Corte di cassazione penale sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3783 (ud. 10 ottobre 2014)

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giur
5/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
dal momento che per le fattispecie di guida in stato di
ebbrezza con tasso superiore a 1,5 (come pure per quelle
commesse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psico-
trope di cui al parallelo art. 187) da cui derivano lesioni
gravi o gravissime o l’omicidio colposo era già prevista la
revoca della patente, introdotta nell’art. 222 con legge n.
82 del 2008, è evidente che la nuova disposizione ha avuto
un effetto di ampliamento delle situazioni in cui la revoca
era già obbligatoria ex art. 222, estendendola a tutti i casi
in cui venga cagionato un incidente da soggetto con tasso
alcolico superiore a 1,5 g/l (e da soggetto sotto l’effetto
di sostanze stupefacenti), indipendentemente dal tipo
di conseguenze dannose, alle cose o alle persone, che ne
siano derivate.
La espressione contenuta nell’art. 186, comma 2 bis,
secondo cui “È fatta salva in ogni caso l’applicazione
dell’art. 222 c.d.s.”, non ha dunque l’effetto di limitare il
campo di applicazione della nuova disposizione ma si è
resa necessaria per esprimere la volontà del legislatore di
non derogare, in senso restrittivo, a tale disposizione nella
parte in cui il campo di applicazione della medesima è più
ampio di quello del comma 2 bis dell’art. 186 in esame,
prevedendo l’ultimo comma dell’art. 222 la possibilità di
applicare la revoca della patente anche in caso di recidiva
reiterata specif‌ica entro 5 anni.
In sostanza, tra le norme degli artt. 186, comma 2 bis e
222 c.d.s viene a porsi un rapporto di specialità reciproca,
con conseguente prevalenza della norma che, di volta in
volta, debba qualif‌icarsi speciale nella concreta fattispe-
cie sottoposta all’esame del giudice.
2. Risultando dunque erroneo il ragionamento giuri-
dico che è alla base dell’impugnato ricorso, il medesimo
non può essere accolto. Al rigetto segue, per legge, la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. iV, 27 Gennaio 2015, n. 3783
(ud. 10 ottobre 2014)
pres. zecca – est. dell’utri – p.m. salzano (conf.) – ric. balboni
Obblighi del conducente in caso di incidente y
Fuga dopo un investimento e omessa prestazione
di assistenza stradale y Diversità delle due previ-
sioni di reato y Concorso materiale y Sussistenza y
Fondamento giuridico.
. Il reato di fuga dopo un investimento e quello di man-
cata prestazione dell’assistenza occorrente, previsti
rispettivamente dal sesto e dal settimo comma dell’art.
189 Cod. Strada, conf‌igurano due fattispecie autonome
e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essen-
do la prima f‌inalizzata a garantire l’identif‌icazione dei
soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione
delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad as-
sicurare il necessario soccorso alle persone rimaste
ferite, sicché è ravvisabile un concorso materiale tra
le due ipotesi criminose. (nuovo c.s., art. 189; c.p., art.
81) (1)
(1) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 8 febbraio 2008, n. 6306,
in questa Rivista 2008, 750. Ulteriori ragguagli sui reati di cui in epi-
grafe si rinvengono in Cass. pen., sez. IV, 11 agosto 2008, n. 33294,
ivi 2009, 623.
sVolGimento del processo
1. Con sentenza resa in data 10 dicembre 2008, il Tri-
bunale di Ferrara ha condannato Giuliano Balboni alla
pena di sei mesi di reclusione (pena sostituita con la
pena pecuniaria della multa pari a Euro 6.840,00), oltre
alle sanzioni accessorie previste dal codice della strada,
in relazione alla commissione dei reati di fuga e di omis-
sione di assistenza stradale previsti dall’art. 189, comma 6
e 7, c.d.s. commessi in Corporeno di Cento (Ferrara), il 18
dicembre 2007.
Su appello dell’imputato, con sentenza in data 6 dicem-
bre 2013, la corte d’appello di Bologna, in parziale riforma
della sentenza di primo grado, ha disposto la sospensione
condizionale della pena inf‌litta al Balboni, confermando,
nel resto, le statuizioni del tribunale.
Avverso la sentenza d’appello, a mezzo del proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
sulla base di due motivi d’impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione dell’art. 15 c.p., avendo i giudici
del merito erroneamente omesso di rilevare la sussisten-
za di un concorso apparente di norme con riguardo alle
ipotesi di reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, c.d.s., tra-
scurando la verif‌ica circa la sussistenza di un vero e pro-
prio rapporto di specialità tra le due fattispecie incrimina-
trici.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della viola-
zione di legge in cui sarebbero incorsi i giudici del merito
nel conf‌igurare erroneamente la sussistenza di un reato
continuato, ex art. 81, comma 2, c.p., in relazione alla com-
missione dei reati contestati all’imputato, disattendendo
il riconoscimento di un concorso formale di reati, ex art.
81, comma 1, c.p., con la conseguente illegittima applica-
zione del cumulo materiale delle sanzioni (segnatamente
di quelle amministrative) in luogo del cumulo giuridico
previsto per legge.
motiVi della decisione
2. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Osserva il collegio come i giudici del merito, nel con-
statare l’avvenuta consumazione, da parte dell’imputato,
di due differenti fattispecie di reato - segnatamente quelle
descritte nei commi 6 e 7 dell’art. 189 c.d.s. -, e nel riscon-
trare, nella specie, il ricorso di un’ipotesi di concorso ma-
teriale di reati (anzichè di un concorso formale, come er-
roneamente rivendicato dall’odierno ricorrente), si siano
correttamente allineati all’insegnamento di questa Corte
di legittimità (che il collegio in questa sede richiama e
conferma, di esso condividendo integralmente i passaggi
e l’insieme delle rationes decidendo, secondo cui i reati di
fuga e di omessa assistenza stradale (previsti dai commi 6

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