Corte di cassazione penale sez. IV, 26 gennaio 2015, n. 3467 (ud. 19 dicembre 2014)

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Invero, nel caso, risulta legittimo l’accordo delle parti
avente ad oggetto l’applicazione della pena, come ratif‌i-
cato dal giudice; conseguentemente, va annullata senza
rinvio la sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 620, lettera
l, c.p.p., limitatamente alla statuizione con la quale è stata
illegittimamente applicata la sanzione amministrativa
della sospensione della patente di guida, in luogo della
revoca della patente, che deve essere disposta, secondo
l’espressa previsione di cui all’art. 186, comma 2-bis, c.d.s.
Tale annullamento senza rinvio implica strutturalmente
la superf‌luità di un nuovo giudizio, poiché la sentenza di
annullamento risolve ed esaurisce il “thema decidendum”
e perchè tale provvedimento consequenziale può essere
adottato dalla Corte di cassazione in quanto compatibile
con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo
necessario un giudizio di merito che involga accertamenti
e valutazioni di circostanze controverse. Pertanto, la cor-
rezione afferente alla sanzione amministrativa accessoria
di cui si tratta, nei termini anzidetti, sana la denunciata
violazione di legge e rende superf‌luo il rinvio al giudice di
merito. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 26 gennaio 2015, n. 3467
(ud. 19 diCembre 2014)
pres. romis – est. dell’utri – p.m. Fodaroni (ConF.) – riC. borin
Guida in stato di ebbrezza y Revoca della paten-
te di guida y Recidiva nel biennio y Entità del tasso
alcolemico y Rilevanza y Esclusione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini della revoca
della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma se-
condo, lett. c.) cod. strad., è necessario che si realizzi la
condizione di “recidiva nel biennio”, senza che assuma
alcuna rilevanza l’entità o il grado del tasso alcolemico
riscontrato nell’imputato. (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che per la realizzazione della condizione di “recidiva
nel biennio”, prevista dall’art. 186, comma secondo, lett. c.) c.s., è
necessario che la stessa abbia luogo con riferimento al medesimo
reato di guida in stato di ebbrezza, v. Cass. pen., sez. IV, 1 settembre
2014, n. 36456, in questa Rivista 2015, 377. Mentre Cass. pen., sez.
IV, 20 gennaio 2014, n. 2386, ivi 2014, 503, sottolinea che ai f‌ini della
realizzazione della condizione di “recidiva nel biennio”, rileva la
data di passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-reato
precedente a quello per cui si procede e non la data di commissione
dello stesso.
sVolgimento del proCesso
1. Con sentenza resa in data 10 aprile 2014, la Corte
d’appello di Venezia ha integralmente confermato la sen-
tenza in data 11 giugno 2012 con la quale il Tribunale di
Rovigo ha condannato Alessandro Borin alla pena di cin-
que mesi di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, oltre
alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente di guida, in relazione al reato di guida in stato di
ebbrezza alcolica (tasso alcolemico pari a 2,72 g/l), accer-
tato in Badia Polesine, il 13 marzo 2010.
2. Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
per violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la
corte territoriale omesso il riconoscimento, in proprio fa-
vore, delle circostanze attenuanti generiche e del minimo
edittale della pena, in violazione degli indici di valutazio-
ne imposti dall’art. 133 c.p.
Sotto altro prof‌ilo, il ricorrente si duole della violazione
di legge in cui sarebbero incorsi giudici del merito nel-
l’omettere il rilievo della mancata formale contestazione,
a carico dell’imputato, della recidiva nel biennio (ricono-
sciuta in primo grado e confermata in sede di appello),
in violazione del principio di correlazione tra accusa e
sentenza.
Da ultimo, il ricorrente censura la sentenza impugna-
ta, per avere la corte territoriale confermato l’irrogazione
della sanzione amministrativa accessoria della revoca
della patente di guida, in assenza della prova che il prece-
dente ascritto al Borin (quale riferimento della cosiddetta
“recidiva nel biennio” di cui all’art. 186 c.d.s.) riguardasse
proprio il reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art.
186 comma 2, lett. c), c.d.s., ossia della fattispecie di reato
identica a quella oggetto dell’odierno procedimento.
motiVi della deCisione
3. Il ricorso è infondato.
La doglianza genericamente avanzata dal ricorrente,
con riguardo alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche e alla particolare severità della pena
inf‌litta a suo carico, non individua alcuna insuff‌icienza o
incongruità nello sviluppo logico della motivazione dettata
nella sentenza impugnata, limitandosi a prospettare que-
stioni di mero fatto o apprezzamenti di merito incensura-
bili in questa sede.
In thema, con riferimento al contestato diniego delle
attenuanti generiche, è appena il caso di richiamare il
consolidato (e qui condiviso) indirizzo interpretativo af-
fermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del
quale la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
sensi dell’art. 62-bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto,
e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata
sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione,
di talché la stessa motivazione, purché congrua e non
contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione
neppure quando difetti di uno specif‌ico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’in-
teresse dell’imputato (in termini, ex plurimis, Cass., sez.
VI, n. 7707/2003, Rv. 229768).
Quanto all’onere di motivazione sul punto imposto al
giudice del merito, è stato altresì precisato come que-
st’ultimo non è tenuto a prendere in considerazione tutti
gli elementi prospettati dall’imputato, essendo suff‌iciente
che egli spieghi e giustif‌ichi l’uso del potere discrezionale
conferitogli dalla legge con l’indicazione delle ragioni
ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di
preponderante rilievo (in tal senso, ex plurimis, v. Cass.
sez. I, n. 3772/1994, Rv. 196880).

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