Corte di cassazione penale sez. IV, 5 febbraio 2015, n. 5409 (ud. 27 gennaio 2015)

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
Il motivo è infondato.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti,
le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale
derivante da lesione dell’integrità psico-f‌isica, predisposte
dal Tribunale di Milano, costituiscono valido criterio di
riferimento ai f‌ini della valutazione equitativa ex art. 1226
c.c.
Ai suddetti principi fa riferimento l’impugnata sentenza
che, aderendo alla motivazione del Tribunale, ha rigettato
la liquidazione del danno morale nella misura massima in
quanto ha ritenuto che la misura del 40% tiene conto del
particolare livello di sofferenze e frustrazioni esistenziali
patiti dall’infortunata.
Le critiche formulate dalla ricorrente per contestare
gli esiti della valutazione equitativa del danno morale
sono insindacabili in sede di legittimità, in presenza di
una congrua motivazione.
In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo del
ricorso, assorbito il quarto, rigettati i restanti, con cas-
sazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo
accolto e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazio-
ne. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 5 Febbraio 2015, n. 5409
(ud. 27 gennaio 2015)
pres. sirena – est. serrao – p.m. galli (parz. diFF.) – riC. aVondo
Guida in stato di ebbrezza y Rif‌iuto di sottoporsi
agli accertamenti alcolimetrici y Elemento oggetti-
vo y Manifestazione di indisponibilità al controllo y
Condotta elusiva durante lo svolgimento del test y
Conf‌igurabilità del reato y Fattispecie in cui l’impu-
tato, durante l’alcoltest, aveva per quattro o cinque
volte aspirato anziché soff‌iare come richiestogli.
. Il rif‌iuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici,
che integra il reato di cui all’art. 186, settimo comma,
del codice della strada, si conf‌igura non solo in presenza
di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi
al test, ma anche quando il conducente del veicolo - pur
opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione
dell’accertamento - attui una condotta ripetutamente
elusiva del metodo di misurazione del tasso alcolemico.
(Fattispecie in cui l’imputato, durante l’alcoltest, aveva
per quattro o cinque volte aspirato anziché soff‌iare
come richiestogli, impedendo così la rilevazione del tas-
so alcolemico). (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In relazione a fattispecie in cui l’imputato abbia dato consenso
tardivo all’effettuazione del test, v. Cass. pen., sez. IV, 6 febbraio
2013, n. 5909, in questa Rivista 2013, 235. Sulla conf‌igurabilità del
reato di rif‌iuto dell’accertamento alcolimetrico, v. Cass. pen., sez., IV,
4 novembre 2006, n. 36566, ivi 2007, 1055. In dottrina, v. L. BENINI,
G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupe-
facenti, Ed. La Tribuna, Piacenza 2015, pp. 123 e ss.
sVolgimento del proCesso
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 8
aprile 2014, ha parzialmente riformato la pronuncia di
condanna emessa in data 4 marzo 2013 dal Tribunale di
Milano nei confronti di Avondo Paolo, concedendo all’im-
putato il benef‌icio della non menzione della condanna
nel certif‌icato giudiziale spedito a richiesta di privati e
confermando la pena irrogata dal giudice di primo grado,
pari a mesi cinque di arresto ed euro 1.200,00 di ammenda
condizionalmente sospesa, per il reato di cui all’art. 186,
comma 7, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 commesso in Laina-
te il 29 agosto 2010.
2. Paolo Avondo ricorre per cassazione con due distinti
atti di impugnazione censurando la sentenza impugnata
per i seguenti motivi:
a) inosservanza dell’art. 14 Prel. in relazione all’inter-
pretazione del termine «rif‌iuto» utilizzato dal legislatore
nell’art. 186, comma 7, c.d.s.. Il ricorrente lamenta che i
giudici di merito abbiano incluso nella categoria del rif‌iuto
tacito o per fatti concludenti il comportamento di colui
che per motivi non dipendenti dalla sua volontà non sia
riuscito a portare a termine la misurazione, come nel
caso concreto, in cui l’insuff‌icienza della quantità di aria
soff‌iata non è dipesa dalla sua volontà ma dallo stato di
agitazione in cui versava;
b) erronea applicazione dell’art. 42, quarto comma,
c.p. con riguardo alla prova della colpevolezza. La circo-
stanza che, pur avendo ricevuto l’avviso delle possibili
conseguenze del suo comportamento, Paolo Avondo non
abbia cambiato atteggiamento dimostrerebbe, secondo il
ricorrente, che egli non fosse f‌isicamente in grado di por-
tare a termine la rilevazione; non avendo egli sottoscritto
il verbale di identif‌icazione, ciò costituirebbe indizio del
fatto che non condividesse la contestazione elevata a suo
carico e in relazione a tali elementi la sua colpevolezza
non poteva ritenersi provata al di là di ogni ragionevole
dubbio;
c) contraddittorietà o manifesta illogicità della mo-
tivazione in punto di colpevolezza. Il ricorrente si duole
che la Corte territoriale abbia valorizzato solo alcuni degli
elementi emersi ovvero mal interpretato il suo comporta-
mento omettendo di spiegare perchè ha ritenuto che, in
linea teorica, fosse possibile una prima insuff‌lazione insuf-
f‌iciente ma non una serie ripetuta, dovendosi al contrario
ritenere che un soggetto in forte stato d’ansia si trovi in
tale stato d’animo sempre maggiore per l’incapacità di
eseguire il test. La motivazione è illogica, si assume, lad-
dove la Corte ha escluso, in ragione dell’attività di vigile
del fuoco svolta dall’imputato, la tesi difensiva secondo la
quale sarebbe stato privo di controllo emotivo;
d) omessa motivazione in relazione alla mancata so-
stituzione della pena con il lavoro socialmente utile;
e) contraddittorietà o manifesta illogicità della moti-
vazione in punto di mancata concessione delle attenuanti
generiche nella massima estensione. Il ricorrente lamenta
che la Corte territoriale non abbia indicato quali elementi
ha valorizzato per giudicare come estremamente negativo
il comportamento dell’imputato in presenza di un fatto

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