Corte di cassazione penale sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47318 (c.c. 14 luglio 2014)

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giur
3/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
4. Il terzo motivo del ricorso principale.
4.1. Col terzo motivo i ricorrenti principali lamentano
che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di vio-
lazione di legge di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c..
Si assume violato l’art. 2054 c.c..
Espongono, al riguardo, che nel caso in cui si verif‌ichi
un sinistro stradale che provochi danni sia al conducente
che al trasportato, e sia impossibile stabilire quale delle
due persone danneggiate fosse alla guida del mezzo al
momento del fatto, ciascuna delle due potrebbe invocare
nei confronti dell’assicuratore la presunzione di colpa di
cui all’art. 2054, comma 2, c.c..
4.2. La tesi è manifestamente priva di fondamento.
Essa urta contro le seguenti obiezioni:
(a) l’art. 2054, comma 2, c.c., si applica nel caso di
scontro tra veicoli, che nella specie mancò;
(b) l’art. 2054, comma 2, c.c., disciplina il riparto della
responsabilità tre i conducenti di veicoli venuti a collisio-
ne, non tra il conducente ed il trasportato;
(c) (soprattutto) l’art. 2054, comma 2, c.c., esonera la
vittima d’un sinistro stradale dall’onere della prova della
colpa del conducente, non certo dall’onere di provare il nes-
so di causa tra sinistro e danno. E l’impossibilità di stabilire
chi fosse alla guida del mezzo al momento del sinistro osta
all’accertamento del nesso di causa, non certo della colpa.
5. Le spese.
Le spese del giudizio di legittimità e dei gradi prece-
denti di merito saranno liquidate dal giudice del rinvio, ai
sensi dell’art. 385, comma 3, c.p.c.. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 17 novembre 2014, n. 47318
(c.c. 14 luglIo 2014)
pres. zecca – est. Izzo – p.m. vIola (conf.) – rIc. vasIlev
Patente y Guida senza patente y Sequestro preven-
tivo del veicolo y Ammissibilità y Condizioni.
. In tema di guida in stato di ebbrezza, il sequestro pre-
ventivo del veicolo è ammissibile solo se vi sia pericolo
di aggravio o di protrazione delle conseguenze del reato
ovvero di agevolazione della commissione di altri reati,
secondo la previsione di cui all’art. 321, comma primo,
c.p.p.; è, invece, inammissibile se f‌inalizzato alla conf‌i-
sca obbligatoria, di cui all’art. 321, comma secondo,
cod. proc. pen., riferendosi la previsione alla conf‌isca
avente natura penale e non amministrativa. (nuovo
c.s., art. 224 ter; c.p.p., art. 321) (1)
(1) Nel medesimo senso, v. Cass. pen., sez. IV, 17 ottobre 2013, n.
42664, in questa Rivista 2013, 1095. In argomento si veda Cass. pen.,
sez. un., 17 aprile 2012, n. 14484, pubblicata ivi 2012, 521, secondo
cui il sequestro preventivo del veicolo f‌inalizzato alla conf‌isca per il
reato di guida in stato di ebbrezza adottato prima della entrata in
vigore della L. n. 120 del 2010, che ha conf‌igurato la conf‌isca quale
sanzione amministrativa accessoria, conserva di norma validità
ed eff‌icacia, dovendo tuttavia valutarsene la conformità ai nuovi
requisiti sostanziali di natura amministrativa necessari per la sua
adozione ed in riferimento ai presupposti che legittimano la conf‌isca
amministrativa.
svolgImento del processo
1. Con ordinanza del 26 febbraio 2014 il Tribunale di
Reggio Calabria rigettava l’appello cautelare proposto
da Vasiliev Vasil Georgiev avverso il sequestro preven-
tivo, f‌inalizzato alla conf‌isca, del veicolo Fiat Ducato tg.
CH4594AQK, in relazione alla contravvenzione di cui al-
l’art. 186, lett. C), C.d.S. (fatto comm. in Gioia Tauro il 23
giugno 2013).
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, lamentando la violazione di legge per non
essere stato l’alcoltest preceduto dall’avviso all’indagato
della possibilità di essere assistito da un difensore. La nul-
lità a regime intermedio non era stata sanata, in quanto
tempestivamente dedotta.
motIvI della decIsIone
1. Il provvedimento impugnato deve essere annullato
senza rinvio.
Va premesso che l’art. 224 ter C.d.S. (introdotta dalla
legge 120 del 2010) qualif‌ica espressamente la conf‌isca
come “sanzione amministrativa accessoria”. La medesima
norma prevede che nelle ipotesi di reato cui consegue
tale sanzione (quindi per quel che ci interessa, l’art. 186)
l’agente o l’organo accertatore, procede al sequestro ai
sensi dell’art. 213 C.d.S. Non vi sono dubbi, pertanto, che
la conf‌isca del veicolo, malgrado debba essere obbliga-
toriamente di osta dal giudice penale con la sentenza di
condanna, abbia adesso acquisito, per espressa previsione
legislativa, la qualif‌ica di sanzione amministrativa (non
diversamente dalla sospensione della patente di guida).
Questa diversa qualif‌icazione produce effetti assai ri-
levanti sulla possibilità di disporre il sequestro preventivo
del veicolo. In particolare non può più essere ritenuto con-
sentito il sequestro preventivo disposto per consentire di
applicare la conf‌isca del bene (art. 321, comma 2, c.p.p.);
in questo caso si fuoriesce palesemente dall’ambito di ap-
plicazione della misura cautelare reale essendo evidente
che la conf‌isca cui fa riferimento la norma processuale è
quella avente natura penale mentre la conf‌isca, pur con-
servando il carattere dell’obbligatorietà, ha assunto oggi
natura di sanzione amministrativa : la conseguenza è che
il sequestro preventivo (penale) non può più essere dispo-
sto per f‌inalità di futura conf‌isca obbligatoria.
Se invece il sequestro preventivo viene disposto per
f‌inalità inibitorie, in quanto la libera disponibilità del
veicolo può agevolare la commissione di altri reati (art.
321, comma 1, c.p.p.), il sequestro preventivo conserva il
suo attuale ambito di applicazione fermo restando che la
eventuale futura conf‌isca, ancorché disposta dal giudice
penale, non muterà la sua natura amministrativa.
Nel caso oggetto di giudizio, poiché il sequestro preven-
tivo è stato applicato solo ai f‌ini della conf‌isca, esso non
era ammissibile ed impone l’annullamento senza rinvio
del provvedimento impugnato e dell’originario decreto di
sequestro. (Omissis)

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