Corte di cassazione penale sez. un., 23 luglio 2014, n. 32697 (ud. 26 giugno 2014)

Pagine68-73
68
giur
1/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
È pur vero che, in conformità al disposto del D.M. 26
marzo 2001, art. 3, il giudice avrebbe dovuto specif‌icare
con la sentenza, oltre all’ente presso cui il lavoro di pubbli-
ca utilità doveva essere espletato, anche il tipo di attività
che deve essere svolta e le relative modalità, e ciò anche se
l’art. 3 D.M. citato menziona a tal riguardo espressamente
la sola sentenza di condanna, essendo la sentenza di ap-
plicazione della pena ex art. 444 c.p.p. equiparata ad una
pronuncia di condanna (Cass. S.U. 17781/2006). È vero, al-
tresì, come correttamente posto in evidenza da Cass. Sez.
IV, Sentenza n. 20592 del 7 marzo 2003 Rv. 224832 che la
specif‌icazione delle modalità di svolgimento del lavoro di
pubblica utilità è necessaria, avendo la f‌inalità di rendere
eseguibile la pena applicata.
Tuttavia, discostandosi dal dictum della decisione da
ultimo citata, la Corte ritiene che la carenza, non inciden-
do nell’ambito decisionale della cognizione del giudice
- come avviene per i vizi e le manchevolezze in punto di
errata qualif‌icazione giuridica del fatto, o di determinazio-
ne della pena nei limiti legali - e riguardando, piuttosto, le
modalità esecutive della statuizione, possa trovare il suo
ambito di risoluzione nel procedimento di esecuzione,
senza che venga posto nel nulla il patto.
2. Ne consegue il rigetto del ricorso con trasmissione
degli atti al Tribunale di Avellino per l’ulteriore corso.
(Omissis)
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. UN., 23 LUGLio 2014, N. 32697
(UD. 26 GiUGNo 2014)
prES. SANTAcrocE – EST. LombArDi – p.m. fLAmiNi (Diff.) – ric. fLoriS ED
ALTro
Prova penale y Intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni y Comunicazioni tra presenti y In al-
tri procedimenti y Acquisizione delle conversazioni
come corpo del reato y Possibilità y Condizioni.
Prova penale y Disposizioni generali y Prove non
disciplinate dalla legge y Intercettazioni legittima-
mente autorizzate y Utilizzabilità in altri procedi-
menti dei contenuti non comunicativi quale mezzo
di prova atipico y Legittimità y Fattispecie in tema
di utilizzabilità di intercettazioni rilevate all’inter-
no di un’autovettura e consistenti nel rumore di un
motore fuori giri.
. In tema di intercettazioni, la conversazione o co-
municazione intercettata costituisce corpo del reato
unitamente al supporto che la contiene, in quanto tale
utilizzabile nel processo penale, solo allorché essa stes-
sa integri ed esaurisca la condotta criminosa. (c.p.p.,
art. 253; c.p.p., art. 266; c.p.p., art. 267; c.p.p., art. 268;
c.p.p., art. 270; c.p.p., art. 271) (1)
. I contenuti non comunicativi di intercettazioni legit-
timamente autorizzate sono utilizzabili quale mezzo di
prova atipico ex art. 189 cod. proc. pen., non trovando
applicazione in tal caso la disciplina in materia di in-
tercettazioni di cui agli artt. 266 e ss. cod. proc. pen.
(In applicazione di tale principio, la Corte, relativa-
mente ad intercettazioni legittimamente autorizzate
ed eseguite all’interno di un’autovettura, ha ritenuto
utilizzabile, nell’ambito di altro procedimento, la regi-
strazione del rumore del motore fuori giri, sullo sfondo
dei dialoghi captati, ritenuti, invece, inutilizzabili, per
il divieto di cui all’art. 270, comma primo, cod. proc.
pen.). (c.p.p., art. 189; c.p.p., art. 266; c.p.p., art. 270;
c.p.p., art. 271) (2)
(1) Con la sentenza in epigrafe le SS.UU. risolvono un contrasto
interpretativo relativo alla qualif‌icazione o meno come corpo del
reato delle conversazioni o comunicazioni intercettate, costituenti
di per sè condotta criminosa, e, conseguentemente, alla loro utiliz-
zabilità in procedimento diverso da quello in cui sono state disposte.
In senso conforme si vedano: Cass. pen., sez. VI, 22 agosto 2012, n.
32957, in Ius&lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna; Cass. pen., sez. VI,
5 aprile 2012, n. 13166, in Arch. nuova proc. pen. 2013, 704; nello
stesso senso anche Cass. pen., sez. VI, 1° febbraio 2008, n. 5141, ivi
2009, 139. In senso difforme si esprimono Cass. pen., sez. VI, 5 aprile
2012, n. 13166, in Arch. nuova proc. pen. 2013, 704; Cass. pen., sez.
V, 14 marzo 2011, n. 10166, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna
e Cass. pen., sez. VI, 4 settembre 2001, n. 33187, in Arch. nuova proc.
pen. 2002, 482, secondo le quali le intercettazioni che integrano esse
stesse una condotta criminosa vanno inquadrate nelle disposizioni
ex art. 270 c.p.p., ma non vanno inquadrate nelle norme che regolano
l’uso processuale del corpo di reato, in quanto la registrazione, di
per sé, è solo un mezzo di documentazione della comunicazione e
non è def‌inibile cosa sulla quale o mediante la quale il reato è stato
commesso.
(2) In senso difforme si esprime Cass. pen., sez. VI, 10 gennaio 2013,
n. 1287, in Ius&Lex dvd n. 6/2014, ed. La Tribuna, limitatamente alle
riprese video che, pur se autorizzate dal Gip e palesememte raff‌igu-
ranti scene criminose, vengono sempre ritenute inutilizzabili come
prove.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. Con sentenza in data 3 maggio 2012 la Corte Militare
di appello ha confermato la sentenza del 30 marzo 2011
del Tribunale Militare di Verona, con la quale Ef‌isio Floris
e Donato Sasso erano stati dichiarati colpevoli del reato di
distruzione e deterioramento di cose militari, di cui agli
artt. 40, 110 c.p. e 169 c.p. mil. pace, aggravato ai sensi
dell’art. 47 stesso codice.
In particolare, secondo la contestazione, gli imputati,
quali militari in servizio presso l’Aliquota Radiomobile del
Comando Compagnia Carabinieri di Muggia, comandati
in servizio di perlustrazione a bordo dell’autovettura Alfa
Romeo 156, targata CC AV1S7, avevano mandato intenzio-
nalmente il motore “fuori giri”, portato l’autovettura alla
velocità di circa 100 km/h e innestato per due volte la
prima marcia, provocando la rottura del cambio e del dif-
ferenziale e, quindi, il deterioramento o la distruzione, in
parte, di cosa mobile appartenente alla Amministrazione
militare. Venivano, perciò, condannati, con la contestata
aggravante, alla pena ritenuta di giustizia con i benef‌ici
della sospensione condizionale della stessa e della non
menzione della condanna nel certif‌icato del casellario
giudiziale.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT