Corte di cassazione penale sez. IV, 1 settembre 2014, n. 36492 (ud. 11 febbraio 2015)

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giur
4/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
corte di cassazione penale
sez. iv, 1 settembre 2014, n. 36492
(ud. 11 febbraio 2015)
pres. zecca – est. ciampi – p.m. fraticelli (conf.) – ric. di nardo
Atti e provvedimenti del giudice penale y Cor-
rezione di errori materiali y Sentenza di patteggia-
mento y Sostituzione della statuizione relativa alla
sospensione della patente di guida con quella di
revoca della stessa y Correzione mediante il ricorso
alla procedura ex art. 130 c.p.p. y Legittimità.
. È legittimo il ricorso alla procedura di correzione di
errori materiali ex art. 130 cod. proc. pen. per la so-
stituzione, nella sentenza di patteggiamento, della sta-
tuizione concernente la sospensione della patente di
guida con quella della revoca della stessa, trattandosi
di omissione di una statuizione obbligatoria di natura
accessoria e a contenuto predeterminato. (c.p.p., art.
130; c.p.p., art. 444; nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Sostanzialmente nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. IV, 5
maggio 2014, n. 18538, in questa Rivista 2014, 820. In tema di appli-
cabilità della sanzione amministrativa accessoria della revoca della
patente, v. Cass. pen. sez. IV, 19 febbraio 2014, n. 8022, ivi 2014, 730.
Contra, nel senso di ritenere illegittimo il ricorso alla procedura di
correzione di errori materiali ex art. 130 c.p.p. con il quale si sosti-
tuisca la statuizione della sentenza di patteggiamento concernente
la sospensione della patente di guida con quella della revoca della
stessa, trattandosi non già di errore materiale bensì di sovrapporre
al contenuto negoziato della statuizione altro e diverso non logica-
mente dipendente dal primo, v. Cass. pen., sez. IV, 3 luglio 2012, n.
25707, ivi 2013, 290.
svolgimento del processo
1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Chieti
ha disposto la correzione dell’errore materiale da cui
era affetta la sentenza ex art. 444 c.p.p. e ss. dello stesso
Tribunale emessa in data 17 dicembre 2012 di condanna
di Di Nardo Luciano alla pena di mesi otto di arresto ed
Euro 3.000,00 di ammenda per il reato di cui all’art. 186,
comma 1, C.d.S. e comma 2, lett. c) e comma 2 bis. In
particolare era stata disposta la correzione della sentenza
sopra indicata nel senso che in luogo “sospensione della
patente.... per anni due” leggasi “revoca della patente di
guida”
2. Avverso tale decisione ricorre a mezzo del proprio
difensore il Di Nardo lamentando la incompetenza funzio-
nale del giudice che aveva emesso l’impugnato provvedi-
mento e la inosservanza od erronea applicazione dell’art.
130 c.p.p..
motivi della decisione
3. Il ricorso è infondato. Invero competente ad assume-
re la decisione impugnata era il giudice che aveva emesso
il provvedimento affetto dall’errore, vale a dire il Tribunale
di Chieti in composizione monocratica (come nella specie
avvenuto) ed all’errore poteva porsi rimedio dal momento
che la revoca della patente di guida era imposta, invece
della sospensione della stessa, dall’art. 186, comma 2 bis,
C.d.S. avendo il condannato provocato un incidente stra-
dale dopo essersi posto alla guida con un tasso alcolemico
superiore ad 1,5 g/l.
Va a riguardo precisato che la procedura di cui all’art.
130 c.p.p., è tesa ad ovviare all’omissione di una pronuncia
necessariamente conseguente ad una situazione proces-
suale ormai def‌inita. L’errore cui si riferisce l’art. 130 c.p.p.
è da sempre individuato nell’errore materiale, contrappo-
sto all’errore concettuale, incidente sulla fase formativa
del ragionamento del giudice, e distinto anche da quello
c.d. ostativo, incidente nella dichiarazione, che non corri-
sponde alla reale volontà.
La materialità dell’errore viene considerata sussistente
in senso proprio solo quando vi è divergenza, manifesta e
casuale, tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di
espressione:
divergenza di immediata rilevabilità ed emendabile
con semplici operazioni meccaniche di adeguamento so-
stitutivo o integrativo, che non potranno mai riguardare
il processo di formazione del giudizio o richiedere un’in-
dagine diretta a stabilire quale fu la reale volontà o l’idea
manifestata col processo di documentazione. Riguardo
all’omissione, peraltro, facendo leva sul carattere neces-
sitato dell’elemento mancante e da inserire, si ammette
la correzione integrativa dell’atto anche per le statuizioni
che, pur non risultando con certezza volute dal giudice,
dovevano essere da lui emesse, senza margine di discre-
zionalità, in forza di un obbligo normativo. Basandosi
sul concetto della non essenzialità della modif‌icazione
va quindi considerato correggibile qualsiasi errore che
derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento
una statuizione obbligatoria consequenziale a contenu-
to predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria
di carattere accessorio, anche se a contenuto discre-
zionale. Con riferimento in particolare a casi di errore
omissivo, si ritiene esperibile la procedura correttiva a
fronte della divergenza tra l’espressione usata dal giu-
dice e quanto egli, pur nell’assenza di dirette risultanze
della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto
univocamente esprimere in forza di un obbligo norma-
tivo. Nelle ipotesi de quibus ricorre infatti ugualmente
la necessità e automaticità dell’intervento correttivo,
diretto a esplicitare un comando giudiziale tradito dalla
concreta realizzazione espressiva. Il dato peculiare è che
quello che si ricostruisce non è la volontà soggettiva del
giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso
collegati), bensì la sua volontà oggettiva, da considerarsi
(necessariamente) immanente nell’atto per dettato
ordinamentale.
Ed invero come precisato dalle SS.UU. di questa Corte
(sentenza n. 7945 del 31 gennaio 2008, Rv. 238426), dal
tenore dell’art. 130 c.p.p., invero, non si evince alcun
vincolo nel senso che il risultato dell’operanda correzione
debba essere stato imprescindibilmente oggetto della
effettiva volontà cosciente del giudice. Quello che si ri-
chiede è solo che dall’errore non derivi la nullità dell’atto
e che la sua rimozione non ne determini una modif‌ica-
zione essenziale. E se il carattere materiale e ricognitivo

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