Corte di cassazione penale sez. un., 5 febbraio 2015, n. 5396 (ud. 29 gennaio 2015)

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 3/2015
Contrasti
corte dI cassazIone penale
sez. un., 5 febbraIo 2015, n. 5396
(ud. 29 gennaIo 2015)
pres. santacroce – est. contI – rIc. m.b.
Guida in stato di ebbrezza y Accertamento y
Modalità y Alcoltest y Facoltà di farsi assistere dal
difensore y Avviso y Omissione y Eccezione di nullità
y Termine y Determinazione.
Nullità nel processo penale y Concernenti l’im-
putato o la difesa y Fatta valere dalla “parte” sulla
quale grava l’onere di eccepire l’eccezione y Indivi-
duazione y Nella persona dell’imputato o dell’inda-
gato y Esclusione y Nella persona del difensore o del
pubblico ministero y Legittimità.
. La nullità conseguente al mancato avvertimento al
conducente da sottoporre all’alcoltest della facoltà
di farsi assistere da un difensore di f‌iducia può es-
sere tempestivamente dedotta f‌ino al momento della
deliberazione della sentenza di primo grado. (Mass.
Redaz.) (att. c.p.p., art. 114; c.p.p., art. 180; c.p.p., art.
182; c.p.p., art. 354; c.p.p., art. 356) (1)
. In relazione all’art. 182, comma 2, primo periodo,
c.p.p., per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire
la nullità di un atto nel caso in cui vi assista, non può
intendersi mai l’indagato o l’imputato, ma solo il difen-
sore (o il pubblico ministero). (Mass. Redaz.) (c.p.p.,
art. 97; c.p.p., art. 178; c.p.p., art. 182) (2)
(1) Importante sentenza delle SS. UU. con la quale, f‌inalmente, è
stato risolto il contrasto giurisprudenziale relativo al termine ultimo
per dedurre la nullità conseguente al mancato avviso al conducen-
te, da sottoporre ad alcoltest, della facoltà di farsi assistere da un
difensore di f‌iducia. In senso contrario alla pronuncia in commento,
si vedano, ex multis, Cass. pen., sez. IV, 3 settembre 2013, n. 36009,
in questa Rivista 2013, 1018, con nota di R. BORRI, Alcoltest e av-
viso della facoltà di farsi assistere da un difensore, ivi 2013, 1022,
secondo cui, la nullità conseguente all’omesso avviso all’indagato
sottoposto ad alcoltest della facoltà di farsi assistere da un difensore
di f‌iducia, avrebbe dovuto ritenersi “sanata” se non dedotta dall’in-
teressato prima dell’accertamento, ovvero immediatamente dopo il
compimento dell’atto, e Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31358,
ivi 2014, 28. Secondo altro orientamento, sempre comunque difforme
dalla pronuncia in commento, e sostenuto da Cass. pen., sez. III, 18
aprile 2012, n. 14873, ivi 2013, 722 l’omesso avviso all’indagato della
facoltà di farsi assistere da un difensore di f‌iducia nel corso di una
perquisizione o sequestro integra una nullità generale a regime in-
termedio che deve essere eccepita dal difensore, immediatamente
dopo la sua nomina o nei cinque giorni immediatamente successivi
al deposito dell’atto di indagine ex art. 366 c.p.p..
(2) Dopo innumerevoli pronunce giurisprudenziali sul tema le
SS.UU. hanno chiarito che per “parte”, sulla quale grava l’onere di
eccepire la nullità di cui all’art. 182 c.p.p., deve intendersi il solo
difensore, o il pubblico ministero e non l’indagato, soggetto che non
ha, o che comunque potrebbe avere delle conoscenze processuali
parziali e comunque poco idonee ad apprezzare la reale portata della
violazione processuale. Sostanzialmente nello stesso senso, si erano
espresse Cass. pen., sez. un., 8 ottobre 2009, n. 39060, in Arch. nuova
proc. pen. 2010, 488 e con riferimento a fattispecie analoga, Cass.
pen., sez. VI, 1 febbraio 2002, n. 3927, in questa Rivista 2002, 938.
svolgImento del processo
1. Nelle prime ore del giorno 1° febbraio 2011, la polizia
giudiziaria (Nucleo Operativo-Aliquota Radiomobile dei
Carabinieri di Conegliano), in località San Fior, sottopo-
neva M.B., conducente di un’autovettura, ad alcooltest,
ripetuto a distanza di alcuni minuti, il cui esito indicava
un tasso alcolemico pari a 1,97 e poi a 1,90 g/1.
Essendo emersi estremi del reato di cui all’art. 186,
comma 2, D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), gli atti
venivano trasmessi alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso, che procedeva a iscrizione nel regi-
stro delle notizie di reato in data 8 novembre 2011. Con
memoria depositata il 30 novembre 2011 presso la Procura
della Repubblica, l’avv. C.P., difensore di f‌iducia nominato
dal B. in data 9 novembre 2011, eccepiva la nullità, ex art.
178, comma 1, lett. c), c.p.p., derivante dall’omesso avviso
all’indagato da parte della polizia giudiziaria procedente
della facoltà di farsi assistere da un difensore in relazione
allo svolgimento di un atto urgente e indifferibile quale la
sottoposizione all’esame alcoolimetrico.
In data 14 dicembre 2011, il Procuratore della Repub-
blica depositava richiesta di emissione di decreto penale
di condanna in ordine alla contravvenzione di cui all’art.
186, commi 2, lett. c), e 2-sexies, cod. strada, contestata al
B. per avere circolato alla guida di un’autovettura in stato
di ebbrezza, con i tassi sopra indicati, in conseguenza
dell’uso di bevande alcooliche. Il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Treviso, in data 21 dicembre
2011, emetteva decreto di condanna alla pena di 23.500
euro di ammenda, di cui 22.500 in sostituzione di 90 giorni
di arresto, notif‌icato al difensore il 10 febbraio 2012. L’avv.
P. depositava in data 28 dicembre 2012 ulteriore memoria
difensiva, con la quale, tra l’altro, ribadiva l’eccezione di
nullità a suo tempo dedotta.
A seguito di opposizione al predetto decreto, proposta
tempestivamente il 23 febbraio 2012 dal predetto difensore
del B., il medesimo G.i.p. disponeva procedersi a giudizio
immediato. In dibattimento, alla udienza dell’11 novem-
bre 2013, il difensore dell’imputato reiterava l’eccezione

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