Corte di cassazione penale sez. IV, 23 ottobre 2014, n. 44109 (ud. 11 luglio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
LEGITTIMITÀ
sia desumibile che alcune questioni siano state implici-
tamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal
f‌ine suff‌iciente che la pronuncia enunci con adeguatezza
e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti
per la formazione del convincimento del giudice (Sez. II,
n. 9242 del 8 febbraio 2013, Reggio, Rv. 254988; Sez. VI,
n. 49970 del 19 ottobre 2012, Muià, Rv. 254107; Sez. IV, n.
34747 del 17 maggio 2012, Parisi, Rv. 253512; Sez. IV, n.
45126 del 6 novembre , Ghisellini, Rv. 241907).
4. La condotta omissiva che nelle sentenze di merito si
è rimproverata all’imputato consiste nell’aver omesso di
apporre la segnaletica di cantiere idonea ad evidenziare
l’esistenza di lavori in corso, essendo pacif‌ico che il dosso
fosse stato realizzato ma l’opera non fosse completa per
l’assenza delle colorature gialle e nere, che lo avrebbero
reso riconoscibile anche a distanza. A norma del D.P.R.
16 dicembre 1992, n. 495, art. 179, comma 4, (reg. esec.
cod. strada), su strade dove vige un limite di velocità
inferiore o uguale ai 50 km/h si possono adottare, quale
sistema di rallentamento, dossi artif‌iciali evidenziati me-
diante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di
marcia, visibili sia di giorno che di notte. La funzione dei
dossi artif‌iciali è quella di imporre all’utente della strada,
mediante l’installazione di un ostacolo, il rispetto di un
determinato limite di velocità, giustif‌icato dalla partico-
lare ubicazione della strada. In base all’art. 179, comma 5,
reg. citato, i dossi artif‌iciali possono, infatti, essere posti
in opera solo su strade residenziali, nei parchi pubblici e
privati, nei residences, ecc. e ne è vietata l’installazione
in strade naturalmente destinate a servizi di soccorso o di
pronto intervento. L’esigenza di assicurare il rispetto del
limite di velocità in un determinato tratto stradale è, in
questi contesti, così preminente da consentire al gestore
della strada di porre un ostacolo che, di fatto, renda così
pericoloso il superamento del limite da indurre gli utenti
della strada ad adeguarvisi. In ragione della natura di vero
e proprio ostacolo, la realizzazione di un dosso privo delle
predette caratteristiche di visibilità concreta violazione
di una regola cautelare, volta a contemperare la presen-
za dell’ostacolo con l’interesse degli utenti ad avvistarlo
tempestivamente.
4.1. Data questa premessa, la censura mossa con il se-
condo motivo di ricorso deve considerarsi inconferente in
quanto l’affermazione della corresponsabilità di terzi che
avrebbero avuto l’obbligo di vigilare o di provvedere alla
formazione sulla sicurezza degli operai comunali, oltre
ad essere estranea all’oggetto del processo, non avrebbe
modif‌icato il giudizio in merito alla responsabilità dell’im-
putato, al quale non è stata contestata la violazione di una
norma antinfortunistica. Si tratta, nel caso concreto, della
contestata violazione di una regola cautelare in materia di
sicurezza stradale, al cui rispetto deve ritenersi obbligato,
in ragione della posizione di garanzia che gli compete,
colui che, in qualità di caposquadra, si trovi in una posi-
zione di supremazia, sia pure di grado non elevato, con il
compito di dirigere l’attività lavorativa di altri operai in-
caricati di svolgere un’opera di manutenzione stradale. A
norma del D.P.R. n. 495 del 1992, art. 30, i lavori su strada
ed i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di se-
gnalamento temporaneo, che non necessitano di formale
provvedimento dell’autorità competente qualora, come
correttamente ritenuto nel caso concreto, rientrino tra le
opere di modesta entità (manutenzione ordinaria, limita-
zioni del traff‌ico non rilevanti e di breve durata), da tale
norma derivando l’obbligo per colui al quale l’Ente pro-
prietario ha conferito l’incarico di coordinare l’intervento
manutentivo di apporre idonea segnaletica temporanea
per la durata dei lavori.
4.2. Il rispetto delle norme cautelari che regolano la
sicurezza stradale non è, infatti, esigibile esclusivamente
dagli utenti della strada alla guida di veicoli, dunque in
fase di circolazione, ma anche da coloro che svolgano at-
tività diverse, come la manutenzione stradale (Sez. IV, n.
23152 del 3 maggio 2012, Porcu, Rv. 252971).
4.3. L’individuazione di terzi corresponsabili neppure
avrebbe inciso sul giudizio in merito alla determinazione
della pena, peraltro commisurata la corrispondenza del
minimo edittale e ridotta in ragione delle riconosciute
circostanze attenuanti.
5. Il ricorso deve essere, per le esposte ragioni, riget-
tato; al rigetto segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la con-
danna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. iv, 23 ottobRe 2014, n. 44109
(ud. 11 luglio 2014)
pRes. bRusco – est. doveRe – p.m. stabile (conf.) – Ric. gRoss
patente y Revoca e sospensione y Sospensione y
Applicazione di diritto y Patente straniera y Conf‌i-
gurabilità.
. In materia di circolazione stradale, la sanzione am-
ministrativa accessoria della sospensione della patente
di guida prevista dall’art. 186, comma secondo, cod.
strada va applicata anche quando il titolo abilitativo
sia stato rilasciato da Autorità straniera. (In motiva-
zione la Corte, a conforto della decisione assunta, ha
richiamato gli artt. 136 bis e 136 ter cod. strada, in basi
ai quali le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri
dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo
sono equiparate alle corrispondenti patenti di guida
italiane). (nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) In senso conforme, con riferimento all’ipotesi di sentenza emes-
sa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., v. Cass. pen., sez. IV, 26 ottobre 2004,
n. 41681, in questa Rivista 2005, 1243. Ulteriori ragguagli in tema di
validità della patente rilasciata da uno Stato estero si rinvengono in
Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2007, n. 12693, ivi 2007, 780.
svolgimento del pRocesso
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Ap-
pello di Trieste ha confermato la condanna pronunciata
dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale
di Tolmezzo, nei confronti di Gross Tina, per essersi que-

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