Corte di cassazione penale sez. I, 18 luglio 2014, n. 31754 (c.c. 20 maggio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
LEGITTIMITÀ
in questa Rivista 2014, 47 e Cass. pen., sez. IV, 10 dicembre 2004, n.
47955, in Ius&Lex, dvd n. 1/2015, ed. La Tribuna.
svolgimento del pRocesso
1. Il Tribunale di Genova, con sentenza del 23 aprile
2013, ha applicato nei confronti di Farinelli Roberto la
pena in mesi quattro di reclusione in relazione al reato
continuato di resistenza a pubblico uff‌iciale e rif‌iuto di
sottoporsi ad accertamento alcolimetrico, con sospensio-
ne condizionale della pena, ed ha disposto la sospensione
della partente di guida per il periodo di anni quattro.
2. La difesa di Farinelli lamenta con il ricorso l’applica-
zione della pena illegale della sospensione della patente di
guida, disposta in fattispecie diversa da quella prevista alla
legge. Si richiama in proposito la circostanza che la pena
accessoria è ritenuta applicabile nell’ipotesi di circolazione
nel periodo di sospensione della patente di guida, mentre
nei confronti di Farinelli risulta disposta la revoca della
patente, cosicché la sanzione contestata è stata applicata
in ipotesi di totale assenza del presupposto di fatto.
3. Con ulteriore motivo di ricorso si deduce l’illegittima
determinazione della sanzione accessoria, fondata sull’er-
ronea estensione del richiamo previsto nella fattispecie in-
criminatrice alle sanzioni di cui all’art. 186 c.d.s., comma
2, che deve intendersi limitato alla sanzione penale, non
a quella amministrativa accessoria, per cui nello stesso
comma è contemplata autonoma previsione, la cui appli-
cazione si rivendica.
Si osserva infatti che nella fattispecie applicata nel
concreto non è previsto alcun raddoppio delle sanzioni ac-
cessorie per l’ipotesi di veicolo appartenente ad un terzo.
4. Con ulteriore motivo si lamenta omessa motivazione
della decisione assunta sulla sanzione accessoria.
motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla determina-
zione della sanzione.
2. I rilievi riguardanti l’inapplicabilità della sanzione
della sospensione della patente di guida risultano inam-
missibili, attesa preliminarmente l’autonomia dell’ap-
plicazione delle sanzioni accessorie da parte del giudice,
rispetto ai provvedimenti amministrativi aventi lo stesso
oggetto (principio pacif‌ico; da ultimo sez. I, n. 18920 del
26 febbraio 2013 - dep. 30 aprile 2013, Carnieletto, Rv.
256005), oltre che per difetto dell’interesse concreto che
deve sostenere l’impugnazione sul punto, atteso che la
non eseguibilità di un provvedimento provvisorio, quale la
sospensione della patente di guida, in favore di persona
che tale titolo non possegga rende del tutto astratta la
rilevanza della questione formulata, e la sua ricaduta in
termini concreti.
Deve osservarsi in fatto che non risulta neppure pro-
spettata in ricorso la sopravvenuta acquisizione del titolo
abilitativo, che in linea astratta potrebbe consentire l’indi-
viduazione di un concreto interesse all’impugnazione, che
costituisce, ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. a),
condizione di ammissibilità della stessa.
A diversa conclusione non appare possibile pervenire
in considerazione dei precedenti di questa Corte citati nel
ricorso, due dei quali che riguardano la diversa fattispecie
di guida senza patente di cui all’art. 116 c.d.s., ove espres-
samente si prevede l’irrogazione della sanzione accessoria
solo per l’ipotesi di possesso del titolo abilitativo, mentre,
per il diverso reato qui contestato, di guida in stato di eb-
brezza, l’applicazione della sanzione accessoria è prevista
“in ogni caso”, secondo quanto previsto dall’art. 186 c.d.s.,
comma 2, lett. c), cosicché, anche sotto tale diverso prof‌i-
lo, non risulta neppure possibile intervenire ex off‌icio, non
trattandosi di sanzione irrogata contra legem.
L’ulteriore precedente citato prevede l’esclusione della
sospensione, in quanto irrogata contestualmente alla re-
voca, con valutazione di un caso le cui connotazioni pecu-
liari non contraddicono quanto accertato in questa sede.
3. Risulta invece fondato il rilievo attinente all’erroneità
della determinazione della sanzione accessoria, applicata
dal giudice nella misura doppia del massimo, in ragione
dell’erronea interpretazione del richiamo, contenuto
nella disposizione incriminatrice di cui all’art. 186 c.d.s.,
comma 7, alla pena prevista dalla medesima disposizione
al comma 2, lett. c), come chiaramente argomentato nella
sentenza.
In realtà il richiamo per relationem cui si è fatto cenno
non può intendersi riferito anche al raddoppio del tempo
di sospensione della patente di guida, poiché in senso
contrario depone il riferimento alla diversa disposizione,
limitato alla pena principale, non alla sanzione ammini-
strativa accessoria che al comma 7, che risulta invece
quantif‌icata autonomamente ed al di fuori da qualsiasi
rimando alla precedente disposizione.
Risultando determinata la sanzione in misura illegale
può quindi disporsi l’annullamento della sentenza sul
punto, senza rinvio, quantif‌icandosi la sanzione della so-
spensione della patente in anni due in applicazione del-
l’art. 620 c.p.p., comma 1, lett. l).
4. Risulta inammissibile, per la mancanza di interesse
già rilevata, il rilievo sul difetto di motivazione in merito
alla quantif‌icazione della sanzione accessoria. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. i, 18 luglio 2014, n. 31754
(c.c. 20 maggio 2014)
pRes. siotto – est. mazzei – p.m. muRa (conf.) – Ric. descisciolo
Istituti di prevenzione e pena (ordinamento
penitenziario) y Remissione del debito per le spe-
se di mantenimento in carcere y Presenza di un pe-
riodo di detenzione y Parametri di riferimento per
la valutazione y Indicazione y Fattispecie relativa
alla commissione del reato di guida senza patente,
dopo la remissione in libertà.
. Ai f‌ini della remissione del debito per le spese di
mantenimento o processuali, in caso di presenza di un
periodo di detenzione, deve farsi riferimento esclusi-

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