Corte di cassazione penale sez. II, 5 novembre 2014, n. 45654 (ud. 16 ottobre 2014)
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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 2/2015
LEGITTIMITÀ
Ora, pacifico essendo che le risultanze del P.R.A. pos-
sono essere vinte dalla prova contraria, il giudice di
merito ha rilevato che la Petrazzuolo non aveva prodotto
tale certificazione, pur avendo la possibilità di farlo ed,
anzi, essendo stata sollecitata a farlo. E da ciò ha desunto
motivi sufficienti per il rigetto della domanda. Si tratta di
decisione del tutto condivisibile, che va esente dalla pro-
spettata censura, non potendo detta certificazione essere
sostituita dalla prova orale, tanto più in un caso come
quello in esame, nel quale non risulta siano stati compiuti
rilievi nell’immediatezza del fatto idonei ad identificare
con sicurezza i veicoli coinvolti.
6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in
camera di consiglio per essere rigettato».
motivi della decisione
La ricorrente non ha presentato memorie in riferimen-
to alla relazione depositata.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella ca-
mera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi
in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di
doverne fare proprie le conclusioni. Il ricorso, pertanto, è
rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato
svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13,
comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore im-
porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso. (Omissis)
coRte di cassazione penale
sez. ii, 5 novembRe 2014, n. 45654
(ud. 16 ottobRe 2014)
pRes. gentile – est. Recchione – p.m. X (conf.) – Ric. bencini
Insolvenza fraudolenta y Elemento oggettivo y
Omesso pagamento del pedaggio autostradale y
Rappresentante legale della società cui era inte-
stato l’autocarro y Attribuibilità del reato y Condi-
zioni.
. Si configura l’attribuibilità soggettiva dell’illecito al
rappresentante legale della società cui l’autocarro era
intestato, anche se non autore dei passaggi fraudolenti
nella corsia preferenziale dell’autostrada, allorquando
sussiste molteplicità di passaggi illeciti in un arco tem-
porale ristretto, unitamente alle successive inadem-
pienze ed ai solleciti di pagamento rivolti alla società
dallo stesso rappresentata. (Mass. Redaz.) (c.p., art.
641; nuovo c.s., art. 176) (1)
(1) Interessante pronuncia in merito alla quale non risultano editi
precedenti negli stessi termini. Per un inquadramento, in termini
generali, del reato in oggetto si veda Cass. pen., sez. II, 13 febbraio
2013, n. 7040, in questa Rivista 2013, 1042. Sull’argomento cfr. inoltre
Cass. pen., sez. II, 5 dicembre 2001, n. 4373, in Riv. pen. 2003, 633 e
Cass. pen., sez. un. 31 luglio 1997, n. 7738, ivi 1998, 51. Sulla rilevanza
della condotta meramente omissiva dell’agente, nella configurazione
del reato di insolvenza fraudolenta, per l’ipotesi di dissimulazione
del proprio stato di dissesto al momento della stipula del contratto, si
veda Cass. pen., sez. II, 13 ottobre 2009, n. 39890, ivi 2010, 1161.
svolgimento del pRocesso
1. Con sentenza del 23 ottobre 2013 la Corte di appello
di Bologna confermava la sentenza di primo grado che
aveva condannato il Bencini per il reato di insolvenza
fraudolenta in relazione al reiterato transito nella corsia
riservata ai possessori di Viacard effettuata senza essere
in possesso del mezzo di pagamento elettronico.
La Corte territoriale evidenziava che era irrilevante
che l’imputato non fosse stato identificato alla guida del
veicolo che transitava sulla corsia riservata dato che il vei-
colo controllato era un trattore appartenente alla S.r.l. di
cui l’imputato era rappresentante legale; dal che si dedu-
ceva che «anche se il conducente non era l’imputato, ma
un suo dipendente, esisteva l’intenzione comune di con-
trarre l’obbligazione con proposito di non adempierla» che
poteva essere qualificata come una «scelta aziendale».
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cas-
sazione la difesa del Bencini che deduceva:
a) erronea applicazione della legge penale in ordine
alla configurabilità del reato di cui all’art. 641 c.p. illogici-
tà e contraddittorietà della motivazione.
Si evidenziava che il Bencini non era mai stato controlla-
to alla guida del veicolo e che la circostanza che l’imputato
fosse il legale rappresentante dell’azienda cui apparteneva
l’autocarro che aveva effettuato i passaggi illeciti non era
sufficiente per ritenere che lo stesso avesse posto in essere
la condotta tipica prevista dall’art. 641 c.p. Il ricorrente
evidenziava come nel capo di imputazione il reato non era
contestato in forma concorsuale, ma diretta, e che non vi
erano evidenze processuali dimostrative di tale forma di
responsabilità in capo al Bencini. Sul punto si rimarcava
che con il transito nella corsia Viacard l’obbligazione si
contrae nel momento in cui si effettua passaggio nella zona
riservata, passaggio non imputabile al Bencini, che non era
mai stato identificato alla guida del mezzo.
Con specifico riguardo alla motivazione, si contestava il
passo della sentenza che attribuiva al Bencini la responsa-
bilità per l’inadempimento conseguente al passaggio nella
corsia riservata inducendola dalla sua funzione di legale
rappresentante dell’azienda cui era intestato l’autocarro.
Questi avrebbe effettuato la «scelta aziendale» di non pa-
gare i pedaggi. Si rimarcava l’esistenza di un salto logico
nel percorso motivazionale: era infatti indimostrato, che vi
fosse una scelta aziendale da imputare al Bencini; si cen-
surava inoltre la mancata considerazione della eventualità
che il Bencini fosse ignaro del comportamento tenuto dal
conducente del mezzo. Si rilevava, infine, la irrilevanza
rispetto all’accertamento di responsabilità penale degli
adempimenti civilistici imputabili al Bencini laddove era
rimasto inadempiente rispetto alle richieste di pagamento
del pedaggio successive ai transiti contestati.
b) Violazione di legge nella applicazione della disci-
plina della prescrizione.
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