Corte di cassazione penale sez. IV, 20 marzo 2015, n. 11825 (ud. 20 febbraio 2015)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2015
Legittimità
corte di cassazione penale
sez. iV, 20 marzo 2015, n. 11825
(ud. 20 febbraio 2015)
pres. brusco – est. doVere – ric. o.m.
Responsabilità da sinistri stradali y Caso for-
tuito y Presenza di nuvola di fumo y Velocità non
adeguata alle condizioni della strada y Conf‌igurabi-
lità del caso fortuito y Esclusione
. Il caso fortuito consiste in quell’avvenimento im-
previsto e imprevedibile che si inserisce d’improvviso
nell’azione del soggetto e non può in alcun modo, nem-
meno a titolo di colpa, farsi risalire all’attività psichica
dell’agente. Pertanto, deve essere escluso il caso for-
tuito qualora l’imputato non abbia tenuto una velocità
adeguata alle condizioni della strada, pur essendo la
visibilità ridotta per la presenza di una nuvola di fumo,
andando così ad impattare frontalmente con un veicolo
proveniente da opposta direzione. (Mass. Redaz.) (c.p.,
art. 45; c.p., art. 589) (1)
(1) Analogo principio si rinviene, pur con riferimento a diversa fatti-
specie, in Cass. pen., sez. IV, 12 febbraio 2013, n. 6982, in CED Cass.
pen., RV 254479 e in Cass. pen., sez. IV, 18 maggio 2007, n. 19373, in
questa Rivista 2007, 1156.
sVolGimento del processo
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di
appello di Catanzaro ha confermato quella emessa dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Crotone nei confronti di O.M., giudicata responsabile di
omicidio colposo in danno di C.G..
Secondo l’accertamento condotto nei gradì di merito, il 9
luglio 2010 la O. si trovava alla guida dell’autovettura BMW
320 targata (omissis), quando, nel percorrere la strada pro-
vinciale 63 collideva frontalmente con la Fiat Panda targata
(omissis) che proveniva dalla opposta direzione, impattan-
dola nella corsia di pertinenza di quest’ultima. All’imputata
é stato ascritto di aver mantenuto una velocità di marcia
non adeguata alle condizioni della strada, nel frangente
a ridotta visibilità per la presenza di una nuvola di fumo;
condizione che avrebbe imposto una ridottissima velocità.
2. Con il ricorso per cassazione l’imputata deduce viola-
zione di legge e vizio motivazionale in relazione all’articolo
589 c.p.
2.1. Ad avviso dell’esponente la consulenza tecnica
redatta dall’esperto del pubblico ministero è incorsa nella
erronea trasposizione dei dati riportati sulla legenda illu-
strativa posta a corredo dello schizzo planimetrico conte-
nuto in un’informativa redatta dai Carabinieri di Crotone;
tale errore era stato decisivo nella determinazione della
velocità di marcia della O. nel frangente del sinistro, de-
terminata in 75-90 km/h. La Corte di appello avrebbe reso
motivazione inadeguata ed inidonea sul punto, essendosi
limitata a confermare la scelta operata dal giudice di prime
cure, il quale aveva motivato l’opzione a favore della consu-
lenza del pubblico ministero sulla base del fatto che i rilievi
tecnici dei Carabinieri erano stati eseguiti nell’immedia-
tezza mentre quelli del consulente della difesa erano privi
di supporti probatori. Ma, rileva l’esponente, le censure
difensive non erano dirette alle modalità di calcolo quanto
al travisamento dei parametri sulla base dei quali quei
calcoli erano stati eseguiti. La Corte d’appello ha omesso di
argomentare il rigetto delle censure difensive.
2.2. Con un secondo motivo si deduce vizio motivazio-
nale in relazione all’articolo 45 c.p. La corte territoriale
non ha reso adeguata motivazione in ordine alle ragioni
che l’hanno condotta ad escludere che nel caso di specie
ricorra il caso fortuito; l’esponente rimarca che la O. era
uscita da una curva a destra e quindi non aveva avuto la
possibilità di percepire la presenza del fumo.
2.3. Con un terzo motivo si deduce vizio motivazionale in
ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generi-
che. La Corte di appello ha negato la concessione di tali atte-
nuanti sul presupposto della gravità della colpa, colta tutta-
via sulla scorta di un quadro probatorio inf‌iciato da quanto si
è espresso in precedenza e che, corretto, dimostrerebbe una
minore responsabilità della O.. Inoltre la Corte distrettuale
è incorsa nel vizio di contraddittorietà poiché ha negato le
attenuanti generiche nonostante la pena sia stata condizio-
nalmente sospesa. Per l’esponente la sospensione della pena
evidenzia un giudizio sulla personalità positivo e quindi deve
condurre alla concessione delle attenuanti generiche.
motiVi della decisione
4. Il ricorso è infondato, nei termini di seguito preci-
sati.
4.1. Il primo motivo individua un vizio che, quand’an-
che sussistente, non risulterebbe tuttavia decisivo. Merita
rammentare che non ogni vizio motivazionale è in grado
di determinare l’annullamento della decisione ma solo
quello che inf‌icia la completezza della stessa, perché le
argomentazioni addotte dal giudice a fondamento dell’af-
fermazione di responsabilità dell’imputato non rispondono
o non rispondono adeguatamente a specif‌iche doglianze
formulate con i motivi di appello e dotate del requisito
della decisività (cfr. ex multis, sez. V, sentenza n. 2916 dei
13 dicembre 2013, Dall’Agnola, Rv. 257967).

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