Corte di cassazione penale sez. IV, 25 febbraio 2015, n. 8526 (ud. 13 febbraio 2015)

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giur
6/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
sVolgimento del proCesso
1. La corte d’appello di Venezia, con sentenza in data
10 febbraio 2014, riformava parzialmente la sentenza
del G.i.p. del tribunale di Padova emessa in data 11 giu-
gno 2013 nei confronti di Franceschi Daniel riducendo
la pena a mesi due e giorni 20 di reclusione e riducendo
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida a mesi sei in relazione al reato di
cui all’articolo 189, comma 6, del c.d.s. perchè, dopo aver
cagionato un sinistro stradale con feriti, non ottemperava
all’obbligo di fermarsi. Il fatto era stato accertato il Padova
l’8 maggio 2010.
2. Avverso la sentenza della corte d’appello propone-
va ricorso per cassazione Franceschi Daniel chiedendo
l’annullamento della sentenza in quanto, essendo già
stato condannato con sentenza def‌initiva in relazione allo
stesso fatto per il reato di cui all’articolo 189, comma 7,
del c.d.s., si doveva ritenere che la condanna per il reato
previsto dall’articolo 189, comma 6, fosse stata emessa in
violazione del principio del ne bis in idem. Deduceva, poi,
questione di costituzionalità per contrasto della norma in-
criminatrice con l’art. 6 Cedu in considerazione del fatto
che la stessa condotta era sanzionata due volte.
motiVi della deCisione
3. Rileva la corte che è stato più volte affermato dalla
Corte di legittimità il principio, che questa Corte condi-
vide, secondo cui, in tema di circolazione stradale, le
condotte descritte dai commi 6 e 7 dell’art. 189 c.d.s., che
disciplinano gli obblighi dell’utente in caso di incidente,
integrano distinte ipotesi di reato, lesive di beni giuridici
diversi, tra le quali può sussistere la continuazione ma
non l’assorbimento. Ciò in quanto le due norme hanno
diversa oggettività giuridica, essendo la prima previsione
f‌inalizzata a garantire l’identif‌icazione dei soggetti coin-
volti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità
del sinistro, mentre la seconda è f‌inalizzata a garantire
che le persone ferite non rimangano prive della neces-
saria assistenza, sicché le due ipotesi criminose possono
materialmente concorrere (sez. IV, n. 6306 del 15 gennaio
2008, Grosso, Rv. 239038; sez. IV, n. 10006 del 22 gennaio
2001 - dep. 12 marzo 2001, Pennacchio A, Rv. 218203).
4. Appare, poi, manifestamente infondata la questione
di costituzionalità sollevata con riguardo al parametro
dell’art. 117, primo comma, della Costituzione per viola-
zione del principio del ne bis in idem previsto dall’articolo
4 del protocollo 7 allegato alla CEDU. Invero, secondo
l’interpretazione della norma stessa fornita dalla Corte
di Strasburgo con le sentenze Engel C. Paesi Bassi dell’8
giugno 1976 e Grande Stevens C. Italia del 4 marzo 2014,
la reale natura delle misure sanzionatorie previste negli
ordinamenti nazionali viene apprezzata alla luce delle
loro concrete peculiarità e conseguenze, occorrendo
analizzare i parametri idonei a rivelare la sostanziale es-
senza penale di un determinato provvedimento secondo
i criteri della qualif‌icazione dell’infrazione, della natura
dell’infrazione e dell’intensità della sanzione comminata.
Ne consegue che, prevendendo l’art. 189, commi 6 e 7,
c.d.s. due fattispecie autonome di reato per la diversità
del bene giuridico che ciascuna di esse tutela, secondo
l’interpretazione fornita dalla corte di legittimità di cui si
è dato conto, non si conf‌igura la dedotta violazione del ne
bis in idem normativo.
Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 25 Febbraio 2015, n. 8526
(ud. 13 Febbraio 2015)
pres. massaFra – est. doVere – p.m. spinaCi (ConF.) – riC. de luCa
Cardillo
Velocità y Reati colposi derivanti da inosservanza
delle norme sulla circolazione stradale y Accerta-
mento dell’eccesso di velocità relativa y Criteri
aritmetici y Necessità y Esclusione.
. In tema di reati colposi derivanti da inosservanza
delle norme sulla circolazione stradale, nel formulare
il proprio apprezzamento sull’eccesso di velocità rela-
tiva - vale a dire su una velocità non adeguata e perico-
losa in rapporto alle circostanze di tempo e di luogo,
indipendentemente dai prescritti limiti f‌issi di velocità
- il giudice non è tenuto a determinare con precisione
ed in termini aritmetici il limite di velocità ritenuto
innocuo, essendo suff‌iciente l’indicazione degli ele-
menti di fatto e delle logiche deduzioni in base ai quali
la velocità accertata è ritenuta pericolosa in rapporto
alla situazione obiettiva ambientale. (Nella fattispecie
l’imputato aveva mantenuto una velocità prossima, per
difetto, al limite vigente nel tratto stradale interessato
dal sinistro, valutata, tuttavia, non adeguata in consi-
derazione della scarsa visibilità notturna, della pros-
simità sia alle strisce pedonali sia all’intersezione con
altra strada nonché della presenza a bordo del motoci-
clo da lui condotto di un passeggero privo di casco).
(nuovo c.s., art. 141) (1)
(1) Si rinvia ai remoti precedenti conformi della S.C.: Cass. pen., sez.
IV, 14 dicembre 1984, n. 11068, in questa Rivista 1985, 495; Cass. pen.,
sez. IV, 18 maggio 1982, n. 5057, ivi 1982, 733 e Cass. pen., sez. IV, 12
febbraio 1982, n. 1319, ivi 1982, 601.
sVolgimento del proCesso
1. De Luca Cardillo Antonino è stato giudicato dal
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto responsabile di
omicidio colposo commesso, in cooperazione colposa con
Micalizzi Santo, in danno di Manuri Giuseppe e condan-
nato alla pena ritenuta equa. La Corte di Appello di Mes-
sina ha riformato tale condanna unicamente quanto alla
pena, che ha ridotto a mesi sei di reclusione.
Secondo l’accertamento condotto dai giudici di me-
rito il 18 giugno 2006 il De Luca Cardillo si trovava alla
guida di un ciclomotore, sul quale trasportava il Manuri,
e procedeva in ora notturna lungo la via Nazionale nel

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