Corte di cassazione penale sez. VI, 5 maggio 2014, n. 18423 (c.c. 10 aprile 2014)

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
o dolosa. Tale interpretazione, condivisa dalla Cassazione
(...), si fonda dunque sulla interpretazione logico sistema-
tica della legge organica di r.c.a. e sulla ratio legis (raffor-
zata da ben cinque direttive della Comunità e quindi del-
l’Unione europea) che conf‌igura la responsabilità civile da
circolazione non solo come rimedio contrattuale di coper-
tura del rischio del soggetto assicurato, ma come rimedio
sostanziale e processuale di risarcimento del danneggiato,
sia pure nei limiti del massimale e salvo responsabilità
ulteriori dell’impresa assicuratrice che ritardi ingiustif‌i-
catamente nel corrispondere l’indennizzo ed ora, dopo le
recenti novelle, di dare una congrua offerta. La norma del-
l’art. 1917 c.c. non costituisce dunque il paradigma tipico
della responsabilità civile da circolazione, che invece si
trova nelle leggi r.c.a. e nelle direttive europee che affer-
mano il principio di solidarietà verso il danneggiato o il
terzo danneggiato, con una evidente tendenza a rimuovere
ostacoli per l’integrale e tempestivo ristoro dei danni, so-
prattutto se lesivi della integrità psicof‌isica” (Cass. Civ.,
sez. III, n. 11471 del 21 giugno 2004, Conegliano Preziosi
di Papa e C s.a.s./Winterthur Assic.ni s.p.a.).
3. Si impongono pertanto le determinazioni di cui al
dispositivo. Il rigetto del ricorso del Pobochij comporta la
condanna dell’imputato al pagamento delle spese del pre-
sente giudizio di legittimità, nonché alla rifusione delle
spese sostenute nel medesimo dalla parte civile Brown
Happiness, che il collegio - avuto riguardo ai criteri di
legge, ed in ragione della complessiva attività svolta dal
difensore della suddetta - ritiene congruo liquidare come
appresso. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. vi, 5 maggio 2014, n. 18423
(c.c. 10 apRile 2014)
pRes. agRò – est. bassi – p.m. canevelli (diff.) – Ric. p.g. in pRoc. susio
Sottrazione o danneggiamento di cose sottopo-
ste a pignoramento o a sequestro y Sottrazione
di veicolo sottoposto a sequestro y Delitto di cui
all’art. 334 c.p. y Concorso con l’illecito ammini-
strativo di cui all’art. 213, comma quarto, c.s. y
Condizioni.
. Il concorso apparente di norme tra le previsioni di
cui all’art. 334 cod. pen. e di cui all’art. 213, comma
quarto, cod. strada, con conseguente applicazione al
responsabile della sola sanzione amministrativa previ-
sta dal codice della strada, ricorre esclusivamente se la
sottrazione del veicolo sottoposto a sequestro è stata
realizzata mediante la circolazione dello stesso, men-
tre, quando tale sottrazione è realizzata con modalità
diverse dalla diretta circolazione del mezzo su di una
strada, è conf‌igurabile la fattispecie prevista dall’art.
334 cod. pen. (c.p., art. 334; nuovo c.s., art. 213) (1)
(1) Si veda la pronuncia, citata in parte motiva, Cass. pen., sez. un.,
21 gennaio 2011, n. 1963, in questa Rivista 2011, 199, che sottolinea
come tra il reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro e l’il-
lecito amministrativo ex. art. 213 c.s. non possa che sussistere un
concorso apparente. Sulla conf‌igurabilità del reato di sottrazione di
cose sottoposte a sequestro e non dell’illecito amministrativo previ-
sto dall’art. 213, comma quarto, cod. strada, v. Cass. pen., sez. VI, 16
ottobre 2012, n. 40596, ivi 2013, 396 e Cass. pen., sez. VI, 16 ottobre
2012, n. 40592, ivi 2013, 854.
svolgimento del pRocesso
1. Con sentenza dell’1 aprile 2012, il Tribunale di Ge-
nova ha assolto Susio Isabella dal reato di cui all’art. 334
c.p., commesso in Genova il 24 settembre 2010, ritenendo
che la condotta contestata all’imputata ricada sotto la
previsione della violazione amministrativa di cui all’art.
213 c.d.s..
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il
Procuratore Generale della Repubblica di Genova, chie-
dendone l’annullamento per il seguente motivo:
2.1. Inosservanza o erronea applicazione della legge
penale o di altre norme giuridiche, per avere il Tribunale
assolto l’imputata sul presupposto che la condotta integri
la violazione amministrativa di cui all’art. 213 c.d.s., che
prevede soltanto una sanzione amministrativa, laddove la
Corte di cassazione a Sezioni Unite ha stabilito trattarsi
di un concorso apparente di norme in relazione all’art.
334 c.p., soltanto con riguardo alla condotta di colui che
circola abusivamente a bordo di un veicolo sottoposto a
sequestro e non anche nell’ipotesi, come quella di specie,
di sottrazione del bene da parte del custode al solo scopo
di favorire il proprietario. Ne discende che la condotta va
sanzionata penalmente in quanto costituente reato.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chie-
sto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, atteso che
la fattispecie concreta presa in esame dalla Corte di cas-
sazione a Sezioni Unite, nella sentenza del 28 ottobre 2010
n. 1963/11, è esattamente coincidente con quella oggetto
del ricorso in esame, di tal che trattasi di illecito sanziona-
to solo sul piano amministrativo.
motivi della decisione
1. Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Il ricorrente eccepisce la violazione di legge per avere il
giudice del provvedimento impugnato erroneamente sus-
sunto la fattispecie concreta nella previsione sanzionata
solo in via amministrativa di cui all’art. 213 c.d.s., anziché
nell’ipotesi di reato di cui all’art. 334 c.p.
2. Giova rammentare che l’art. 213 c.d.s., comma 4,
sanziona, come illecito amministrativo, la condotta di
“chiunque”, durante il periodo in cui il veicolo è sottopo-
sto al sequestro, circoli abusivamente con il veicolo stesso,
mentre l’art. 334 c.p., punisce le condotte di distruzione,
soppressione, distruzione, dispersione o deterioramento di
una cosa sottoposta a sequestro da parte di colui al quale
sia aff‌idata la custodia del bene, allo scopo di favorire il
proprietario.
Orbene, come ha chiarito questa Corte a Sezioni Uni-
te, la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art.
213 c.d.s., integra esclusivamente l’illecito amministrativo

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