Corte di cassazione penale sez. VI, 25 settembre 2014, n. 39770 (ud. 27 maggio 2014)

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
I motivi sono assorbiti, nei termini di seguito precisati,
dall’accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso
incidentale di Ragozzino Edda Elsa Apollonia (sub “C1.” e
“C2.”) e del secondo motivo di ricorso incidentale di UGF
- D’Eugenio - Abbamonte (sub “B2.”).
Le doglianze qui in esame pongono, infatti, questione
di ultrapetizione ed in ciò si risolve essenzialmente anche
il prof‌ilo di censura relativo all’asserita omessa pronuncia
della Corte territoriale in ordine al già avanzato motivo di
gravame di ultrapetizione, posto che il giudice di appello
ha comunque ad esso risposto adducendone l’assorbimen-
to nella “rideterminazione in minus” del danno morale.
Detta questione di ultrapetizione rimane superata,
però, dalla necessità di riliquidazione del risarcimento
dei danni (“biologico iure hereditatis” e “morale”) com-
plessivamente spettante agli attori, che dovrà essere ef-
fettuata dal giudice del rinvio tenuto conto del petitum
da essi precisato in corso di giudizio nella misura globale
massima (Euro 217.228,14 quale somma capitale), quale
risulta coerente al tenore della domanda spiegata e al
carattere eminentemente equitativo della liquidazione
pretesa (siccome correlata alla particolare tipologia dei
pregiudizi da ristorarsi).
III. - La sintesi degli esiti del presente giudizio e le
indicazioni (art. 384 c.p.c.) al giudice del rinvio.
III.1 - Quanto al ricorso principale della Milano As-
sicurazioni S.p.A., vanno rigettati il primo, il secondo ed
il quarto motivo, mentre va dichiarato assorbito il terzo
motivo.
III.2. - Quanto al ricorso incidentale della UGF Assicu-
razioni S.p.A. (già Aurora Assicurazioni S.p.A.), D’Eugenio
Luigia e Abbamonte Orazio, vanno rigettati il quinto e il
sesto motivo e dichiarati assorbiti il terzo e il quarto.
Va, invece, accolto il secondo motivo del medesimo
ricorso incidentale.
III.3. - Quanto al ricorso incidentale di Ragozzino Edda
Elsa Apollonia, va rigettato il terzo motivo, mentre vanno
accolti congiuntamente il primo e secondo.
III.4. - Va rigettato il ricorso incidentale di Ugo Ragoz-
zino.
III.5. - La sentenza impugnata deve essere cassata in
relazione ai motivi accolti ed al giudice del rinvio, che si
indica nella Corte di appello di Napoli, in diversa compo-
sizione, spetterà:
- rideterminare il risarcimento dovuto agli attori in
quanto eredi di Ragozzino Maria Giovanna per il danno
non patrimoniale da essa patito nel periodo intercorso
tra l’evento lesivo e la morte, alla stregua di un criterio
equitativo che faccia riferimento alla inabilità biologica
temporanea e sia adeguato alle circostanze del caso con-
creto, come indicate nel principio enunciato sub “II.3”;
- rideterminare la complessiva somma risarcitoria spet-
tante agli attori - nei limiti della misura globale massima
del petitum precisato in corso di giudizio - senza applicare
alcuna decurtazione percentuale a motivo dell’accertato
concorso di colpa tra i corresponsabili del sinistro;
- regolare le spese processuali anche del presente giu-
dizio di legittimità. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. vi, 25 settembRe 2014, n. 39770
(ud. 27 maggio 2014)
pRes. gaRRibba – est. di salvo – p.m. mazzotta (conf.) – Ric. piccolo
peculato y D’uso y Uso momentaneo e immediata
restituzione della cosa y Conseguenze y Reiterazio-
ne di condotte di uso momentaneo della cosa segui-
ta da immediata restituzione y Pluralità di reati di
peculato d’uso y Sussistenza y Peculato ordinario y
Esclusione y Fattispecie relativa all’utilizzo di au-
tovettura di servizio.
. Il peculato d’uso è connotato dalla preordinazione
dell’appropriazione ad un uso temporaneo, quindi non
meramente istantaneo, della cosa e dalla immediata
restituzione della stessa dopo il momentaneo utilizzo,
con la conseguenza che, in presenza di tali requisiti,
la reiterazione delle condotte determina l’integrazione
di una pluralità di reati ex art. 314, comma secondo,
cod. pen., eventualmente avvinti dal vincolo della con-
tinuazione, ma non il mutamento della qualif‌icazione
giuridica del fatto in peculato “ordinario” ex art. 314,
primo comma, cod. pen. (In motivazione, la S.C. ha
affermato che l’elevato numero di chilometri comples-
sivamente percorsi dall’autovettura di servizio, quando
è determinato da un ripetuto utilizzo del veicolo per
brevi tragitti, costituisce indice della momentaneità
dell’uso dello stesso). (c.p., art. 314) (1)
(1) Nel senso che ai f‌ini della conf‌igurabilità del reato di cui all’art.
314, secondo comma, c.p., per «uso momentaneo» della cosa deve
intendersi un uso non meramente istantaneo, ma temporaneo e tale,
quindi, pur se di carattere episodico ed occasionale, da realizzare
una «appropriazione» e da compromettere, in ogni caso, la desti-
nazione istituzionale della cosa arrecando un pregiudizio, sia pure
modesto, ma comunque apprezzabile, alla funzionalità della pubblica
amministrazione, v. Cass. pen., sez. VI, 9 marzo 2005, n. 9216, in Riv.
pen. 2005, 834 e Cass. pen., sez. VI, 16 maggio 1997, n. 4651, ivi 1998,
203. Si veda, inoltre, Cass. pen. sez. VI, 9 febbraio 2012, n. 5006, in
questa Rivista 2012, 674 che ha escluso il reato in oggetto quando la
condotta abusiva non abbia leso la funzionalità della P.A. e non abbia
causato un danno patrimoniale apprezzabile.
svolgimento del pRocesso
1. L’A.DI.SU, in persona del legale rappresentante,
ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Salerno, in data 23 novembre 2012, che ha
dichiarato non doversi procedere, per intervenuta prescri-
zione, nei confronti di Giordano Vincenzo Andrea, qualif‌i-
cata l’originaria imputazione ex art. 314 c.p., comma 1, in
quella di peculato d’uso, in relazione a plurime condotte di
utilizzo di tre autovetture in dotazione all’ADISU, di cui il
Giordano era direttore generale, per recarsi presso la pro-
pria abitazione sita in Ottaviano, sia guidando le vetture
personalmente che fruendo dell’autista.
2. Il ricorrente censura, con il primo e il terzo motivo,
la derubricazione dell’imputazione da peculato in pecu-
lato d’uso, anche per la reiterazione delle condotte e per
l’elevato numero di chilometri percorsi, avendo l’imputato

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