Corte di cassazione penale sez. IV, 2 febbraio 2015, n. 4893 (ud. 22 gennaio 2015)

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giur
4/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
1988, dep. 1989, Spampinato, Rv. 182532; sez. IV, n. 3584
del 11 gennaio 1985, Galanti, Rv. 168766; sez. IV, n. 5411
del 17 novembre 1982, dep. 1983, Coccetti, Rv. 159412),
mentre la possibilità di applicare la conf‌isca prevista dalle
norme del codice stradale, in caso di estinzione del reato
per prescrizione, è limitata alla sola ipotesi in cui, pur non
essendosi pervenuti ad una sentenza di condanna, il fatto-
reato sia stato accertato def‌initivamente.
3. Applicando al caso concreto i principi sopra espressi,
il ricorso deve essere rigettato sul presupposto che, nel
caso concreto, non risulta che nell’atto di appello l’at-
tuale ricorrente avesse proposto motivi d’impugnazione
concernenti l’accertamento del reato, essendosi limitato
a chiedere la conversione della pena detentiva nella corri-
spondente sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 53 legge
24 novembre 1981, n. 689. Al rigetto del ricorso segue, a
norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali. (Omissis)
corte di cassazione penale
sez. iv, 2 febbraio 2015, n. 4893
(ud. 22 gennaio 2015)
pres. romis – est. dell’utri – p.m. destro (conf.) – ric. a.p.
Guida in stato di ebbrezza y Reato commesso
attraverso la conduzione di una bicicletta y Sus-
sistenza y Conseguenze y Inapplicabilità delle san-
zioni amministrative accessorie previste per tale
reato.
. Il reato di guida in stato di ebbrezza ben può essere
commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a
tal f‌ine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità
del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni
di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, e
ciò nonostante l’inapplicabilità in tale circostanza delle
sanzioni amministrative accessorie previste per il reato
suddetto. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che non può essere applicata la sanzione ammini-
strativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi li
abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta
alcuna abilitazione, v. Cass. pen., sez. un., 29 marzo 2002, n. 12316, in
questa Rivista 2003, 30.
svolgimento del processo
1. Con sentenza resa in data 25 settembre 2013, la
Corte d’appello di Brescia ha integralmente confermato la
sentenza in data 13 giugno 2012 con la quale il Tribunale
di Brescia ha condannato A.P. alla pena di due mesi e venti
giorni di arresto ed euro 800,00 di ammenda, in relazione
al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (tasso alco-
lemico pari a 1,97 e 2,23 g/l) commesso, alla guida della
propria bicicletta, in Milano, l’11 agosto 2010.
2. Avverso la sentenza d’appello, unitamente al proprio
difensore, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
sulla base di quattro motivi di impugnazione.
Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione,
avendo la corte territoriale erroneamente confermato l’ap-
plicabilità della disciplina sanzionatoria riferita al reato
di guida in stato di ebbrezza anche in relazione all’uso di
veicoli non motorizzati, come la bicicletta, tenuto conto
degli indici interpretativi di indole positiva, costituiti
dall’inapplicabilità, con riguardo alla guida di bicicletta,
delle sanzioni amministrative accessorie della sospensio-
ne o della revoca della patente di guida o della conf‌isca del
velocipede; considerazioni non adeguatamente affrontate
dalla corte territoriale e superate sulla base di una moti-
vazione illogica e contraddittoria.
3. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della
violazione di legge e del vizio di motivazione in cui sarebbe
incorsa la corte territoriale, là dove, dopo aver erronea-
mente rigettato l’eccezione d’illegittimità costituzionale
della norma incriminatrice contestata (in quanto ritenuta
applicabile al caso di specie), ha disatteso la prospettata
inoffensività della condotta contestata all’imputato, avuto
riguardo alle specif‌iche occorrenze del fatto.
4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza
impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione
per avere il giudice d’appello erroneamente escluso l’ap-
plicazione, nel caso di specie, degli istituti processuali pre-
visti per le f‌igure criminose di minore rilevanza offensiva,
con particolare riguardo all’art. 34 del decreto legislativo
n. 274/2000, dettato in relazione alle ipotesi di particolare
tenuità del fatto.
Sul punto, il ricorrente reitera in questa sede l’istanza
di rimessione al giudice delle leggi della questione di le-
gittimità costituzionale in via incidentale, avuto riguardo
alla palese e ingiustif‌icata disparità di trattamento in or-
dine all’inapplicabilità, alla fattispecie oggetto dell’odier-
no esame, dell’art. 34 cit., a fronte dell’espressa previsione
della relativa applicabilità in relazione ai reati (di omoge-
nea natura ed entità offensiva) rimessi alla competenza
del giudice di pace.
5. Con il quarto motivo il ricorrente censura la violazio-
ne di legge e il vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa
la corte territoriale, con riguardo all’avvenuta esclusione,
ad opera di quest’ultima, del ricorso della causa di giustif‌i-
cazione dello stato di necessità (f‌inanco putativo), avendo
l’imputato agito, nell’occasione oggetto d’esame, spinto
dalla necessità di sottrarsi al pericolo di un danno grave
alla persona, siccome intento a recarsi con urgenza presso
la propria abitazione al f‌ine di adottare le cure dirette a
fronteggiare la “cefalea a grappolo” dalla quale era affetto.
motivi della decisione
6. Il ricorso è infondato.
Dev’essere preliminarmente disattesa la prospettazione
avanzata dal ricorrente in ordine alla pretesa inapplica-
bilità, della disciplina penalistica della guida in stato di
ebbrezza, alla conduzione di veicoli non motorizzati (e se-
gnatamente della bicicletta), essendosi i giudici del merito
correttamente allineati al consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità (autorevolmente sostenuto

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