Corte di cassazione penale sez. VI, 30 luglio 2014, n. 33857 (c.c. 7 maggio 2014)

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
non a loro riconducibile, e quindi priva di effetti ai f‌ini
dell’applicazione della causa di estinzione del reato previ-
sta dall’art. 35 del richiamato D.L.vo.
3. La sentenza impugnata deve essere, quindi, annul-
lata, con rinvio al Giudice di pace di Partinico per nuovo
giudizio. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. Vi, 30 luglio 2014, n. 33857
(C.C. 7 maggio 2014)
pres. milo – est. bassi – p.m. Fodaroni (diFF.) – riC. p.m. in proC. bruno
Omissione o rif‌iuto di atti di uff‌icio y Elemen-
to oggettivo y Omissione di atti di uff‌icio y Natura
y Reato di pericolo y Conseguenze y Fattispecie in
tema di mancata adozione di un’ordinanza sinda-
cale contingibile e urgente, in relazione al pericolo
cagionato ai pedoni e ad un’abitazione da una frana
insistente sulla sede stradale.
. Il delitto di omissione di atti d’uff‌icio è un reato di
pericolo la cui previsione sanziona il rif‌iuto non già di
un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve es-
sere compiuto senza ritardo, ossia con tempestività,
in modo da conseguire gli effetti che gli sono propri in
relazione al bene oggetto di tutela. (Fattispecie in cui
la Corte ha ritenuto che legittimamente la decisione
impugnata avesse escluso la conf‌igurabilità del reato
con riferimento alla mancata adozione di un’ordinanza
sindacale contingibile e urgente, in relazione al perico-
lo cagionato ai pedoni e ad un’abitazione da una frana
insistente sulla sede stradale, cui si sarebbe potuto
ovviare anche con la chiusura della strada ad opera dei
Vigili del Fuoco). (c.p., art. 328; d.l.vo 18 agosto 2000,
n. 267, art. 54; l. 24 febbraio 1992, n. 225, art. 15) (1)
(1) Negli stessi termini, v. Cass. pen., sez. VI, 26 marzo 2009, n.
13519, in Riv. pen. 2010, 328. Analoga fattispecie si rinviene in Cass.
pen., sez. VI, 19 marzo 2009, n. 12147, ivi 2009, 666.
sVolgimento del proCesso
1. Con sentenza del 4 ottobre 2013, il G.u.p. presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha pronunciato,
all’esito della udienza preliminare, sentenza di non luogo
a procedere nei confronti di Bruno Mariano in relazione al
reato di cui agli artt. 81 cpv. e 328 comma 1 c.p., per avere,
in qualità di Sindaco di Lipari, con più azioni esecutive
di un medesimo disegno criminoso, indebitamente omesso
atti del proprio uff‌icio che per ragioni di sicurezza pubbli-
ca dovevano essere compiuti senza ritardo, con riguardo a
frane sulla sede stradale nel comune amministrato.
Il giudicante ha evidenziato, da un lato, che l’ordinan-
za contingibile ed urgente (prevista dal R.D. n. 148/1915,
dall’art. 38 L. n. 142/1990 e dagli artt. 50 e 54 D.L.vo n.
267/2000) è un provvedimento eccezionale, giustif‌icato da
situazioni di emergenza derivanti da eventi straordinari
ed imprevedibili e caratterizzate da estrema necessità di
provvedere, dunque di provvedimento di carattere emer-
genziale che può essere adottato a fronte di eventi stra-
ordinari che non possono essere fronteggiati con i mezzi
ordinari messi a disposizione dall’ordinamento dall’altro
lato, che l’art. 147 D.P.R. n. 554/1999 consente l’immediata
esecuzione di lavori entro i limiti di 200.000 euro quando
indispensabili per rimuovere il pregiudizio per la pubblica
incolumità, da parte del soggetto responsabile del pro-
cedimento o del tecnico che per primo giunga sul luogo,
di tal che, nella specie, la competenza a predisporre gli
opportuni interventi di messa in sicurezza della strada
interessata dalle frane era del funzionario intervenuto per
primo sul posto, responsabile del settore sicurezza e del
servizio protezione civile. Da tali premesse il giudice ha
inferito che l’imputato non ha commesso i fatti addebita-
tigli, perchè lo stesso non era competente ad emanare i
provvedimenti necessari ed ha comunque provveduto ad
assumere tutti i provvedimenti di indirizzo politico e di
vigilanza sulla gestione amministrativa che la legge gli
imponeva, in particolare sollecitando l’intervento del fun-
zionario competente.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso ex
art. 428 c.p.p. il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, chiedendone l’an-
nullamento per i seguenti motivi:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge
penale e processuale, in relazione agli artt. 328 c.p. 54
D.L.vo n. 267/2008, 15 comma 3 L. n. 225/1992 e 425 c.p.p.,
atteso che il giudicante, dopo aver preso in esame una se-
rie di elementi di fatto che dimostravano l’esistenza di un
pericolo urgente per la pubblica incolumità, che imponeva
l’adozione di interventi altrettanto urgenti, ed aver dato
per presupposta la competenza del sindaco ad emettere
ordinanze contingibili ed urgenti, è giunto all’illogica
conclusione che, nel caso di specie, dovevano ritenersi
insussistenti situazioni di emergenza, potendo l’ammini-
strazione comunale farvi fronte con i mezzi ordinari in
dotazione.
2.2. Contraddittorietà o manifesta illogicità della mo-
tivazione e inosservanza o erronea applicazione di norma
processuale, in particolare dell’art. 425 c.p.p., atteso che il
giudicante ha concluso che la situazione di pericolo non
era eccezionale senza spiegare le ragioni di tale conclu-
sione ed ha compiuto un giudizio di merito, riservato al
giudice del dibattimento anziché una valutazione progno-
stica sulla sostenibilità dell’accusa in dibattimento, laddo-
ve la distinzione tra pericolo eccezionale e pericolo non
eccezionale avrebbe richiesto un attento accertamento
dibattimentale.
2.3. Inosservanza o erronea applicazione di norma
penale in relazione agli artt. 328 c.p., 54 D.L.vo n. 267/2008
e 15 comma 3 L. n. 225/1992, atteso che, in primo luogo,
secondo l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di
legittimità, in presenza di un pericolo grave per la pub-
blica incolumità, il sindaco deve adottare ordinanze con-
tingibili ed urgenti ex art. 54, norma che non distingue tra
pericolo eccezionale e non eccezionale; in secondo luogo,
l’art. 15 comma 3 L. n. 225/1992 attribuisce al sindaco la
qualità di autorità di protezione civile e la competenza ad

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