Corte di cassazione penale sez. IV, 25 giugno 2014, n. 27602 (ud. 2 aprile 2014)

Pagine378-379
378
giur
4/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
“la patente di guida è sempre revocata, ai sensi del
capo 1, sezione 2, del titolo sesto, ... in caso di recidiva
nel biennio”). Ebbene, il ricorso va accolto, ma non in
riferimento alle doglianze espresse in via principale dal
ricorrente, in quanto corretta e conforme alla giurispru-
denza di legittimità è la decisione della Corte d’appello di
far decorre il termine del biennio dal momento in cui la
sentenza precedente sia divenuta esecutiva.
È pur vero che la detta disposizione nulla specif‌ica in
relazione ai termini ai quali riferire il calcolo del citato
biennio di corrispondenza sul quale operare il calcolo tem-
porale per la determinazione di tale sanzione accessoria,
ma appare del tutto evidente che il legislatore ha riman-
dato ai principi che regolano la materia della recidiva,
ancorché di recidiva in senso tecnico non è dato parlare
nel caso dell’art. 2, comma 2, lett. c), C.d.S. trattandosi di
reati contravvenzionali.
Orbene, ai sensi dell’art. 99 c.p., comma 1 come sosti-
tuito dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 4, è recidivo chi,
dopo essere stato condannato per un delitto non colposo,
ne commette un altro..............nei cinque anni dalla con-
danna precedente, ed è evidente, sulla base del tenore
letterale delle norma appena citata, che il calcolo dei sud-
detti cinque anni va effettuato - diversamente da quanto
opina il difensore del ricorrente - considerando come dies
a quo non già la data di commissione dell’ultimo delitto
non colposo antecedente quello per cui è processo, bensì
quella (o quelle) della sentenza (o sentenze)di condanna
divenuta (o divenute) irrevocabile (o irrevocabili) ante-
cedentemente alla commissione del delitto non colposo
per il quale si procede (V. per tutte Sez. IV, Sentenza n.
36131 del 2007 Rv. 237651). Il Collegio non ignora che al-
tra sentenza di questa Corte (Sez. VI, Sentenza n. 27985
del 11 giugno 2009 Cc. Rv. 244420) è di contrario avviso,
ma, atteso che, come già evidenziato, la disposizione del-
l’art. 186, comma 2, lett. c), C.d.S. nulla dice in ordine ai
termini ai quali riferire il calcolo del citato biennio, dalla
motivazione di tale sentenza non è dato verif‌icare a quale
altro riferimento normativo si aggancia l’interpretazione
secondo cui, in tema di revoca della patente per il reato di
guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini della realizzazione della
condizione di “recidiva nel biennio”, rileva non già la data
del passaggio in giudicato della sentenza relativa al fatto-
reato precedente a quello per cui si procede, bensì la data
di commissione dello stesso.
Dunque, per il caso di specie, correttamente la Corte,
tenuto conto che il ricorrente aveva subito una precedente
condanna con decreto penale in data 1 settembre 2009, di-
venuto esecutivo il 17 aprile 2010, ha applicato la recidiva
nel biennio per la sanzione amministrativa di cui all’art.
186, comma 2, lett. c), C.d.S. rispetto alla consumazione
del nuovo reato in data 23 luglio 2010.
Sennonché la collocazione di tale speciale recidiva del-
l’art. 186, comma 2, lett. c) C.d.S. non può che signif‌icare
che la recidiva nel biennio debba riferirsi al medesimo
reato.
Nel caso di specie, invece, oggetto della condanna di
cui al decreto penale richiamato è la contravvenzione di
cui al comma 7 dello stesso art. 186 C.d.S., che punisce il
rif‌iuto di chi guida, presumibilmente in stato di ebbrezza,
a sottoporsi al test alcolimetrico, essendo stata ritenuta
depenalizzata l’ipotesi di guida in stato di ebbrezza previ-
sta dall’art. 186, comma 2, lett. a). La giustezza della in-
terpretazione emerge proprio dalla lettura del richiamato
comma 7 che testualmente recita: “Se il fatto è commesso
da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il
medesimo reato, è sempre disposta....”. Ciò vuol dire che la
reiterazione del reato nel biennio, sia nell’ipotesi di cui al
comma 2, lett. c), che in quella di cui al comma 7, per po-
tere legittimare l’applicazione della revoca della patente
di guida, deve riferirsi al medesimo reato.
Dunque, la sentenza va annullata limitatamente alla
ritenuta recidiva nel biennio ed alla conseguente sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente di
guida, con rinvio alla Corte d’appello di Trieste per nuovo
esame sul punto. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. iv, 25 giugno 2014, n. 27602
(ud. 2 aprile 2014)
pres. romis – est. grasso – p.m. di popolo (diff.) – ric. fino
Guida in stato di ebbrezza y Patteggiamento y Con-
versione della pena detentiva in quella pecuniaria y
Sostituzione di detta pena con quella del lavoro di
pubblica utilità y Legittimità y Esclusione.
. Nell’accordo sull’applicazione della pena in ordine
al reato di guida in stato di ebbrezza le parti non pos-
sono procedere, prima, alla conversione della pena
detentiva in quella pecuniaria e, poi, sostituirla con il
lavoro di pubblica utilità, trattandosi di distinti e non
sovrapponibili regimi sanzionatori di adeguamento
della sanzione al caso concreto ed alle caratteristiche
personali dell’imputato. (nuovo c.s., art. 186; l. 24 di-
cembre 1981, n. 689, art. 53; c.p.p., art. 444) (1)
(1) In senso conforme alla pronuncia in commento si vedano: Cass.
pen., sez. IV, 20 gennaio 2014, n. 2383, in questa Rivista 2014, 504;
Cass. pen., sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8005, ivi 2014, 617 e Cass.
pen., sez. IV, 1 ottobre 2012, n. 37967, ivi 2013, 849. Contra v. Cass.
pen., sez. IV, 2 gennaio 2013, n. 71, ivi 2013, 375, che, per l’ipotesi
considerata, ammette che le parti possano procedere prima alla con-
versione della pena e poi sostituirla con il lavoro di pubblica utilità
“trattandosi di disposizione più favorevole applicabile anche senza la
richiesta dell’interessato”.
svolgimento del processo
1. Il G.i.p. del Tribunale di Milano con sentenza del 19
maggio 2011, condannò Fino Mauro, imputato del reato di
cui all’art. 186, comma 2, lett. c), c.d.s., per essersi posto
alla guida di autovettura in stato d’ebbrezza alcolica, con
l’aggravante di aver causato un incidente stradale, alla
pena stimata di giustizia, sostituita la pena detentiva con
la corrispondente ammenda, dilazionata in rate.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT