Corte di cassazione penale sez. V, 16 febbraio 2015, n. 6784 (ud. 16 gennaio 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
art. 96 c.p.c., come sostiene la ricorrente, essa inerisce al
giudizio principale, attesa la natura accessoria che la con-
traddistingue.
In conclusione, va affermato che, avuto riguardo ai cri-
teri di competenza per materia stabiliti dall’art. 7 del de-
creto legislativo dello settembre 2011 n. 150, la cognizione
dell’opposizione all’intimazione di pagamento relativa alla
riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie ricondu-
cibili a violazioni del codice della strada, conf‌igurata come
opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del
giudice di pace, cosi come la cognizione dell’opposizione
al verbale di accertamento ed alla cartella esattoriale pre-
supposti, anche qualora venga fatto valere un precedente
giudicato di annullamento di questi ultimi atti, poiché cosi
si contesta comunque il diritto dell’agente della riscossione
di procedere esecutivamente ai sensi dell’art. 615 c.p.c..
Essendo conforme a diritto la dichiarazione di incom-
petenza per materia del Tribunale, il ricorso va rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giu-
dizio di legittimità perchè gli intimati non si sono difesi.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da
parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unif‌icato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. V, 16 Febbraio 2015, n. 6784
(ud. 16 gennaio 2015)
pres. palla – est. pistorelli – p.m. mazzotta (diFF.) – riC. arba
Falsità personale y Possesso di segni distintivi
contraffatti y Art. 497 ter c.p. y Illecito amministra-
tivo di cui all’art. 177 c.d.s. y Concorso apparente di
norme y Esclusione y Ragioni y Fattispecie relativa
a detenzione da parte di un privato, sulla propria
autovettura, di un lampeggiante removibile di co-
lore blu.
. Non è conf‌igurabile il concorso apparente di norme tra
la fattispecie prevista dall’art. 497 ter, comma primo, n.
1, cod. pen. e quella disciplinata dall’art. 177 D.L.vo n.
285 del 1992, atteso che mentre la prima punisce la de-
tenzione di oggetti che simulano la funzione dei corpi di
polizia, la seconda sanziona invece l’abuso nell’utilizzo
dei dispositivi in questione nella circolazione stradale.
(In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto im-
mune da vizi la sentenza impugnata che aveva ravvisato
il reato di cui all’art. 497 ter cod. pen. in relazione alla
condotta di un privato cittadino il quale aveva detenuto
sulla propria autovettura un lampeggiante removibile
di colore blu del tipo in uso alle forze di polizia). (c.p.,
art. 497 ter; nuovo c.s., art. 177) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. pen., sez. V, 24 luglio 2014,
n. 32964, in questa Rivista 2014, 921. Sulla conf‌igurabilità del reato
de quo, si veda, relativamente a detenzione di una paletta segnaleti-
ca, Cass. pen., sez. V, 14 agosto 2013, n. 35094, ivi 2014, 242.
sVolgimento del proCesso
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Ca-
gliari ha confermato la condanna, pronunziata a seguito di
giudizio abbreviato, di Arba Paolo per il reato di cui all’art.
497-ter c.p. per aver detenuto sulla propria autovettura un
lampeggiante removibile di colore blu in grado di simulare
la funzione dei corpi di polizia.
2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato a mezzo del
proprio difensore articolando due motivi.
2.1 Con il primo deduce l’errata applicazione dell’art.
497-ter c.p., rilevando come la Corte territoriale avrebbe
preso le mosse dall’erroneo presupposto della sussistenza
di un esclusivo vincolo di destinazione del tipo di lam-
peggiante di cui si discute in favore delle forze di polizia,
mentre, alla luce di quanto previsto dall’art. 177 c.d.s., tali
oggetti possono essere utilizzati anche da altri soggetti,
circostanza che escluderebbe la tipicità del fatto conte-
stato.
2.2 Con il secondo motivo viene dedotta ulteriore er-
rata applicazione della legge penale e correlati vizi della
motivazione, lamentandosi in particolare la violazione del-
l’art. 9 L. n. 689/1981. In tal senso il ricorrente eccepisce
la specialità dell’illecito amministrativo di cui al quarto
comma dell’art. 177 c.d.s. rispetto al reato contestato,
illegittimamente esclusa dai giudici d’appello sulla base
dell’erroneo presupposto per cui tale disposizione punisca
esclusivamente l’abuso dei dispositivi acustici e di segna-
lazione visiva di allarme commesso dai soggetti comunque
autorizzati al loro utilizzo e ciò a dispetto del fatto che
la stessa non contenga alcuna espressa restrizione in tal
senso ed anzi def‌inisca la platea dei propri destinatari
ricorrendo al pronome indef‌inito “chiunque”. Non di meno
alcun dubbio potrebbe nutrirsi in merito alla specialità
della disposizione amministrativa su quella penale, atteso
che dall’esame delle rispettive fattispecie emerge come la
seconda faccia generico riferimento alla detenzione ogget-
ti idonei a simulare la funzione dei corpi di polizia, mentre
la prima punisca l’utilizzo specif‌ico proprio di dispositivi
visivi di allarme del tipo contestato.
motiVi della deCisione
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. Con riguardo al primo motivo deve innanzi tutto os-
servarsi come l’argomento tratto dal ricorrente per soste-
nere l’atipicità dell’oggetto materiale del reato dall’avve-
nuto acquisto del lampeggiante sul web si rivela del tutto
inconferente. Ed infatti, per come evidenziato in sentenza
(p. 3) e non contestato dal ricorso, è lo stesso imputato
ad aver ammesso che oggetto dell’acquisto era un lam-
peggiante con campana arancione (di cui effettivamente
è ammessa la libera vendita) e di aver poi sostituito que-
st’ultima con altra di colore blu (il cui utilizzo è invece
riservato a specif‌iche categorie di soggetti individuati
dalla legge), simulando in tal modo il dispositivo in uso
alle forze dell’ordine. È dunque evidente che alcuna ri-
levanza assume ai f‌ini della qualif‌icazione giuridica del
fatto il modo in cui l’imputato è entrato in possesso del
lampeggiante, atteso che la sua idoneità a corrispondere

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