Corte di cassazione penale sez. V, 22 ottobre 2014, n. 44035 (ud. 1 ottobre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
Va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di
pace di Pontremoli, che ha accorpato quello, soppresso,
di Aulla».
Considerato che il Collegio condivide la proposta di de-
f‌inizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale
non sono stati mossi rilievi critici;
che, pertanto, deve essere dichiarata la competenza
del Giudice di pace di Pontremoli;
che non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi
di regolamento di competenza d’uff‌icio nel quale le parti
non hanno svolto attività difensiva. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. V, 22 ottobre 2014, n. 44035
(ud. 1 ottobre 2014)
pres. Ferrua – est. lapalorCia – p.m. Fimiani (diFF.) – riC. el abidi ed
altro
Furto y Aggravanti y Cose esposte alla pubblica
fede y Oggetti lasciati all’interno di un’autovettura
y Aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7,
c.p. y Conf‌igurabilità y Condizioni y Fattispecie in
relazione ad un furto di borsello contenente carte
di credito lasciato in un automezzo parcheggiato
sulla pubblica via.
. Il furto di oggetti che si trovano all’interno di un’au-
tovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve
considerarsi aggravato per la esposizione alla pubblica
fede, ai sensi dell’art. 625, comma primo n. 7, cod. pen.,
quando si tratta di oggetti costituenti parte integrante
del veicolo o destinati, in modo durevole, al servizio o
all’ornamento dello stesso o che, per necessità o per
consuetudine, non sono portati via al momento in cui
l’autovettura viene lasciata incustodita. (Fattispecie
in cui è stata esclusa l’aggravante in relazione ad un
furto avente ad oggetto un borsello contenente carte
di credito lasciato nell’abitacolo di un automezzo par-
cheggiato sulla pubblica via). (c.p., art. 624; c.p., art.
625) (1)
(1) Nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2012, n. 23735,
in Riv. pen. 2013, 1069. Nel senso che ai f‌ini della sussistenza dell’ag-
gravante dell’esposizione alla pubblica fede, la necessità dell’espo-
sizione deve essere intesa non in senso assoluto, come impossibilità
della custodia da parte del titolare del bene, bensì relativo, cioè in
rapporto alle particolari circostanze che possono indurre il soggetto
a lasciare le proprie cose incustodite, v. Cass. pen., sez. V, 3 febbraio
2014, n. 5226, ivi 2014, 1164 e Cass. pen., sez. IV, 9 dicembre 2008, n.
45488, ivi 2009, 1310.
sVolgimento del proCesso
1. Mohamed Alì El Abidi e Johnny Piva, ritenuti respon-
sabili, con doppia sentenza conforme (Tribunale Bologna
8 settembre 2008 ad esito di giudizio abbreviato e Appello
Bologna 1 ottobre 2013), del reato di furto, aggravato dal-
l’esposizione alla pubblica fede, di un borsello contenente
carte di credito lasciato su un automezzo con il f‌inestrino
aperto, hanno proposto ricorso per cassazione tramite
l’avv. Luciano Bertoluzza avverso la sentenza di secondo
grado, deducendo con unica doglianza violazione di legge
e assenza di motivazione in punto di sussistenza dell’ag-
gravante essendo censurabile l’affermazione che lasciare
un borsello con carte di credito a bordo di un veicolo con
il f‌inestrino aperto sia espressione di un uso tale da legit-
timare il riconoscimento dell’aggravante.
motiVi della deCisione
1. Il ricorso è fondato.
2. Esso investe la questione di diritto della ricorrenza
dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede in caso
di furto di un oggetto, nella specie un borsello contenente
carte di credito ed altro, lasciato nell’abitacolo di un auto-
mezzo parcheggiato sulla pubblica via.
3. Nel caso in esame il primo giudice si è limitato ad
affermare apoditticamente che si trattava di cosa esposta
alla pubblica fede, quello di appello ha sostenuto che è
d’uso, in caso di soste brevi, lasciare il borsello nell’auto,
con richiamo quindi alla consuetudine che, alternati-
vamente alla necessità e alla destinazione, giustif‌ica il
riconoscimento dell’aggravante di cui al n. 7) dell’art. 625,
comma primo, c.p.
4. Ritiene per contro il collegio che nulla autorizzi la
conclusione della sussistenza di una consuetudine in tal
senso, sia pure in caso di soste molto brevi, in quanto il
concetto di consuetudine implica una pratica di fatto
generale e costante rientrante negli usi e nelle abitudini
generali di vita associata o di relazione, ancorché non
imposta da un’esigenza dalla quale non si possa prescin-
dere, mentre la condotta del derubato risulta nella specie
ispirata ad esigenze personali, quali la comodità, oppure
a dimenticanza o a fretta, nella specie confermate dalla
circostanza del f‌inestrino lasciato aperto.
5. Tale conclusione è confermata dal rilievo che, per
indirizzo di questa corte, ricorre l’aggravante dell’espo-
sizione alla pubblica fede in relazione ad oggetti (quali
l’autoradio) che, pur non essendo parti essenziali o per-
tinenze di un veicolo, ne costituiscono tuttavia, secondo
l’uso corrente, normale dotazione o usuale corredo (Cass.
10298/1993), esulando da tali nozioni un oggetto personale
come il borsello.
6. Né è applicabile alla fattispecie la giurisprudenza
relativa alle cose lasciate a bordo perchè non agevolmente
rimovibili, o perchè destinate ad essere nuovamente usate
dopo ogni sosta del mezzo (Cass. 2501/1969).
7. Si trova invece affermato da questa corte, in pronun-
ce risalenti ma non contrastate da decisioni successive,
che l’aggravante non ricorre con riferimento né ad un bor-
sellino contenente denaro, né a valige, lasciati a bordo di
un mezzo parcheggiato (Cass. 1380/1969, 1281/1970).
8. La sentenza va quindi annullata limitatamente alla
sussistenza dell’aggravante, con rinvio, essendo in atti la
querela della p.o. Simone Lo Dico, ad altra sezione della
corte territoriale per rideterminazione della pena in con-
seguenza della necessità di effettuare la riduzione pena
per le concesse attenuanti generiche, già valutate equiva-
lenti all’aggravante. (Omissis)

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