espresso su richiesta del giudice non equivaleva
affatto a consenso alla rinunzia alla discussione in camera
di consiglio.
In un secondo motivo, il ricorrente deduce erronea
applicazione dell’art. 186 comma 9 bis c.d.s. e dell’art. 54
D.P.R. 274 del 2000.
Il P.M. non contesta il criterio di ragguaglio adottato
dal giudice: piuttosto, rileva che avrebbero dovuto trovare
applicazione anche il comma 3 dell’art. 54 D.L.vo 274 del
2000 che prevede un limite massimo settimanale di sei ore
di lavoro di pubblica utilità, derogabile solo su richiesta
del condannato, che nel caso di specie non era mai stata
avanzata; né, come aveva ritenuto il giudice, dal testo
della sentenza di condanna si deduceva l’autorizzazione
implicita dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità
in un numero di giorni inferiori, poiché il provvedimento
prevedeva soltanto un termine massimo di venti settimane
per l’espletamento del lavoro.
L’Uff‌icio pubblico presso il quale Mazzoleni aveva svolto
il suo lavoro, peraltro, non aveva il potere di determinare
autonomamente la durata della pena sostitutiva, decisio-
ne che spettava al giudice.
2 Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordi-
nanza impugnata.
3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta,
conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.
motiVi della deCisione
1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
L’art. 186 comma 9 bis c.d.s. prevede espressamente
che il giudice, in caso di svolgimento positivo del lavoro di
pubblica utilità, f‌issi una nuova udienza.
La mancata f‌issazione dell’udienza determina nullità ai
sensi dell’art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p., incidendo sulla
partecipazione al procedimento del Pubblico Ministero.
L’ordinanza deve, quindi, essere annullata con rinvio al
G.I.P. del Tribunale di Lecco che deciderà sulla questione
dopo la celebrazione di apposita udienza. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 17 marzo 2014, n. 12363
(ud. 4 diCembre 2013)
pres. romis – est. doVere – p.m. geraCi (diFF.) – riC. CapobianCo
Patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
In relazione ad una pluralità di reati y Modalità di
determinazione della durata y Cumulo materiale y
Ragioni.
. In tema di circolazione stradale, il giudice, se pronun-
cia condanna per più reati che comportano l’applica-

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