Corte di cassazione penale sez. II, 16 dicembre 2014, n. 52121 (ud. 25 novembre 2014)
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
LEGITTIMITÀ
terazione conseguente all’uso di sostanze stupefacenti, in
particolare le condizioni in cui si presentava il De Nardi
al momento del controllo; a ciò dovendo aggiungersi il
rinvenimento a bordo dell’auto di attrezzi solitamente
utilizzati per l’assunzione di stupefacenti (una siringa
sporca di sangue, pezzi di nylon e laccetti in metallo, una
cannuccia, oggetti il cui possesso non era stato nemmeno
contestato dall’imputato).
Or dunque, sebbene questa corte di legittimità abbia
affermato che ai fini della configurabilità della contravven-
zione di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, è
necessario che lo stato di alterazione del conducente del-
l’auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2 dello
stesso articolo - attraverso un esame tecnico su campioni
di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli ele-
menti sintomatici esterni (Cass., sez. IV, n. 14803/2006, Rv.
234032) la stessa non ha ritenuto indispensabile l’esple-
tamento di una specifica analisi medica per affermare la
sussistenza dell’alterazione, ben potendo il giudice desu-
merla dagli accertamenti biologici, unitamente alle depo-
sizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato
(Cass., sez. IV, n. 48004/2009, Rv. 245798). Ciò in perfetta
assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Co-
stituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità
dell’art. 187 c.d.s. ha affermato trovarsi “in presenza di una
fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due
elementi, l’uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di
polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale
possono valere indici sintomatici, l’altro, consistente nel-
l’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del
conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psico-
trope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo
rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l’as-
sunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei
singoli soggetti” (Corte cost., ord. n. 277/2004; Cass., sez.
IV, n. 48004/2009, Rv. 245798, cit.).
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve
pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell’ac-
certamento della colpevolezza dell’imputato, l’avvenuto
riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica
(costituito dall’accertamento compiuto sulle sole urine)
in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del
fatto. È appena il caso di evidenziare come gli elementi
sintomatici (nonché fattuali, costituiti dagli oggetti rin-
venuti all’interno dell’auto di cui si è sopra detto) nella
specie valorizzati dalla corte territoriale, sono stati da
quest’ultima adeguatamente considerati e valutati sulla
base di una motivazione in sè pienamente congrua e logi-
camente lineare.
2. Per quel che riguarda il secondo motivo, certamente
non sono condivisibili le considerazioni sviluppate dal giu-
dice di appello circa l’asserito onere per l’imputato di indi-
care nel dettaglio le modalità di svolgimento del lavoro di
pubblica utilità richiesto; ed invero, secondo l’orientamento
ormai consolidatosi all’interno di questa Sezione - dopo una
iniziale oscillazione - ai fini della sostituzione della pena
detentiva e pecuniaria irrogata per il predetto reato con la
sanzione del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dalla
legge che l’imputato debba indicare l’istituzione presso cui
intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione della
misura, essendo sufficiente che egli non esprima la sua
opposizione: la legge non impone all’imputato alcun obbligo
determinativo delle modalità di esecuzione del trattamento
sanzionatorio sostitutivo della pena irrogata, obbligo che
ricade, invece, sul giudice che si determini a disporre il pre-
detto beneficio (in termini, “ex plurimis”, sez. IV, n. 19162
del 3 aprile 2012 ud. - dep. 18 maggio 2012 - Pontello, Rv.
252684; conf. sez. IV, n. 4927 del 2 febbraio 2012 ud. - dep. 8
febbraio 2012 - Ambrosi, Rv. 251956).
2.1. Ciò premesso, mette conto sottolineare che al De
Nardi era stato concesso dal primo giudice il beneficio
della sospensione condizionale della pena.
Orbene è jus receptum che sussiste incompatibilità tra
il beneficio della sospensione condizionale della pena e la
sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità (sez. IV,
n. 1755 del 19 novembre 2013 ud. - dep. 16 gennaio 2014
- Rv. 258183); di tal che, è stato precisato che la richiesta
del lavoro di pubblica utilità comporta la rinuncia implici-
ta alla sospensione della pena precedentemente concessa
(sez. III, n. 20726 del 7 novembre 2012 ud. -dep. 14 maggio
2013 - Rv. 254996).
Dunque, deve ritenersi che il De Nardi, nel chiedere
l’applicazione della sanzione del lavoro di pubblica utili-
tà, abbia inteso rinunciare alla sospensione condizionale
della pena, laddove ha precisato, come si rileva dai motivi
di appello, che “nella malaugurata ipotesi di una sentenza
di condanna, in subordine all’applicazione della già con-
cessa sospensione condizionale della pena, non si può che
chiedere la sostituzione detentiva con quella del lavoro di
pubblica utilità[...]”.
La eventuale concessione del lavoro di pubblica utilità
comporterà, dunque, la esclusione del beneficio della so-
spensione condizionale della pena.
Nei termini sopra precisati l’impugnata sentenza deve
essere quindi annullata, limitatamente alla questione
concernente la sanzione sostitutiva del lavoro di pubbli-
ca utilità, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra
sezione della Corte d’Appello di Venezia che si atterrà ai
principi dianzi enunciati.
3. Il ricorso va nel resto rigettato, con conseguente ir-
revocabilità, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., dell’affermazione
di colpevolezza. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. ii, 16 dicembre 2014, n. 52121
(ud. 25 novembre 2014)
pres. gentile – est. rago – p.m. viola (diff.) – ric. danzi
Truffa y Aggravanti y Prospettazione di un perico-
lo immaginario y Estorsione y Distinzione y Criteri
y Danno prospettato y Reale o immaginario y Valu-
tazione “ex post” e non “ex ante” y Fattispecie in
tema di truffa aggravata realizzata da finto agente
di polizia in borghese che con falso distintivo indu-
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