Corte di cassazione penale sez. IV, 7 agost o 2014, n. 34774 (c.c. 29 gennaio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
SvoLGimENTo DEL procESSo
La Del Medico, trasportata sul motociclo condotto dal
Grappini Magnani, subì lesioni nello scontro tra il motoci-
clo e la vettura del Cartechini.
Il Tribunale dichiarò corresponsabili i conducenti ex
art. 2054 e liquidò danno. La Corte d’appello di Ancona
accolse parzialmente l’appello della vittima ed aumentò
l’importo risarcitorio.
Ha proposto ricorso per cassazione la Del Medico at-
traverso tre motivi. Resistono Assitalia e Aviva Italia con
controricorso.
moTivi DELLA DEciSioNE
Attraverso i primi due motivi la ricorrente critica la sen-
tenza per aver liquidato la riduzione della capacità generi-
ca nel danno biologico, invece di liquidare anche il danno
patrimoniale da lucro cessante; sostiene, inoltre, l’applica-
bilità del criterio sussidiario dell’art. 4 D.L. 857/76.
I motivi, che possono essere congiuntamente esamina-
ti, sono infondati.
La sentenza impugnata s’è adeguata ai seguenti, conso-
lidati principi giurisprudenziali:
1) all’interno del risarcimento del danno alla persona,
il danno da riduzione della capacità lavorativa generica,
costituendo una lesione di un’attitudine o di un modo
di essere del soggetto, non attiene alla produzione del
reddito, ma si sostanzia in una menomazione dell’inte-
grità psico f‌isica risarcibile quale danno biologico (Cass.
n. 15187/04);
2) nella liquidazione del danno biologico, da effettuar-
si con criteri equitativi di cui agli artt. 2056 e 1226 c.c.,
eventualmente anche applicando criteri predeterminati
e standardizzati come le cosiddette “tabelle”, da consi-
derarsi come parametri uniformi per la generalità delle
persone, salvo personalizzare il risultato al caso concreto,
non può essere utilizzato il criterio del triplo della pensio-
ne sociale, di cui all’art 4 L. 26 febbraio 1977 n. 39, che è
norma eccezionale utilizzabile esclusivamente nell’ambito
dell’azione diretta contro l’assicuratore, per la liquidazio-
ne del danno patrimoniale (Cass. n. 10482/04).
Attraverso il terzo motivo la ricorrente sostiene che
il giudice avrebbe erroneamente omesso di accertare la
perdita della capacità specif‌ica.
Il motivo è infondato.
La sentenza spiega (cfr. pagg. 11 e 12) che la Del Me-
dico non ha né dedotto, né provato il relativo pregiudizio,
limitandosi ad affermare di essere in possesso del diploma
di maestra d’asilo, aggiungendo, altresì, che “la maggior
diff‌icoltà di deambulazione ed il modesto def‌icit della
estensione dell’arto (5%9 accertati dal CTU non sono ele-
menti tali da ridurre la potenzialità lavorativa nello speci-
f‌ico settore…” Si tratta di un accertamento di merito che,
siccome congruamente e logicamente motivato, sfugge
alla censura di legittimità.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto e la
ricorrente va condannata a rivalere ciascuno dei contro
ricorrenti delle spese sopportate nel giudizio di cassazio-
ne, come liquidate nel dispositivo. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. iv, 7 AGoSTo 2014, N. 34774
(c.c. 29 GENNAio 2014)
prES. ZEccA – EST. ESpoSiTo – p.m. SELvAGGi (coNf.) – ric. p.G. iN proc.
SALZArULo
Guida in stato di ebbrezza y Sostituzione della
pena detentiva con quella del lavoro di pubblica
utilità y Attività da svolgere in sostituzione y Omes-
sa indicazione nella sentenza di patteggiamento y
Nullità parziale y Esclusione y Ragioni y Integrazione
in sede di incidente di esecuzione y Ammissibilità.
. Non integra alcuna nullità della sentenza di patteg-
giamento la mancata indicazione da parte del giudice
delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica
utilità, applicato in sostituzione della pena detentiva
per il reato di guida in stato di ebbrezza, giacché tale
omissione non investe l’ambito decisionale ma riguarda
le modalità attuative della statuizione e, come tale, può
trovare risoluzione nel procedimento di esecuzione.
(c.p.p., art. 444; nuovo c.s., art. 186) (1)
(1) Nel senso che la sostituzione della pena detentiva o pecuniaria
con il lavoro di pubblica utilità può essere disposta dal giudice, oltre
che di uff‌icio e sempre che l’imputato non si opponga, anche su ri-
chiesta di quest’ultimo, ma tale istanza può essere rigettata se non
consente di individuare il tipo di lavoro sostitutivo concretamente
applicabile, non sussistendo un onere per il decidente di predisporre
il progetto relativo alle modalità di esecuzione della sanzione sosti-
tutiva, v. Cass. pen., sez. IV, 12 luglio 2013, n. 30198, in questa Rivista
2014, 528. Sostiene, invece, l’obbligo per il giudice, nell’applicare il
lavoro di pubblica utilità concordato dalle parti per il reato di guida
in stato di ebbrezza, di specif‌icare nella sentenza di patteggiamento il
tipo di attività da svolgere e l’ente convenzionato presso cui effettuare
il lavoro, Cass. pen., sez. IV, 9 maggio 2003, n. 20592, ivi 2004, 314.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi applicava
ex art. 444 c.p.p. a Salzarulo Manuel Libero, per i reati di
cui all’art. 186 C.d.S., comma 2 e art. 186 C.d.S., comma
7, la pena concordata tra le parti, sostituita da quella del
lavoro di pubblica utilità.
2.Ricorre per cassazione il Procuratore generale della
Repubblica presso la Corte d’Appello di Napoli, deducendo
inosservanza o erronea applicazione della legge penale con
riferimento all’art. 444 c.p.p.. Rileva che in sentenza non vi
era menzione alcuna del tipo di attività che l’imputato do-
vrà svolgere in esecuzione della condanna, essendo indica-
to solo l’ente presso il quale tale impegno dovrà essere as-
solto. Rileva che il D.M. 26 marzo 2001, art. 3, prevede, con
norma applicabile anche ai patteggiamenti, la necessaria
indicazione delle modalità di svolgimento dell’attività pre-
scritta. Chiede, pertanto, il parziale annullamento della
sentenza limitatamente alla mancata indicazione delle
modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
moTivi DELLA DEciSioNE
1. Il ricorso va rigettato.

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