Corte di cassazione penale sez. IV, 27 gennaio 2015, n. 3824 (ud. 5 dicembre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
LEGITTIMITÀ
viene meno e la ricostruzione - o nuova costruzione - com-
portando l’obiettivo insorgere o risorgere proprio di quel
pericolo alla circolazione stradale che la norma ha inteso
evitare, non possono che essere equiparate ad una nuova
successiva costruzione di un fabbricato posto a distanza
inferiore da quella consentita, che non giustif‌ica deroga
alcuna. Per queste ragioni non vale, inf‌ine, obiettare che
alcuni interventi di “ricostruzione” (quelli non innova-
tivi) si risolverebbero in mere “ristrutturazioni edilizie”
che sarebbero estranee al campo applicativo dell’art.
18 del c.d.s., e 28 del regolamento, il che escluderebbe
l’ipotizzabilità di una nozione unitaria di “ricostruzione”,
giustif‌icando l’interpretazione seguita nella sentenza
impugnata.
Infatti, è suff‌iciente considerare che se le menzionate
disposizioni non contengono alcun riferimento alla no-
zione di “ristrutturazione edilizia”, è perchè la normativa
speciale considera qualsiasi “ricostruzione” come soggetta
alle distanze dal conf‌ine stradale, senza possibilità di
escludere quegli interventi che il legislatore considera
diversamente ad altri effetti (come le “ristrutturazioni” al
cui concetto normativo le “ricostruzioni” appartengono: v.
Cass., sez. II n. 22688/2009).
In conclusione, con riguardo alle fasce di rispetto per
l’edif‌icazione nei centri abitati e delle distanze delle co-
struzioni dal conf‌ine stradale, si deve ritenere che la
nozione di “ricostruzione” non debba essere tratta analo-
gicamente dalla normativa codicistica in tema di distanze,
la cui ratio è la tutela della proprietà nei rapporti di vici-
nato, ma direttamente dal codice della strada (art. 18) e
del regolamento di attuazione (art. 28) le cui norme sono
volte ad assicurare l’incolumità dei conducenti dei veicoli
e della popolazione che risiede vicino alle strade. Tali di-
sposizioni si riferiscono a qualsiasi opera di “ricostruzione”
che segua (verosimilmente ma non necessariamente) ad
una demolizione e non soltanto alle “nuove costruzioni”,
nell’accezione elaborata dalla giurisprudenza in materia
di distanze nelle costruzioni.
Al suddetto principio di diritto la Corte di appello di
Bologna, cui la causa è rinviata, dovrà attenersi, essendo
cassata la sentenza impugnata dall’Anas.
Alla medesima questione si riferisce il terzo motivo,
che è però inammissibile, poichè privo del necessario
momento di sintesi richiesto dall’art. 366 bis c.p.c., (appli-
cabile nella fattispecie ratione temporis) e adeguato alla
tipologia di vizio motivazionale denunciato. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. iV, 27 Gennaio 2015, n. 3824
(ud. 5 dicembre 2014)
pres. zecca – est. bianchi – p.m. Galli (diff.) – ric. mannino
Guida in stato di ebbrezza y Revoca della patente
di guida y Previsione di cui all’art. 222 c.s. y Rap-
porto di specialità reciproca con l’art. 186, comma
2-bis, c.s. y Conf‌igurabilità y Sussistenza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, l’art. 186, comma
2-bis, e l’art. 222 cod. strada nella parte in cui prevedo-
no entrambi la revoca della patente di guida per il con-
ducente in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico
superiore a 1,5 g/l che abbia, rispettivamente, provoca-
to un incidente stradale o cagionato lesioni gravissime
o un omicidio, si pongono in rapporto di specialità reci-
proca, con conseguente prevalenza della norma che, di
volta in volta, debba qualif‌icarsi speciale nella concre-
ta fattispecie sottoposta all’esame del giudice. (nuovo
c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 222; c.p., art. 15) (1)
(1) Nel senso che le tre diverse ipotesi di guida in stato di ebbrezza,
contemplate dall’art. 186, comma secondo, c.s. a seguito delle mo-
dif‌iche apportate dal D.L. n. 117 del 2007, costituiscono autonome
fattispecie incriminatrici, non ricorrendo alcun rapporto di specia-
lità tra le diverse disposizioni, caratterizzate invece da reciproca
alternatività, v. Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2009, n. 7305, in questa
Rivista 2009, 717.
sVolGimento del processo
1. Con sentenza del 15 aprile 2013 il Tribunale di Firen-
ze ha applicato nei confronti di Mannino Ruben la pena
di nove mesi e dieci giorni di arresto e 4000,00 Euro di
ammenda per guida in stato di ebbrezza, art. 186, comma
2, lett. c) e comma 2 bis, fatto commesso il 19 febbraio
2012, disponendo altresì la conf‌isca dell’autovettura e
ordinando la revoca della patente.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato che denuncia violazione di legge per avere
il giudice disposto la revoca della patente di guida; so-
stiene che la revoca della patente non consegue a tutti
i casi di guida in stato di ebbrezza con superamento del
tasso di 1,5 g/l ma solo a quelli da cui derivino lesioni gra-
vi o gravissime o l’omicidio colposo; in tal senso dovrebbe
intendersi l’espressione “È fatto salvo il disposto dell’art.
222”, con cui termina l’art. 186, comma 2 bis. Poichè nel
presente caso l’incidente non aveva cagionato danno
alcuno alle persone, la revoca della patente risulterebbe
illegittima.
motiVi della decisione
1. Il ricorso è infondato.
Occorre tenere conto del diverso campo di applicazione
delle due norme nella specie evocate e che prevedono la
sanzione della revoca della patente; l’art. 186, comma 2
bis, stabilisce la obbligatorietà della revoca in caso di con-
ducente che abbia commesso il reato di guida in stato di
ebbrezza con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l (lettera C) e
che abbia cagionato un incidente, di qualsivoglia tipo, nul-
la essendo ulteriormente specif‌icato; l’art. 222 stabilisce
analoga sanzione per il caso di guida in stato di ebbrezza
con tasso alcolico superiore a 1,5 g/l (lett. C) e che abbia
cagionato lesioni gravissime o omicidio.
Se l’interpretazione fosse quella limitativa voluta dal
ricorrente, non si vede a cosa sarebbe servito il comma
2 bis dell’art. 186, introdotto dalla legge n. 120 del 2010,

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