Corte di cassazione penale sez. IV, 8 agosto 2014, n. 35278 (ud. 16 luglio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
LEGITTIMITÀ
II
corte di cassazione penale
sez. iv, 8 agosto 2014, n. 35278
(ud. 16 luglio 2014)
pres. zecca – est. romis – p.m. iacoviello (diff.) – ric. de nardi
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena inf‌litta con il lavoro di pubblica utilità y Indica-
zione della struttura presso cui svolgere l’attività e
delle modalità di esecuzione y Onere dell’imputato y
Esclusione y Obbligo del giudice y Sussistenza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, ai f‌ini della so-
stituzione della pena detentiva o pecuniaria inf‌litta con
quella del lavoro di pubblica utilità non è richiesto dal-
la legge che l’imputato indichi l’istituzione presso cui
intende svolgere l’attività e le modalità di esecuzione
della misura, gravando sul giudice l’obbligo determi-
nativo delle modalità di esecuzione del trattamento
sanzionatorio sostitutivo. (nuovo c.s., art. 186) (2)
(1) In senso conforme alla pronuncia in oggetto si vedano Cass. pen.,
sez IV, 12 luglio 2013 n. 30198 in questa Rivista, 2014, 528 e Cass.
pen., sez. IV, 4 agosto 2011, n. 31145, in questa Rivista 2011, 774.
Contra, nel senso che non è richiesta alcuna istanza dell’imputato
essendo suff‌iciente la sua non opposizione, si vedano Cass. pen. sez.
IV, 9 aprile 2013 n. 16234 e Cass. pen. sez. IV, 3 aprile 2013 n. 15563
in , in Ius&Lex dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
(2) Analogamente si vedano: Cass. pen., sez. IV, 9 aprile 2013, n.
16234, in questa Rivista 2013, 1060; Cass. pen., sez. IV, 3 aprile 2013,
n. 15563, ivi 2013, 1060. Nello stesso senso si vedano Cass. pen., sez.
IV, 20 marzo 2013, n. 12926, ivi 2013, 1060 e Cass. pen., sez. IV, 1
ottobre 2012, n. 37997, ivi 2013, 851. In senso difforme si vedano
Cass. pen., sez. IV, 4 agosto 2011, n. 31145, ivi 2012, 1046, secondo
cui il condannato ha sempre in ogni caso il dovere di individuare le
modalità di espiazione della pena, attraverso la presentazione di un
progetto di “lavoro” in mancanza del quale il giudice non può provve-
dere alla sostituzione.
I
svolgimento del processo
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di ap-
pello di Milano ha confermato la sentenza con la quale il
Tribunale di Varese, in data 26 ottobre 2012, all’esito del
giudizio abbreviato aveva dichiarato l’imputato Mirko Co-
lombo, in atti generalizzato, colpevole di guida in stato di
alterazione psico-f‌isica da stupefacenti (fatto commesso il
2 ottobre 2009), condannandolo alla pena ritenuta di giu-
stizia, con le statuizioni accessorie.
Contro tale provvedimento, l’imputato (personal-
mente) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i
seguenti motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamen-
te necessari per la motivazione, come disposto dall’art.
173, comma 1, disp. att. c.p.p.:
I - nullità del decreto di citazione in appello (perchè
notif‌icato a mezzo fax nel domicilio eletto, e quindi irri-
tualmente);
II - violazione dell’art. 187 c.d.s. (per difetto di un rile-
vante stato di alterazione psicologica);
III - violazione dell’art. 187, comma 8-bis c.d.s. (quanto
al rigetto della richiesta di accesso al lavoro sostitutivo,
non essendo valorizzabile in senso ostativo la presunta
genericità dell’istanza).
All’odierna udienza pubblica, è stata verif‌icata la rego-
larità degli avvisi di rito; all’esito, la parte presente ha con-
cluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in
camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti,
pubblicato mediante lettura in udienza.
motivi della decisione
Il ricorso è, nel suo complesso, infondato.
1. Il primo motivo non è consentito (in presenza di
una notif‌icazione in ipotesi irrituale, ma non inesistente,
sarebbe stato onere della parte interessata sollevare la
questione immediatamente dinanzi alla Corte di appello -
sez. un., sentenza n. 19602 del 27 marzo 2008, CED Cass. n.
239936 - e documentare la tempestività della doglianza in
ricorso, che sul punto è, al contrario, del tutto silente), ed
è, comunque, manifestamente infondato, avendo le Sezioni
Unite di questa Corte (sentenza n. 28451 del 28 aprile 2011,
CED Cass. n. 250121) già chiarito che «la notif‌icazione di
un atto di cui sia destinatario l’imputato od altra parte
privata, in ogni caso in cui esso possa o debba essere conse-
gnato al difensore, può essere eseguita con telefax o altri
mezzi idonei a norma dell’art. 148, comma 2-bis, c.p.p.».
D’altro canto, si è anche chiarito che la notif‌icazio-
ne eseguita mediante telefax non richiede, per il suo
perfezionamento, la conferma da parte del destinatario
dell’avvenuta ricezione, essendo suff‌iciente l’attestazione
dell’avvenuto invio dell’atto, seguita dal rapporto di posi-
tiva trasmissione (sez. II, sentenza n. 21 marzo 2013, CED
Cass., n 256926).
Inf‌ine, quanto alla ulteriore doglianza del ricorrente
inerente alla mancanza della prescritta attestazione, in
calce all’atto inviato, dell’avvenuta trasmissione del te-
sto originale da parte del cancelliere trasmittente, deve
ritenersi (sez. II, sentenza n. 11277 del 6 dicembre 2012,
dep. 11 marzo 2013, CED Cass. n. 254874) che la violazio-
ne dell’art. 148, comma 2-bis, c.p.p. non determini alcuna
nullità, ma costituisca mera irregolarità, in difetto di una
espressa sanzione di nullità (che il principio di tassatività
delle nullità imporrebbe), e della conf‌igurabilità di una
nullità di carattere generale, in quanto l’interessato, at-
traverso la ricezione del telefax presso lo studio del difen-
sore-domiciliatario, è pur sempre posto in condizione di
conoscere l’esistenza dell’atto notif‌icando, ed esercitare il
relativo diritto di difesa.
Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto:
«In tema di notif‌icazioni di atti dei quali siano destina-
tari l’imputato od altra parte privata, in ogni caso in cui
essi possano o debbano essere consegnati al difensore, la
mancanza dell’attestazione in calce all’atto inviato a mez-

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