Corte di cassazione penale sez. IV, 13 aprile 2015, n. 15174 (ud. 3 febbraio 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 6/2015
LEGITTIMITÀ
sione tra le parti”, deve essere interpretata come riduzione
al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione
in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia moti-
vazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella
che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente
rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé,
come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal
confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con
esclusione di alcuna rilevanza del difetto di suff‌icienza,
nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale
e graf‌ico, nella motivazione apparente, nel contrasto irri-
ducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile; - b) che il
nuovo testo del n. 5 dell’art. 360 introduce nell’ordina-
mento un vizio specif‌ico che concerne l’omesso esame di
un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza
risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che
abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe
determinato un esito diverso della controversia); - c) che
l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per
sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto
storico rilevante in causa sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia
dato conto di tutte le risultanze probatorie. Hanno, inol-
tre, precisato che la parte ricorrente dovrà indicare - nel
rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli arti. 366, primo
comma n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. -
il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”,
testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il
“come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto
sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività”
del fatto stesso (Sez. Un. 7 aprile 2014, n. 8053).
2.2. I vizi di motivazione dedotti nella specie non rien-
trano, all’evidenza, negli stretti limiti entro i quali può
ritenersi superata la soglia di ammissibilità della censura
sulla base della nuova disposizione processuale, atteso
che non si traducono mai in inesistenza della motivazione
e nel mancato esame di elementi istruttori decisivi per
pervenire ad una diversa soluzione della controversia.
A tal f‌ine è suff‌iciente ed assorbente mettere in evi-
denza che la Corte di merito, nel ritenere che la condotta
imprudente della danneggiata (evidentemente consistita
nel camminare sopra il tombino) integrasse il fortuito
idoneo a interrompere il nesso di causalità con la cosa,
ha descritto il tombino come “poco sporgente” e al centro
di una zona del marciapiede dissestata emergente dalle
foto come di colore più scuro, presumendo la conoscenza
dei luoghi da parte della danneggiata, che abitava a po-
chi metri di distanza; che, rispetto allo stato dei luoghi,
ha ritenuto superf‌lua qualunque altra attività istruttoria,
mentre la ricorrente propone una diversa lettura delle
risultanze istruttorie, dando rilievo alla valutazione della
necessità dell’intervento da parte dei vigili e all’obbligo
che i tombini fossero posti “a f‌ilo” (il ché naturalmente
non esclude che l’incidente avrebbe potuto essere evitato
da un incedere prudente della danneggiata).
3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Non avendo il Comune intimato svolto attività difensi-
va, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine
alle spese processuali. (Omissis)
Corte di Cassazione penale
sez. iV, 13 aprile 2015, n. 15174
(ud. 3 Febbraio 2015)
pres. zeCCa – est. d’isa – p.m. romano (diFF.) – riC. nania
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Alcoltest y Misurazione inattendibile per
insuff‌icienza della quantità di aria espirata y Invito
della P.G. a sottoporsi nuovamente alla misurazio-
ne y Legittimità.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, deve ritenersi
legittimo che la polizia giudiziaria, dandone atto a ver-
bale, inviti il conducente a sottoporsi nuovamente alla
misurazione strumentale del tasso alcolemico quando
risulti l’inattendibilità della precedente misurazione
per insuff‌icienza, segnalata dallo stesso apparecchio,
della quantità di aria espirata dal soggetto. (Mass. Re-
daz.) (nuovo c.s., art. 186; c.p.p., art. 354; c.p.p., art.
357; d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 379) (1)
(1) Utili riferimenti in tema di utilizzo dell’etilometro si trovano in
Cass. pen., sez. II, 13 agosto 2014, n. 1729, in questa Rivista 2014,
920 e Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22239, ivi 2014, 816. Si
veda, inoltre, Trib. pen. Roma, sez. IX, 31 ottobre 2006, n. 17348, ne
Il Merito, speciale, fasc. 1, 41, secondo cui il mancato deposito ex
art. 366 c.p.p., dei risultati delle misurazioni della concentrazione
alcolemica nell’aria alveolare espirata dall’imputato durante l’ap-
posito test, costituendo mera irregolarità, non incide sulla validità
e sulla utilizzabilità della prova in sede dibattimentale. In dottrina,
sull’analisi per mezzo di etilometro dell’aria alveolare espirata, v. L.
BENINI, G.A. DI BIASE, La guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto
di stupefacenti, Ed. La Tribuna, Piacenza 2015, pp. 31 e ss.
sVolgimento del proCesso
Nania Diego ricorre per cassazione avverso la sentenza,
indicata in epigrafe, della Corte d’appello di Venezia di
conferma della sentenza di condanna emessa dal locale
Tribunale - sezione distaccata di S. Donà del Piave - l’11 di-
cembre 2010 in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza
di cui all’art. 186, comma 2° lett. c) e 2 sexies del c.d.s..
Con il primo motivo si denuncia violazione di legge.
Si deduce che la Polizia Locale di Jesolo ha errato nel
documentare le operazioni compiute e nella stessa rile-
vazione, valutazione e contestazione dello stato di ebbrez-
za. Si premette, in fatto, che il Nania è stato sottoposto
a tante prove di alcoltest delle quali, sebbene conclusesi
con l’emissione da parte dello strumento di un responso
scritto - scontrino - nessuno di questo è stato conservato
dalla P.G., nemmeno in copia. Anzi, per ammissione de-
gli stessi verbalizzanti, uno di tali scontrini, attestanti un
valore alcolemico inferiore al limite stabilito dalla lett. c)

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