Corte di cassazione penale sez. V, 11 novembre 2014, n. 46499 (ud. 1 luglio 2014)

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giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
perchè esaminati da differenti Uff‌ici giudiziari. Tale pro-
nuncia è evidentemente il segno della necessità, che que-
sta Corte avverte, di ridurre il più possibile le diversità
e le oscillazioni nella liquidazione del danno; sicché la
decisione odierna si inserisce in modo coerente in questo
f‌ilone di giurisprudenza, poiché evidenzia l’insostenibilità
del riferimento alle diverse realtà socio - economiche in
sede di risarcimento del danno non patrimoniale.
4. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza
impugnata è cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Brescia, in
diversa composizione personale, la quale deciderà atte-
nendosi al seguente principio di diritto:
«In materia di illecito aquiliano, ai f‌ini della liquidazio-
ne del danno non patrimoniale il giudice di merito, pro-
cedendo alla necessaria valutazione equitativa di tutte le
circostanze del caso concreto, non deve tenere conto della
realtà socio - economica nella quale la somma liquidata
è destinata ragionevolmente ad essere spesa, poiché tale
elemento è estraneo al contenuto dell’illecito».
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di
liquidare le spese del presente giudizio di cassazione.
(Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. v, 11 novembre 2014, n. 46499
(ud. 1 luglIo 2014)
pres. ferrua – est. oldI – p.m. selvaggI (conf.) – rIc. bellone
Falsità in atti y In certif‌icati o autorizzazioni am-
ministrative y Carta di circolazione y Apposizione
di falsa attestazione di avvenuta revisione di au-
toveicoli y Reato di falsità materiale in certif‌icato
amministrativo y Sussistenza.
. Integra il delitto di falsità materiale in certif‌icato am-
ministrativo commesso da privato, di cui al combinato
disposto degli artt. 477 e 482 cod. pen., la condotta
costituita dalla formazione di una falsa attestazione
dell’avvenuta revisione di un autoveicolo con esito po-
sitivo, anche quando la mendace indicazione è apposta
sulla carta di circolazione. (c.p., art. 476; c.p., art. 477;
c.p., art. 482) (1)
(1) Analoga fattispecie si rinviene in Cass. pen., sez. V, 10 febbraio
2014, n. 6343, in questa Rivista 2014, 838.
svolgImento del processo
1. Con sentenza in data 12 marzo 2010 il Tribunale di
Chieti - sezione distaccata di Ortona - ha dichiarato Rosa
Bellone colpevole del delitto di cui all’art. 482 c.p. per
avere apposto alla carta di circolazione del proprio auto-
veicolo la falsa attestazione di revisione recante la data
del 6 luglio 2007; l’ha quindi condannata alla pena di mesi
sei di reclusione.
1.1. La Corte d’Appello dell’Aquila ha confermato la
decisione con sentenza del 17 gennaio 2013. Ha precisato
il giudice di secondo grado che, sebbene la norma violata
fosse erratamente indicata nel capo d’imputazione come
art. 480 c.p., si trattava in realtà di un falso in certif‌icazio-
ne commesso da privato, punito dal combinato disposto
degli artt. 477 e 482 c.p.; che, pertanto, la pena irrogata dal
primo giudice era stata correttamente determinata.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il
tramite del difensore, aff‌idandolo a due motivi.
2.1. Col primo motivo la ricorrente denuncia violazione
dell’art. 552, comma 2, c.p.p. per essersi contestata nel
capo d’imputazione la violazione dell’art. 480 c.p., il quale
prevede come soggetto attivo un pubblico uff‌iciale e mai
un privato; sostiene che, invece, si sarebbe dovuto fare ri-
ferimento all’art. 476 c.p., il quale - attraverso il richiamo
fattovi dall’art. 482 - punisce anche la condotta di cui il
privato cittadino si sia reso protagonista; rileva che la carta
di circolazione costituisce atto pubblico e non certif‌icazio-
ne. Con separata censura lamenta l’ingiustif‌icato diniego
delle attenuanti generiche e l’eccessività del trattamento
sanzionatorio, nonché la mancata conversione della pena
detentiva in quella pecuniaria.
2.2. Col secondo motivo deduce vizio di motivazione
per avere la Corte d’Appello affermato che il fatto è
compiutamente descritto nel capo d’imputazione, senza
argomentare tale convincimento e senza tener conto
dell’errata indicazione dell’art. 480 c.p.; nonché per avere
individuato l’atto falsif‌icato nell’attestazione di revisione,
anziché nella carta di circolazione, attribuendole natura
di certif‌icazione senza spiegare le ragioni di tale qualif‌i-
ca. Rinnova, altresì, in questa sede l’assunto secondo cui
la falsif‌icazione non è idoneamente provata, mancando
qualsiasi riscontro documentale; lamenta che il giudice di
appello si sia limitato a reiterare sul punto la motivazione
del primo giudice. Rinnova altresì le doglianze attinenti al
trattamento sanzionatorio, riproponendole sotto il prof‌ilo
della carenza motivazionale.
motIvI della decIsIone
1. L’identica logica contestativa che anima i due motivi
di ricorso ne suggerisce la trattazione congiunta.
2. La censura con cui la ricorrente deduce la nullità del
decreto di citazione di primo grado, per errata indicazione
delle norme penali violate, è manifestamente infondata.
Una volta che il fatto addebitato sia chiaramente e com-
piutamente descritto nel capo d’imputazione, l’errata
indicazione della norma incriminatrice è legittimamente
emendabile dal giudice attraverso la riqualif‌icazione giu-
ridica del fatto, espressamente prevista dall’art. 521 c.p.p..
In tal senso ha operato già il Tribunale, richiamando nella
pronuncia di condanna il solo art. 482 c.p. e non anche
l’art. 480 erroneamente indicato nel decreto di citazione a
giudizio; a sua volta il giudice di appello si è occupato del-
l’argomento e ha precisato che, riguardando la falsità un
atto costituente certif‌icazione amministrativa, il precetto
violato è da individuare nell’art. 477 c.p., la cui violazione
da parte del privato è punita dall’art. 482 c.p..
3. La chiarezza e la precisione che connotano la de-
scrizione del fatto oggetto d’imputazione non è, d’altra
parte, seriamente contestabile. Non si vede, infatti (né

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