Corte di cassazione penale sez. III, 16 gennaio 2015, n. 1980 (ud. 25 giugno 2014)

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giur
5/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
motiVi della decisione
3. I primi tre motivi di ricorso - congiuntamente esami-
nabili in ragione dell’intima connessione delle questioni
dedotte - sono infondati.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di
legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, allorquando
l’alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa del-
l’imputato fornire una prova contraria alle risultanze di detto
accertamento quale, ad esempio, la sussistenza di vizi dello
strumento utilizzato, oppure l’utilizzazione di un’errata meto-
dologia nell’esecuzione del test (Cass., sez. IV, n. 42084/2011,
Rv. 251117; Cass., sez. IV, n. 17463/2011, Rv. 250324).
Nel caso di specie, l’odierno ricorrente, lungi dal conte-
stare la sussistenza di vizi dello strumento utilizzato, ovve-
ro il ricorso a un’errata metodologia nell’esecuzione della
prova, ha evidenziato la prospettabile inattendibilità del
test nel caso di specie, non potendo escludersi l’eventuale
sussistenza di margini di errore tali da determinare, in re-
lazione alle concrete circostanze del fatto, la sostanziale
irrilevanza penale dell’effettivo tasso alcolemico presente
nell’organismo dell’imputato al momento del suo controllo
da parte della polizia giudiziaria.
Sul punto, rileva la corte come l’indicazione in sede
normativa del metodo scientif‌ico di rilevazione del tasso
alcolemico attraverso il ricorso al c.d. alcoltest (cfr. artt.
379 reg. att. c.d.s. e 186 c.d.s.), lungi dal preludere all’impo-
sizione autoritativa del vigore di una prova legale, si giustif‌i-
chi in relazione alla necessità di dotare il giudice (chiamato
all’esecuzione di un accertamento sovente caratterizzato
da diff‌icile determinabilità, ove condotto sulla base di
elementari massime di esperienza) di indici di valutazione
caratterizzati dal minor grado possibile di soggettività o
arbitrarietà; f‌inalità nella specie ragionevolmente persegui-
bile attraverso il ricorso alla traduzione di saperi scientif‌ici
consolidati in forme di strumentazione tecnologica, idonee
a fornire chiavi d’interpretazione di dati obiettivi pertinenti
alla persona (qual è l’aria alveolare espirata sottoposta ad
analisi chimica) positivamente fondate e capaci di rendere
il risultato perseguito (quale la determinazione del tasso
di concentrazione alcolica nel sangue) sulla base di un ra-
gionamento esplicativo coerente e scandito in forza di leggi
dotate di comprovata qualif‌icazione scientif‌ica.
Tali premesse, naturalmente, non escludono che il
soggetto sottoposto a esame conservi la piena facoltà di
evidenziare gli elementi specif‌ici e le peculiari caratteristi-
che soggettive concretamente idonee a revocare in dubbio
il risultato conseguito mediante l’esecuzione del test, at-
traverso l’analitica individuazione delle ragioni che hanno
provocato un risultato in ipotesi destinato a tradire l’obiet-
tiva realtà delle cose (ad es., in termini di qualità personali
specif‌iche o in relazione alla particolarità delle modalità
esecutive della prova concretamente idonee a distorcere
o invalidare il corso dell’accertamento) (su tali punti, v.
Cass., sez. IV, 22 ottobre 2013, n. 44767/2013, Furlan).
Ciò posto, rileva la corte come, nei termini riferiti
in ricorso, le censure rivolte nei confronti della senten-
za impugnata appaiono irrimediabilmente minate da
evidente aspecif‌icità, essendosi il ricorrente limitato a
un’astratta prospettazione di possibili margini di errore
della misurazione effettuata, senza tuttavia procedere a
un’individualizzazione (o concretizzazione) del ragiona-
mento seguito con specif‌ico riguardo al caso di specie,
in relazione al quale nessun elemento obiettivo è stato
evidenziato o fornito in misura tale da giustif‌icare la con-
clusione (eventualmente foriera di un ragionevole dubbio
sulla responsabilità dell’imputato) dell’effettiva erroneità
dell’accertamento conseguito mediante la sottoposizione
del Bosso all’alcoltest nell’occasione de qua.
Sulla base di tali premesse, deve pertanto ritenersi pie-
namente corretta in diritto (oltre che logicamente e ade-
guatamente motivata in chiave argomentativa) la decisione
del giudice d’appello, nella parte in cui - in difetto di alcuna
prova in ordine ad eventuali anomalie di funzionamento
o di vizi dell’apparecchiatura nella specie utilizzata - ha
confermato come l’accertamento del tasso alcolemico ef-
fettuato mediante l’esecuzione dell’alcoltest sulla persona
dell’imputato abbia rappresentato un elemento di prova suf-
f‌iciente al f‌ine di ritenere integrata la fattispecie contestata
a carico del Bosso al di là di ogni ragionevole dubbio.
Dev’essere inf‌ine radicalmente disattesa la doglianza
sollevata dal ricorrente con riguardo alla pretesa rilevanza
dell’effettiva consapevolezza dell’imputato di dar corso a
un’assunzione di bevande alcoliche tale da comportare il
superamento della soglia della rilevanza penale, attesa la
natura contravvenzionale del reato allo stesso addebitato,
come tale punibile anche a titolo di colpa, ossia in presen-
za di un contegno volto a porsi alla guida di un veicolo,
nonostante l’obiettivo stato di ebbrezza (come legalmente
def‌inito) in cui l’agente si sia in precedenza posto anche
solo per leggerezza o imprudenza.
4. All’accertamento dell’infondatezza dei motivi d’im-
pugnazione avanzati dall’imputato segue il rigetto del
ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. iii, 16 Gennaio 2015, n. 1980
(ud. 25 GiuGno 2014)
pres. mannino – est. Grillo – p.m. baldi (diff.) – ric. tonGiani
Frode nell`esercizio del commercio y Tentativo
y Def‌inizione di “macchina” y Direttiva europea
y Ricomprensione delle c.d. “minimotociclette” y
Immissione sul mercato di esemplari privi di vali-
da attestazione di sicurezza y Tentativo di frode in
commercio y Reato y Integrazione.
Frode nell`esercizio del commercio y Tentativo
y Offerta gratuita, a fronte della vendita di altro
articolo, di prodotto privo di valida marcatura CE y
Integrazione del reato y Ragioni y Fattispecie rela-
tiva a “minimoto” di provenienza cinese dotate di
certif‌icato di conformità CE non regolamentare.
Frode nell`esercizio del commercio y Tentativo
y Mancanza o differenza di segni distintivi y Sus-

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