Corte di cassazione penale sez. II, 24 gennaio 2014, n. 3576 (ud. 23 ottobre 2013)

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giur
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
febbraio 2013 impossessandosi dell’autovettura di Cierna
Arduino, parcheggiata in Roma, previa effrazione della
serratura della portiera e del blocco di accensione, e con-
dannato alla pena di anni uno di reclusione ed Euro 300
di multa. L’imputato ricorre sulla ritenuta sussistenza del-
l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede laddove,
come nella specie, un’autovettura sia dotata di impianto
antifurto satellitare, e deduce violazione di legge e man-
canza di motivazione nella mera affermazione di adesione
all’orientamento giurisprudenziale favorevole alla conf‌i-
gurabilità dell’aggravante; osservando che, posto come la
funzione della previsione aggravatrice sia quella di garan-
tire una più eff‌icace tutela penale per le cose mobili sulle
quali il detentore non eserciti diretta e continua custodia,
l’antifurto satellitare consente tale assidua sorveglianza,
attivando anche un allarme con immediato avviso alle
forze dell’ordine in caso di effrazione del veicolo.
moTivi DELLA DEciSioNE
Il ricorso è infondato.
Pur non ignorando la presenza di pronunce in senso
contrario (Sez. V, n. 44157 del 21 ottobre 2008 Barbato, Rv.
241690), questa Corte ritiene di aderire al più recente e
prevalente orientamento per il quale la dotazione sull’au-
tovettura oggetto di furto di un impianto di localizzazione
satellitare, dando luogo ad una costante individuabilità
della posizione del veicolo, ne può consentire il recupero
successivamente alla sottrazione, ma non impedisce che
quest’ultima sia realizzata, mantenendo in essere i presup-
posti per la conf‌igurabilità dell’aggravante dell’esposizione
alla pubblica fede (Sez. V, n. 9224 del 18 novembre 2009 (8
marzo 2010), Ferraro, Rv. 246882; Sez. V, n. 44119 del 19
ottobre 2011, Petralia, Rv. 251130). Tali presupposti sono
invero integrati nella mancanza di protezione del bene da
possibili impossessamenti, al di fuori dell’aff‌idamento al
senso di rispetto dei consociati per l’altrui proprietà (Sez.
V, n. 9022 del 8 febbraio 2006, Giuliano, Rv. 233978; Sez. V,
n. 39631 del 23 settembre 2010, Giusti, Rv. 248656). Il di-
spositivo satellitare consente indubbiamente di rilevare il
percorso e la posizione dell’autovettura dopo che la stessa
sia stata sottratta. Tuttavia, a parte il fatto che tanto ne
rende possibile il recupero, ma non garantisce alcuna cer-
tezza in tal senso, gli eventuali risultati positivi dell’instal-
lazione dell’impianto sono limitati per l’appunto alla fase
del recupero del bene, e non anche a quella, precedente,
della tutela del bene dalla sottrazione; nè tale situazione
muta per il fatto che, come segnalato dal ricorrente per
il caso in esame, l’impianto emetta un segnale di allarme
diretto alla centrale operativa di polizia a seguito di un’ef-
frazione, meccanismo i cui effetti rimangono ristretti
all’attivazione di interventi per la ricerca dell’autovettura
ormai sottratta.
In altre parole, non una qualsiasi sorveglianza esclude
l’esposizione del bene alla pubblica fede; ma una sorve-
glianza specif‌icamente eff‌icace nell’impedire la sottrazio-
ne dell’oggetto. E, da questo punto di vista, anche a voler
qualif‌icare come sorveglianza la tracciabilità consentita
dall’impianto satellitare, la stessa non esplica alcun effetto
nel senso indicato, attivandosi unicamente dal momento
in cui la sottrazione avviene. Fino a questo momento, nes-
suna particolare protezione è data all’autovettura; del
quale permane l’aff‌idamento al generale rispetto per la
proprietà, con la conseguente ravvisabilità dell’aggravante
in caso di furto. La sentenza impugnata concludeva per-
tanto correttamente in questo senso. E la relativa motiva-
zione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente,
non era limitata ad un mero richiamo all’orientamento
giurisprudenziale condiviso, esplicandosi viceversa in
una sia pur sintetica precisazione delle ragioni di tale
convincimento nel riferimento all’idoneità dell’impianto
satellitare a conseguire unicamente il recupero del bene
sottratto, che si è visto costituire in effetti l’argomento es-
senziale a sostegno della ricorrenza dell’aggravante nella
situazione esaminata.
Il ricorso deve quindi essere rigettato, seguendone la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese proces-
suali. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. ii, 24 GENNAio 2014, N. 3576
(UD. 23 oTTobrE 2013)
prES. pETTi – EST. DE crESciENZo – p.m. mAZZoTTA (coNf.) – ric. ANNAro
Circostanze del reato y Attenuanti y Danno patri-
moniale di speciale tenuità y Valutazione y Criteri
y Valutazione tendenzialmente completa del danno
y Fattispecie in tema di ricettazione della targa di
un veicolo.
. Ai f‌ini del giudizio sulla conf‌igurabilità della circo-
stanza attenuante del danno di speciale tenuità, non
può aversi riguardo esclusivamente al valore venale del
corpo del reato, occorrendo far riferimento al danno
complessivo cagionato alla persona offesa. (In applica-
zione del principio, la Corte ha escluso la circostanza
attenuante in questione, in relazione alla ricettazione
della targa di un veicolo, in ragione delle spese soste-
nute dalla persona offesa per ottenere il rilascio di una
nuova targa, di nuova documentazione e di un nuovo
tagliando assicurativo). (c.p., art. 62; c.p., art. 648) (1)
(1) Il principio suesposto si conforma a quello già affermato dalle
SS.UU. pen. 26 settembre 2007, n. 35535, in Riv. pen. 2007, 1217,
proprio in tema di ricettazione, e successivamente ribadito da Cass.
pen., sez. II, 13 ottobre 2011, n. 36916 , ivi 2013, 84.
SvoLGimENTo DEL procESSo
Annaro Daniele, imputato della violazione dell’art. 648
c.p. ricorre per Cassazione avverso la sentenza 30 ottobre
2012 con la quale la Corte d’Appello di Reggio Calabria
lo ha condannato alla pena di anni uno mesi quattro di
reclusione e 344 di multa oltre il pagamento delle spese
processuali.
La difesa chiede l’annullamento della decisione impu-
gnata e deduce:

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