Corte di cassazione penale sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47290 (ud. 9 ottobre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
LEGITTIMITÀ
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 17 novembre 2014, n. 47290
(ud. 9 ottobre 2014)
pres. zecca – est. blaIotta – p.m. romano (dIff.) – rIc. s.
Pedoni y Circolazione dei pedoni y Attraversamento
fuori delle strisce pedonali y Obblighi del conducen-
te y Diritto di precedenza del pedone y Sussistenza.
. In tema di circolazione stradale, il conducente di
un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli
attraversamenti pedonali la massima prudenza e a
mantenere una velocità particolarmente moderata,
tale da consentire l’esercizio del diritto di precedenza,
spettante in ogni caso al pedone che attraversi la car-
reggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo al ri-
guardo ininf‌luente che l’attraversamento avvenga sulle
dette strisce o nelle vicinanze. (In motivazione la Corte
ha precisato che non è possibile determinare apriori-
sticamente la distanza dalle strisce entro la quale la
detta precedenza opera, dovendosi avere riguardo al
complessivo quadro nel quale avviene l’attraversamen-
to pedonale). (nuovo c.s., art. 141) (1)
(1) In termini, v. Cass. pen. sez. IV, 12 aprile 2012, n. 13916, in questa
Rivista 2012, 1025.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
1. Il Tribunale per i minorenni di Catania ha affermato
la responsabilità dell’imputato in epigrafe in ordine al
reato di omicidio colposo commesso con violazione delle
norme sulla sicurezza del lavoro in danno di R.G.; ed ha
altresì concesso il perdono giudiziale. La sentenza è stata
confermata dalla Corte d’appello di Catania.
Secondo quanto ritenuto dai giudici di merito l’imputa-
to, pedone, avviava l’attraversamento della sede stradale
senza servirsi delle apposite strisce poste a meno di 100
metri, così rappresentando un ostacolo per la vittima che
transitava alla guida di un ciclomotore; e determinando
un impatto a seguito del quale il ciclomotorista cadeva in
terra riportando lesioni letali.
2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo diversi
motivi.
2.1 Con il primo si lamenta che la Corte ha travisato
il senso delle dichiarazioni del testimone L. dalle quali
emerge che il ciclomotorista deviò improvvisamente verso
l’estremo margine sinistro della carreggiata per evitare un
gruppetto di pedoni che attraversava la sede stradale.
2.2 Con il secondo motivo si deduce che il giudice di
merito ha trascurato che in giurisprudenza è stato enun-
ciato il principio che l’area di attraversamento pedonale è
determinata in circa 10 metri prima e dopo la zona zebra-
ta. Nel caso di specie le strisce pedonali distavano circa
9,5 m dal luogo dell’impatto.
2.3 Con il terzo motivo si espone che la sentenza non
risponde alla domanda prospettata con l’atto di impu-
gnazione circa la prevedibilità ed evitabilità dell’evento da
parte del conducente del ciclomotore. Nel caso di specie
si assume che non si era in presenza di una situazione im-
prevedibile, anche in considerazione delle plurime viola-
zioni del codice della strada poste in essere dalla vittima.
2.4 Il quarto motivo attiene alla motivazione per ciò
che riguarda la collocazione dell’imputato. Trascurando
le emergenze processuali si è ritenuto che costui avesse
già iniziato l’attraversamento o si trovasse comunque sulla
sede stradale, trascurando la possibilità che egli si trovas-
se all’interno della striscia bianca che delimita la banchi-
na non transitabile e non invadesse la carreggiata.
2.5 Con il quinto motivo si lamenta che la Corte è addi-
venuta ad affermare una sorta di responsabilità oggettiva
sulla base dell’enunciazione che l’imputato non doveva
trovarsi sullo spartitraff‌ico e soprattutto non doveva ini-
ziare l’attraversamento.
In breve dal dato oggettivo costituito dall’impatto si
desume la responsabilità.
2.6 Con il sesto motivo si deduce mancanza della motiva-
zione in ordine alla prevedibilità ed evitabilità dell’evento dal
punto di vista del pedone, così come richiesto con apposito
motivo di impugnazione, considerato che lo stesso pedone si
trovava fermo nello spartitraff‌ico o al più con un piede al di
sotto di esso, in prossimità di un attraversamento pedonale
regolarmente segnalato, in coda ad un gruppo di pedoni al-
cuni dei quali avevano già completato l’attraversamento.
2.7 Con l’ultimo motivo si prospetta violazione del prin-
cipio della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio:
nel caso di specie non vi è certezza della colpevolezza.
3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata espone che il sinistro si è verif‌i-
cato in una strada posta nell’abitato di Palermo composta
da due carreggiate divise da un’aiuola spartitraff‌ico. La
vittima procedeva a bordo di un ciclomotore modif‌icato per
incrementare la velocità, ad un’andatura di circa 55 km/h
come minimo e non indossava il prescritto casco protettivo.
Un gruppo di giovani aveva avviato l’attraversamento della
sede stradale ed un’auto si era fermata per consentire tale
manovra. Il ciclomotorista, che viaggiava nello stesso senso
della detta auto, la aff‌iancò e quindi, dopo essersi spostato
sull’estremo margine sinistro della sede stradale urtò contro
l’imputato che si accingeva ad attraversare la carreggiata,
cadde in terra e riportò lesioni letali. L’imputato, secondo
le sue stesse dichiarazioni, aveva già iniziato il percorso di
attraversamento mettendo un piede sulla carreggiata. L’im-
patto è avvenuto solo di striscio con la mano destra del S.F.
ma ciò è stato suff‌iciente a determinare la caduta letale.
La sentenza argomenta che il pedone ha l’obbligo di at-
traversare sulle prescritte strisce pedonali ove esse, come
nel caso in esame, siano presenti ad una distanza non su-
periore ai 100 metri. Questi ha inoltre il dovere cautelativo
generale di non porre in essere condotte che ostacolino la
circolazione e che direttamente o indirettamente pongano
in pericolo gli altri.
Nel caso di specie vi è di responsabilità concorrente. Da
un lato la vittima ha tenuto una velocità troppo elevata ed
ha omesso di usare il casco. Dall’altro l’imputato avrebbe
dovuto attraversare sulle strisce pedonali e non costituire
un ostacolo per il ciclomotorista.

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