Corte di cassazione penale sez. VI, 19 febbraio 2015, n. 7595 (ud. 30 ottobre 2014)

Pagine522-523
522
giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
del sinistro, questa Corte aderisce al principio già formu-
lato, secondo il quale, in tema di responsabilità da sini-
stri stradali, l’utente della strada deve regolare la propria
condotta in modo che essa non costituisca pericolo per la
sicurezza di persone e cose, tenendo anche conto della
possibilità di comportamenti irregolari altrui, sempre che
questi ultimi non risultino assolutamente imprevedibili
(sez. IV, sentenza n. 26131 del 3 giugno 2008, Garzotto, Rv.
241004). Infatti, il principio dell’aff‌idamento, nello speci-
f‌ico campo della circolazione stradale, trova un opportuno
temperamento nell’opposto principio, secondo cui l’utente
della strada è responsabile anche del comportamento im-
prudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibi-
lità (sez. IV, sentenza n. 8090 del 15 novembre 2013, P.M.
in proc. Saporito, Rv. 259277). L’imprevedibilità, quindi,
non può farsi consistere nella stessa imprudenza dell’al-
trui comportamento.
4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese proces-
suali. Segue anche la condanna alla rifusione delle spese
di giudizio in favore delle costituite parti civili (Manuri
Epifanio, Chiofalo Antonina, Manuri Carmela Maria,
Manuri Domenica, Manuri Carmelo), liquidate in euro
5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori come per legge.
(Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. Vi, 19 Febbraio 2015, n. 7595
(ud. 30 ottobre 2014)
pres. garribba – est. di salVo – p.m. geraCi (ConF.) – riC. p.g. in proC.
Cantalupo
Sottrazione o danneggiamento di cose sotto-
poste a pignoramento o a sequestro y Deteriora-
mento del veicolo in sequestro causato da sinistro
stradale cagionato dal custode proprietario postosi
abusivamente alla guida y Reati di cui agli artt. 334,
secondo comma, e 335 c.p. y Conf‌igurabilità y Esclu-
sione y Ragioni.
. La condotta del proprietario custode che si pone
abusivamente alla guida del veicolo sottoposto a seque-
stro amministrativo, cagionando per colpa un sinistro
stradale da cui deriva il deterioramento del veicolo,
non integra - ferma restando la responsabilità per l’il-
lecito amministrativo di cui all’art. 213, quarto comma,
cod. strada, conseguente alla circolazione abusiva - il
reato di deterioramento di cose sottoposte a sequestro
di cui all’art. 334, secondo comma, cod. pen., punito
esclusivamente a titolo di dolo, né quello di violazione
colposa dei doveri inerenti alla custodia, di cui all’art.
335 cod. pen., in quanto tale disposizione punisce solo
la distruzione, la dispersione, la sottrazione e la sop-
pressione della cosa in sequestro, ma non anche il suo
deterioramento. (c.p., art. 42; c.p., art. 334; c.p., art.
335; nuovo c.s., art. 213) (1)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’indirizzo tracciato da Cass. pen.,
sez. un., 21 gennaio 2011, n. 1963, in questa Rivista 2011, 199. Sostan-
zialmente nello stesso senso, v. Cass. pen., sez. VI, 13 ottobre 2014, n.
42752, ivi 2015, 184.
sVolgimento del proCesso
1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di
Napoli ricorre per cassazione avverso la sentenza emes-
sa dal Tribunale di Nola, in composizione monocratica, in
data 30 ottobre 2012, con la quale Cantalupo Maria Rosaria
è stata condannata per il reato di cui all’art. 334 comma
2 c.p. perchè, quale proprietaria e custode di un’autovet-
tura, sottraeva quest’ultima al sequestro amministrativo
cui era sottoposta, ponendosi alla guida del veicolo, con il
quale rimaneva coinvolta in un incidente stradale. In Volla
il 9 ottobre 2009.
2. Con unico motivo, il ricorrente deduce violazione
dell’art. 334 c.p., poiché la condotta attraverso la quale si
è verif‌icato l’evento relativo al deterioramento del bene
non è sorretta dal dolo richiesto dalla fattispecie incri-
minatrice. Non è dato infatti sapere se la verif‌icazione
dell’incidente sia ascrivibile ad una responsabilità della
Cantalupo. Ma quand’anche così fosse, in capo all’imputa-
ta sarebbero ravvisabili gli estremi della colpa, generica o
specif‌ica, per violazione delle norme cautelari in materia
di circolazione stradale, ma non sarebbe comunque ipo-
tizzabile l’intento di cagionare un incidente, con il con-
seguente deterioramento dell’auto. Potrebbe pertanto, al
più, residuare, in capo alla Cantalupo, una responsabilità
in ordine al reato di cui all’art. 335 c.p., ove fosse dimo-
strata la colpa dell’imputata nella causazione del sinistro,
ma non in ordine al delitto ex art. 334 c.p.
Si chiede pertanto annullamento della sentenza impu-
gnata.
motiVi della deCisione
1. Preliminarmente, occorre precisare che costituisce
ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema
Corte, il principio secondo il quale è ravvisabile l’interesse
a proporre impugnazione in capo al pubblico ministero,
il quale agisce esclusivamente a tutela dell’ordinamen-
to (C. Cost. 26 marzo 1993 n. 111) e nell’esercizio della
fondamentale funzione di vigilanza sull’osservanza delle
leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giu-
stizia, che gli è assegnata dall’art 73 L. ord. giud. (sez un.
24 marzo 1995, Boido, in Cass. pen. 1995, 3308), al f‌ine di
ottenere l’esatta applicazione della legge, anche a favore
dell’imputato. È però necessario che il gravame miri ad
un risultato non soltanto teoricamente corretto ma anche
praticamente favorevole, come avviene allorchè l’impu-
gnazione sia volta, come nel caso sub iudice, a rimuovere
effetti pregiudizievoli per l’imputato, derivanti da un er-
rore del giudice (sez. un. 11 maggio 1993, Amato, in Arch.
nuova proc. pen. 1993, 409).
2. Il ricorso è fondato. Le Sezioni Unite hanno infatti
condivisibilmente stabilito che la condotta di chi circoli
abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro ammi-
nistrativo integra esclusivamente l’illecito amministrativo

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT