Corte di cassazione penale sez. IV, 28 novembre 2014, n. 49717 (ud. 4 novembre 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
LEGITTIMITÀ
seggiolino e alle cinture durante tutte le fasi del tragitto)
e connotata anche, sul piano soggettivo, dalla violazione
di elementari regole di prudenza e diligenza, oltre che di
specif‌iche regole di condotta imposte dal cod. strada (art.
172, comma 10), che essa - quale genitrice responsabile,
anche in quello specif‌ico contesto, al pari dell’altro geni-
tore, della custodia del minore - era direttamente tenuta
ad osservare.
4. Rimane assorbito l’esame della seconda censura,
anche della quale può nondimeno rilevarsi il carattere
aspecif‌ico, in quanto inidonea a incidere sulle ragioni di
fondo, ben rimarcate dalla Corte di merito, degli ulteriori
prof‌ili di addebito ascritti alla ricorrente.
Come s’è detto, infatti, si rimprovera alla ricorrente
anche: a) di non aver sistemato il bambino nell’apposito
seggiolino munito di cinture di sicurezza; b) di averlo in-
cautamente tenuto in braccio.
È evidente che, rispetto a tali ragioni di addebito, le tesi
difensive reiterate in ricorso, oltre a risolversi nella mera
prospettazione di una diversa valutazione degli elementi di
prova, inammissibile in questa sede, si appalesano in ogni
caso ininf‌luenti, non valendo in alcuna misura a confutare
la logicità e la correttezza in punto di diritto del convinci-
mento anche sul punto espresso dal giudice a quo.
Quand’anche, infatti, fosse vero che il bambino era sta-
to inizialmente regolarmente sistemato nell’apposito seg-
giolino munito del sistema di ritenuta e quand’anche fosse
vero che anche l’imputata aveva allacciato le cinture di
sicurezza (contrariamente al convincimento ragionevol-
mente esposto e coerentemente argomentato in sentenza
e come tale pertanto insindacabile nella presente sede),
rimarrebbe comunque ascrivibile a grave negligenza, oltre
che a colpa specif‌ica per inosservanza di specif‌iche regole
di cautela direttamente gravanti sulla persona tenuta alla
sorveglianza (art. 172, comma 10, C.d.S.) l’aver preso in
braccio il piccolo quando ancora la vettura era in movi-
mento.
Tale condotta, in sé incontestata, ha poi di fatto as-
sunto una indiscutibile eff‌icacia causale rispetto al tragi-
co evento e rende ininf‌luente ogni valutazione sul se, nei
frangenti immediatamente precedenti, la stessa regola di
condotta fosse stata invece osservata.
Né alcuna eff‌icacia valenza esimente può attribuirsi
alle circostanze addotte dalla ricorrente (pianto del bam-
bino, invito rivolto al conducente a fermarsi) e ciò per le
ragioni già compiutamente esposte in sentenza (e sopra
riferite), sostanzialmente ignorate in ricorso.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono
elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, alla declaratoria di inammissibilità segue,
a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedi-
mento e del versamento di una somma, in favore della Cas-
sa delle Ammende, determinata - avuto riguardo al grado di
colpa ravvisabile - come da dispositivo. (Omissis)
corte dI cassazIone penale
sez. Iv, 28 novembre 2014, n. 49717
(ud. 4 novembre 2014)
pres. sIrena – est. blaIotta – p.m. IacovIello (dIff.) – rIc. margherItI
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y Mo-
dalità y Esame delle urine y Suff‌icienza y Esclusione
y Ragioni.
. Ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di guida in
stato di ebbrezza alcolica, lo stato di alterazione del
conducente non può essere dimostrato solo attraverso
l’esame delle urine, giacché dalla quantità di etanolo
in esse presenti non è possibile inferire né la quantità
di alcool ematico - dato giuridicamente rilevante - né
l’epoca di assunzione della sostanza alcolica. (nuovo
c.s., art. 186) (1)
(1) In analoga fattispecie nella quale è stata ritenuta suff‌iciente
l’analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell’impu-
tato riscontrato al momento del fatto, la Corte di cassazione, con
sentenza 12 febbraio 2013, n. 6995, in questa Rivista 2013, 851, ha
affermato che, ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di guida sotto
l’inf‌luenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del con-
ducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici
in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto,
senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi
liquidi f‌isiologici. Nella più recente Cass. pen., sez. IV, 4 settembre
2014, n. 36889, ivi 2015, 65, si è precisato che occorre procedere
all’accertamento specif‌ico e non meramente sintomatico dello stato
di ebbrezza.
svolgImento del processo e motIvI della decIsIone
1. Confermando la prima sentenza, la Corte d’appello
di Lecce ha affermato la responsabilità dell’imputato in
epigrafe in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett.
B, comma 2 bis e comma 2 sexies, C.d.S. commesso il 1°
gennaio 2010.
2. Ricorre per cassazione l’imputato deducendo due
motivi.
2.1 Con il primo motivo si prospetta che il prelievo ema-
tico è invalido poiché non preceduto dall’acquisizione del
consenso in modo formale. Tale assenso non emerge dagli
atti. L’esame del sangue ha escluso peraltro la presenza
dell’alcool che è stato invece riscontrato solo nelle urine.
Tale dato è tuttavia riconducibile all’assunzione di alcolici
nei giorni precedenti. L’assenza di qualunque appropriata
indagine tecnica non consente di ritenere l’esistenza di
condotta illecita attuale.
2.2 Con il secondo motivo si lamenta che, per ciò che
attiene alla pena, la Corte d’appello si è limitata a richia-
mare le valutazioni del primo giudice senza considerare le
deduzioni difensive con appropriata motivazione.
3. Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata espone che l’imputato, alla
guida di un’auto, si schiantò contro i pali di un vigneto. Fu
condotto in ospedale per esami ematochimici; ma non è
chiaro se i prelievi abbiano riguardato il sangue oltre che
le urine.

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