Corte di cassazione penale sez. IV, 30 gennaio 2015, n. 4640 (c.c. 8 gennaio 2015)

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
3.1) Orbene, se sono corrette le indicazioni del ricorso
(che il tribunale dovrà verif‌icare in sede di rinvio), il tri-
bunale avrebbe dovuto applicare l’art. 16 del decreto, che
contempla l’ipotesi di conferimento al c.t.u. dell’incarico
di redazione di stima dei danni da incendio (e grandine) e
prevede un onorario compreso tra 145,12 euro e 970,42.
3.2) Il ricorso, trattandosi della stima di un autovei-
colo, riconduce l’indagine peritale “alla quantif‌icazione
connessa alla infortunistica stradale in senso ampio”.
Ci si deve chiedere se tale qualif‌icazione sia vincolante
per la Corte e impedisca l’accoglimento del ricorso.
Così non è.
Alla Corte di cassazione compete, una volta che la cen-
sura abbia comunque manifestato con chiarezza e suff‌i-
ciente precisione il vizio lamentato, l’individuazione delle
norme più esatte che regolano il caso di specie.
Il ricorso odierno denuncia infatti violazione dell’art.
4 della legge 8 luglio 1980 n. 319 in relazione all’applica-
zione della modalità di liquidazione basata sulle vacazioni
e mira sia a censurare il criterio di determinazione dei
compensi (le vacazioni, in luogo dell’applicazione dell’art.
17), sia la mancanza di congrua motivazione in ordine al
numero di vacazioni e quindi di ore di lavoro (500 ore per
250 vacazioni) necessarie per “accertare il valore di un
relitto di un’auto”.
La censura è in entrambi i sensi fondata.
È infatti inappropriata la applicazione della norma
concernente il criterio residuale allorquando sia rinveni-
bile una disposizione regolamentare specif‌ica (ancorchè
essa sia l’art. 16).
È illogica una liquidazione che per la valutazione di
un’automobile esponga un computo orario enorme - 500
ore di lavoro corrispondono a un impegno in esclusiva per
più mesi senza offrire una dettagliata spiegazione.
3.2.1) Alla doglianza sul punto il provvedimento
impugnato ha infatti risposto soltanto che l’attività del
consulente tecnico non può «considerarsi esaurita nella
semplice effettuazione di una comparazione tra riviste
specializzate di settore», motivazione che è suff‌iciente a
giustif‌icare il superamento di una liquidazione ristretta a
due tre vacazioni, cioè al tempo suff‌iciente per reperire
e consultare qualche rivista specializzata sul valore degli
autoveicoli, ma non rende “congrua la liquidazione delle
vacazioni richieste” nella misura di 250.
Vi è in questo caso palese trasgressione del dovere del
giudice di attenersi a un “prudente” apprezzamento e di
renderne adeguata motivazione.
4) Discende da quanto esposto l’accoglimento del pri-
mo motivo di ricorso e la cassazione del provvedimento
impugnato.
Resta assorbito il motivo relativo alle spese.
Il procedimento va rimesso ad altro giudice del tribu-
nale adìto che provvederà a nuovo esame dell’opposizione
ex art. 170 D.P.R. 115/02 (v. art. 15 D.L.vo 150/2011) e a
liquidazione delle spese di questo giudizio. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 30 gennaio 2015, n. 4640
(C.C. 8 gennaio 2015)
pres. sirena – est. montagni – p.m. sCardaCCione (parz. diFF.) – riC. p.g.
in proC. burger
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Artt.
186, comma secondo bis e 222, comma secondo, c.s.
y Presupposti operativi diversi y Indicazione.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, i presupposti ap-
plicativi per la revoca della patente prevista sia dall’art.
186, comma secondo bis cod. strada sia dall’art. 222,
comma secondo, cod. strada sono solo parzialmente
coincidenti, giacché per entrambe le norme è previsto
che il conducente presenti un tasso alcolemico supe-
riore a 1,5 g/l; tuttavia, per l’operatività dell’ipotesi ex
art. 186, comma secondo bis, è, altresì, necessario che
il conducente abbia provocato un incidente stradale
mentre, per la diversa prescrizione di cui al secondo
comma dell’art. 222, occorre che il guidatore abbia
commesso i delitti di lesioni colpose gravi o gravissime
oppure di omicidio colposo. (nuovo c.s., art. 186; nuovo
c.s., art. 222) (1)
(1) Per utili riferimenti v. Cass. pen., sez. IV, 21 gennaio 2013, n.
3119, in questa Rivista 2013, 819.
sVolgimento del proCesso
1. Il G.i.p. presso il Tribunale di Trieste, con sentenza
resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 6 febbraio 2014
applicava la pena concordata dalle parti nei confronti di
Burger Alessandra, in ordine al reato di cui all’art. 186,
comma 2, lett. c), comma 2-bis e comma 2-sexies, c.d.s.. Il
giudicante ha pure applicato la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida, per la
durata di mesi tredici.
2. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di
Trieste, denunciando la violazione della legge penale,
laddove il giudicante ha applicato la sanzione amministra-
tiva accessoria della sospensione della patente di guida,
in luogo della revoca del medesimo titolo abilitativo, san-
zione espressamente prevista dall’art. 186, comma 2-bis,
c.d.s., per il caso in cui il conducente, con tasso alcolemi-
co superiore a 1,5 g/l, provochi un incidente stradale. Al
riguardo, il ricorrente osserva che erroneamente il G.i.p.
ha escluso - argomentando sulla base della disposizione di
cui all’art. 222, comma 2, c.d.s. - l’operatività della revoca
della patente prevista dall’art. 186, comma 2-bis, c.d.s., nel
caso in cui dalla violazione delle norme sulla circolazione
stradale non sia derivata una lesione grave, gravissima o
un omicidio colposo.
3. Il Procuratore Generale ha chiesto che la Suprema
Corte voglia annullare con rinvio la sentenza impugnata,
in accoglimento del ricorso.
4. L’imputata, a mezzo del difensore, ha depositato
memoria, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dal
Procuratore Generale territoriale.

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