Corte di cassazione penale sez. IV, 16 febbraio 2015, n. 6739 (ud. 3 febbraio 2015)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 4/2015
LEGITTIMITÀ
5. Col quinto motivo di ricorso si deduce: «impossibilità
di tenere un diverso comportamento da parte della ricor-
rente».
La S., e per essa i propri dipendenti, erano consapevoli
di accedere alla ZTL della città senza violare alcuna norma,
essendo ciascun veicolo utilizzato, dotato di un permesso
di tipo “M” che consentiva l’ingresso nella predetta zona a
traff‌ico limitato; la tipologia di servizio espletato [...] non
avrebbe consentito di effettuare l’operazione nell’angusto
lasso temporale previsto nelle fasce orarie, se non a disca-
pito della sicurezza dell’operatore e di quella dei cittadini,
oltre che delle necessità di questi ultimi».
La ricorrente conclusivamente osserva che «la reiterata
condotta della ricorrente deve ritenersi oltremodo signif‌i-
cativa di una situazione di fatto conclamata e da nessuno
contestata, sino a quando non si è intervenuti sul sistema,
modif‌icando ed ampliando i criteri di accertamento auto-
matico delle infrazioni, a discapito di quelle categorie di
soggetti che f‌ino a quel momento avevano fatto legittima-
mente aff‌idamento in quel dato di fatto».
5.1. Anche l’ultimo motivo è infondato per le medesime
ragioni già ampiamente illustrate. Deve solo richiamarsi
ulteriormente al riguardo quanto affermato dal giudice
dell’appello circa l’attività commerciale svolta dalla ricor-
rente, che non consente di invocare altre e diverse circo-
stanze, in tesi utili a giustif‌icare il suo comportamento in
chiara (e peraltro consapevole) violazione della disciplina
di circolazione pacif‌icamente vigente al momento delle
rilevate infrazioni.
6. Le spese seguono la soccombenza. (Omissis)
I
corte di cassazione penale
sez. iv, 20 febbraio 2015, n. 7821
(ud. 6 febbraio 2015)
pres. brusco – est. iannello – p.m. de augustinis (parz. diff.) – ric. p.g.
in proc. c. l.a.a.
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante dell’aver
provocato un incidente stradale y Individuazione
della sanzione amministrativa accessoria da appli-
care y Giudizio di bilanciamento tra l’aggravante e
le attenuanti generiche y Irrilevanza y Applicazione
automatica della revoca della patente.
. In tema di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante
di aver cagionato un incidente, l’esito dell’eventuale
giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti
e la concorrente circostanza aggravante di cui all’art.
186, comma 2 bis, c.s. non assume rilievo ai f‌ini dell’in-
dividuazione della sanzione amministrativa accessoria
da applicare, che è in ogni caso quella della revoca
della patente. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art. 186) (1)
II
corte di cassazione penale
sez. iv, 16 febbraio 2015, n. 6739
(ud. 3 febbraio 2015)
pres. zecca – est. serrao – p.m. romano (conf.) – ric. m.t.
Guida in stato di ebbrezza y Aggravante dell’aver
provocato un incidente stradale y Sanzione sostitu-
tiva del lavoro di pubblica utilità y Applicabilità y
Divieto y Giudizio di bilanciamento con circostanze
attenuanti generiche y Irrilevanza.
. In tema di guida in stato di ebbrezza con l’aggravante
di aver provocato un incidente stradale è sempre vieta-
ta la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con
il lavoro di pubblica utilità anche quando l’aggravante
sia equivalente o subvalente rispetto a circostanze
attenuanti generiche. (Mass. Redaz.) (nuovo c.s., art.
186; d.l.vo 28 agosto 2000, n. 274, art. 54) (2)
(1) Analogamente, pur con riferimento alla sanzione sostitutiva
del lavoro di pubblica utilità, v. Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n.
30254, in questa Rivista 2014, 518.
(2) In senso conforme, v. Cass. pen., sez. IV, 4 dicembre 2013, n. 48534,
in questa Rivista 2014, 320. Si veda, inoltre, Corte cost., ord. 21 ottobre
2013, n. 247, ivi 2013, 1089 che ha dichiarato manifestamente infon-
data, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., la questione
di legittimità costituzionale dell’articolo 186, comma 9-bis, c.s., nella
parte in cui consente, per il reato di guida sotto l’inf‌luenza dell’alcool,
la sostituzione della pena pecuniaria e detentiva con quella del lavoro
di pubblica utilità di cui all’art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274
(Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), solo «al di fuori
dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo».
I
svolgimento del processo
1. Con sentenza resa in data 29 gennaio 2014 il Tribuna-
le di Udine, sulla congiunta istanza del Pubblico Ministero
e dell’imputato, ha applicato A.A.L., ai sensi dell’art. 444
c.p.p., la pena (sospesa) di quattro mesi di arresto e di
euro 2.000,00 di ammenda, ordinando altresì la sospensio-
ne della patente per due anni, in relazione al reato p. e p.
dagli artt. 186, comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2
sexies cod. strada ad esso ascritto per aver guidato l’auto-
vettura di sua proprietà in stato di ebbrezza per abuso di
sostanze alcoliche (tasso alcolemico accertato pari a 2.20
g/l alla prima rilevazione e a 1,89 g/l alla seconda), con le
aggravanti di avere cagionato un incidente e dell’essere
stato il fatto commesso in orario notturno; concesse le at-
tenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante
di cui all’art. 186, comma 2 bis.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cas-
sazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello
di Trieste, deducendo violazione di legge, in relazione a
quanto previsto dall’art. 186 comma 2 bis c.s.

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