Corte di cassazione penale sez. II, 20 gennaio 2015, n. 2471 (ud. 10 ottobre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
LEGITTIMITÀ
e 7 dell’art. 189 c.d.s) conf‌igurano due fattispecie autono-
me e indipendenti di reato, pur esibendo taluni elementi
e presupposti comuni (Cass., sez. IV, n. 6306/2008, Rv.
239038).
Al riguardo, vale sottolineare come le richiamate
f‌igure di reato si distinguano tra loro, non solo sotto un
immediato prof‌ilo ontologico (riferendosi, le omissioni
punite dalla legge, alla trasgressione di differenti obbli-
ghi giuridici, quale quello di fermarsi in prossimità del
luogo dell’incidente, da un lato, e di prestare la dovuta
assistenza, dall’altro), ma soprattutto con riguardo alla
relativa destinazione alla tutela di interessi d’indole di-
versa: mentre, infatti, il reato di fuga appare destinato a
fronteggiare il rischio dell’impossibile identif‌icazione de-
gli utenti coinvolti nell’incidente stradale e l’esatta rico-
struzione delle sue modalità di verif‌icazione, il reato di
omessa assistenza si propone l’intendimento di garantire
il necessario soccorso alle persone rimaste ferite a segui-
to dell’incidente.
Gli elementi obiettivi dei due reati sono pertanto co-
stituiti da due diversi comportamenti omissivi, mediante
i quali si realizzano violazioni di differenti disposizioni di
legge, per cui è da escludersi la conf‌igurabilità dell’istituto
del concorso formale, mentre è piuttosto ravvisabile un
concorso materiale di reati.
Se infatti accade frequentemente che i due reati con-
corrano tra loro, non può escludersi che, pur in ipotesi di
investimento con danni alle persone, possa ricorrere uno
solo dei due delitti in questione.
Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha già
esemplif‌icativamente evidenziato come, se da un punto
di vista logico il conducente che ometta di fermarsi non
può non realizzare anche l’omissione di soccorso, sotto un
prof‌ilo strettamente tecnico-giuridico il concorso di reati
può essere escluso, o dalla mancanza d’intenzionalità del
fatto (che esclude la conf‌igurazione del delitto ex art. 189,
comma 7, c.d.s.), o dal venir meno di uno dei presupposti
del delitto di omessa assistenza (per l’assenza di persone
ferite) ovvero per altra ragione connessa alla peculiarità
della fattispecie.
Allo stesso modo, viceversa, potrebbe accadere che
manchi l’elemento psicologico del reato di fuga, mentre
siano conf‌igurabili gli elementi costitutivi del reato di
omessa assistenza.
Sicuramente, pertanto, il fatto storico-naturalistico del
delitto di fuga e di quello di omessa assistenza stradale
non presentano, in principio, corrispondenza completa
negli elementi costitutivi, da essi generandosi, in presenza
degli elementi propri di entrambe le fattispecie, una chia-
ra ipotesi di concorso materiale di reati (cfr. Cass., sez. IV,
sentenza n. 6306/2008, cit.) sanzionabile mediante l’ap-
plicazione del cumulo materiale delle sanzioni previste in
relazione a ciascuno di essi.
3. Al rilievo dell’infondatezza del ricorso dell’imputato
segue il rigetto dello stesso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. ii, 20 Gennaio 2015, n. 2471
(ud. 10 ottobre 2014)
pres. cammino – est. cerVadoro – p.m. fodaroni (conf.) – ric. saliou
Rapporti giurisdizionali con autorità stra-
niere in materia penale y Rogatorie y All’estero
y Utilizzabilità degli atti assunti y Documentazione
amministrativa trasmessa autonomamente dalla
autorità straniera y Inutilizzabilità y Esclusione y
Fattispecie relativa ad una nota dell’Ambasciata
del Senegal in Italia contenente informazioni sulla
autenticità di una patente di guida.
Prova penale y Disposizioni generali y Prove utiliz-
zabili y Prove acquisite nel dibattimento y Atti non
assunti in dibattimento ma acquisiti al fascicolo
per il dibattimento y Utilizzabilità ai f‌ini probatori
y Sussistenza y Fattispecie relativa ad una nota del-
l’Ambasciata del Senegal in Italia contenente infor-
mazioni sulla autenticità di una patente di guida.
. È legittima l’acquisizione al fascicolo del dibattimento
di atti di provenienza estera di natura amministrativa,
compiuti al di fuori di qualsiasi indagine penale e come
tali non sottoposti al regime delle rogatorie internazio-
nali. (Fattispecie relativa ad una nota dell’Ambasciata
del Senegal in Italia, acquisita ex art. 507 cod. proc.
pen., contenente informazioni sulla originalità della
patente di guida in sequestro). (c.p.p., art. 234; c.p.p.,
art. 507) (1)
. A norma dell’art. 526 cod. proc. pen., sono utilizzabili
ai f‌ini della decisione tutte le prove acquisite nel dibat-
timento, comprese quelle non assunte in udienza ma
comunque acquisite al fascicolo per il dibattimento, in
quanto la loro legittima acquisizione ne comporta la
utilizzabilità ai f‌ini probatori. (Fattispecie relativa ad
una nota dell’Ambasciata del Senegal in Italia, acqui-
sita ex art. 507 cod. proc. pen., contenente informa-
zioni sulla autenticità di una patente di guida). (c.p.p.,
art. 507; c.p.p., art. 526) (2)
(1) In termini, v. Cass. pen., sez. VI, 23 luglio 2012, n. 30068, in Arch.
nuova proc. pen. 2014, 115.
(2) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. I, 16 aprile 1998, n. 4502, in
Arch. nuova proc. pen. 1998, 759.
sVolGimento del processo
Con sentenza del 9 maggio 2013, la Corte d’Appello di
L’Aquila confermava la decisione di primo grado che aveva
condannato Saliou Faye alla pena di mesi quattro di re-
clusione e Euro 400,00 di multa per i reati di ricettazione
di una patente falsa e di uso della stessa.
La penale responsabilità dell’imputato veniva ritenuta
dai giudici di merito in base al contenuto delle deposizioni
rese dai militari, che avevano proceduto al controllo del
prevenuto e alla verif‌ica della patente di guida esibita e
quindi riferito, in dibattimento, in ordine alle anomalie
(puntualmente riportate nel capo di imputazione) da-

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