Corte di cassazione penale sez. IV, 21 ottobre 2014, n. 43832 (ud. 16 maggio 2014)

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giur
2/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
coRte di cassazione penale
sez. iv, 21 ottobRe 2014, n. 43832
(ud. 16 maggio 2014)
pRes. bianchi – est. izzo – p.m. delehaye (conf.) – Ric. spiga
Velocità y Gare di velocità y Divieto y Art. 9 ter,
comma secondo, c.s. y Morte di una o più persone
y Reato autonomo e non circostanza aggravante ri-
spetto alla fattispecie di cui all’art. 9 ter, comma
primo, c.s. y Sussistenza y Assorbimento del reato
omicidio colposo y Conf‌igurabilità.
. Il delitto di cui all’art. 9-ter, comma secondo, cod. stra-
da, che punisce la violazione del divieto di gareggiare
in velocità cui consegua la morte di una o più persone,
costituisce un reato autonomo e non una circostanza
aggravante della fattispecie prevista dal comma primo
del citato art. 9-ter, nel quale, fungendo l’evento morte
da elemento costitutivo dell’illecito penale, resta as-
sorbito ex art. 84 cod. pen. il reato di omicidio colposo.
(c.p., art. 84; c.p., art. 589; nuovo c.s., art. 9 ter) (1)
(1) In genere, sulla conf‌igurabilità del reato di cui all’art. 9 ter c.s.,
v. Cass. pen., sez. IV, 22 luglio 2013, n. 31294, in questa Rivista 2013,
1115 e Cass. pen., sez. IV. 15 ottobre 2007, n. 37859, ivi 2008, 663.
svolgimento del pRocesso
1. Con sentenza del 12 dicembre 2013 la Corte di Appel-
lo di Cagliari confermava la pronuncia di primo grado con
la quale, in sede di giudizio abbreviato, Spiga Alessandro
era stato condannato per il delitto di cui all’art. 9 ter c.d.s.
per avere ingaggiato una gara di velocità con altro veicolo
sulla pubblica via, in occasione della quale decedeva uno
dei conducenti dei veicoli (Cugia Nicola) ed altre persone
rimanevano ferite (acc. in Assemini il 23 luglio 2011). La
Corte di merito confermava anche la bontà della diversa
qualif‌icazione del fatto (art. 9 ter c.d.s.) originariamente
qualif‌icato come omicidio colposo. Osservava la Corte
che:
- non vi erano dubbi sul fatto che lo Spiga (conducente
di una Ford Fiesta) ed il Gugia Nicola (conducente di
un’Opel Tigra) avessero ingaggiato una gara di velocità,
con reciproci spericolati sorpassi, come deposto da nume-
rosi testi;
- L’art. 9 ter c.d.s., comma 2 doveva ritenersi reato auto-
nomo, avente come elemento costituivo il verif‌icarsi della
morte e/o di lesioni;
- tale circostanza escludeva che il delitto potesse con-
correre con l’omicidio colposo; di qui la correttezza della
diversa qualif‌icazione;
- nessuna violazione del principio di correlazione si era
maturata, in quanto il G.U.P. all’udienza del 5 giugno 2012
aveva invitato esplicitamente le parti a prendere posizione
sulla possibilità di diversa qualif‌icazione, senza ricevere
alcuna eccezione.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore
dell’imputato, lamentando:
2.1. la violazione di legge ed in particolare del principio
di correlazione. Infatti l’imputato era stato tratto a giudi-
zio per un delitto colposo, l’art. 589 c.p.p., commesso in
cooperazione, e si era visto condannare per un delitto do-
loso quale quello previsto dall’art. 9 ter c.d.s., modif‌icando
d’uff‌icio l’imputazione in modo non consentito nel giudizio
abbreviato ai sensi dell’art. 441 c.p.p..
2.2. l’erronea applicazione della legge laddove la corte
aveva ritenuto sussistente l’elemento costituivo della
“gara” in presenza di un mero tentativo di sorpasso ed,
inoltre, aveva ritenuto essere presente il dolo del delitto
de quo, traendo tale convincimento da prove incerte ed
inattendibili;
2.3. l’erronea applicazione della legge, laddove la corte
di merito ha ritenuto l’art. 9 ter, comma 2 un reato auto-
nomo e non una mera circostanza aggravante, considerato
che dalla lettera della disposizione non emergevano dati
testuali in base ai quali ritenere il verif‌icarsi dell’evento
morte quale elemento costitutivo e non mera aggravante;
2.4. il vizio di motivazione in ordine alla commisurazio-
ne della pena laddove a fronte dell’avvenuto risarcimento
del danno e della presenza di un concorso di colpa della
vittima quantif‌icato nel 50%, il giudice di primo grado non
ha f‌issato la pena vicino al minimo.
motivi della decisione
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. In primo luogo va affermata la natura di reato auto-
nomo del delitto di cui all’art. 9 ter c.d.s., comma 2 (gara in
velocità con morte di una o più persone come conseguenza
della competizione). In favore di tale tesi milita l’osserva-
zione della rilevante sproporzione di pena detentiva previ-
sta tra il comma 1 (da sei mesi ad un anno di reclusione)
ed il comma 2 (da sei anni ad dieci di reclusione).
Tale diversità sanzionatoria trova giustif‌icazione nella
rilevante differenza di disvalore dei fatti descritti dai due
commi; disvalore che verrebbe annichilito se, considerata
la morte come mera circostanza aggravante, fosse pos-
sibile l’applicazione delle miti pene del comma 1 in virtù
dell’esito positivo del giudizio di comparazione con even-
tuali circostanze attenuanti. Non depone contro tale inter-
pretazione, la mera circostanza “topograf‌ica” della succes-
sione tra commi in un unico articolo. Invero tale tecnica
legislativa è stata adottata anche in altre ipotesi, quali ad
esempio l’art. 449 c.p., comma 2 (disastro ferroviario o nau-
fragio), considerato delitto autonomo rispetto al comma 1
disciplinante il disastro innominato (cfr. ex plurimis, Cass.
sez. IV, sentenza n. 26239/2013 Gharby, Rv. 255698).
3. La considerazione della autonomia dell’ipotesi de-
littuosa dell’art. 9 ter, comma 2 consente di valutare la
correttezza della interpretazione del giudice di merito che
ha ritenuto assorbito l’omicidio colposo nella citata dispo-
sizione del codice della strada. Invero, una volta ritenuta
la morte di una o più persone elemento costitutivo del
delitto, ai sensi dell’art. 84 c.p. non è possibile conf‌igurare
il concorso tra il reato di cui all’art. 9 ter, comma 2 e di
cui all’art. 589 c.p., perdendo l’omicidio colposo la propria
individualità nella più grave imputazione.
4. Fatte queste premesse, ritiene la corte che nessuna
violazione del principio di correlazione si è maturata.

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