Corte di cassazione penale sez. II, 29 settembre 2014, n. 40265 (c.c. 8 luglio 2014)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 1/2015
LEGITTIMITÀ
ricorrente, in tanto è suscettibile di incidere sul principio
della reciproca o doppia punibilità ex art. 7della L. n. 69
del 2005, in quanto si traduca in una sostanziale alterazio-
ne o trasformazione dello stesso nucleo fondante del reato
nel conf‌igurarsi del giudizio astratto di disvalore della
condotta, al di là di una mera nominalistica coincidenza
delle fattispecie (v. Sez. VI, 17 gennaio n. 3255, Murariu,
rv. 254182); di tal che f‌inisce per venire meno, in buona
sostanza, la stessa pregiudiziale identicità o assimilazione
dei due fatti reato.
Situazione per vero non ravvisabile nel caso del ricor-
rente Vacarciuc in ragione della non abnorme nè spropor-
zionata pena inf‌littagli in Romania per il reato di guida
senza patente. D’altra parte va osservato che la pena di
quattro mesi di reclusione è stata inf‌litta al Vacarciuc
anche - come si precisa nella sentenza def‌initiva rumena
- in relazione alla commissione nel biennio precedente
di omologo reato previsto dal “regime penale stradale”
rumeno e, quindi, in relazione alla sua qualità di recidivo
specif‌ico.
Condizione, questa, che - ove il reato di guida senza
patente fosse stato commesso in Italia - avrebbe determi-
nato l’irrogazione di una sanzione anche detentiva (art.
116, comma 15 c.d.s.: “nell’ipotesi di recidiva nel biennio
si applica altresì la pena dell’arresto f‌ino ad un anno”) e
non della sola pena dell’ammenda, come si sostiene erro-
neamente nel ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue
ex lege la condanna de ricorrente al pagamento delle spe-
se processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende, equamente f‌issata in Euro 1.000 (mille).
La cancelleria comunicherà la presente decisione al
Guardasigilli ai sensi dell’art. 22, comma 5 della L. n. 69
del 2005. (Omissis)
corTE Di cASSAZioNE pENALE
SEZ. ii, 29 SETTEmbrE 2014, N. 40265
(c.c. 8 LUGLio 2014)
prES. GENTiLE – EST. pELLEGriNo – p.m. cESqUi (Diff.) – ric. mArE ED ALTro
Misure cautelari personali y Procedimento ap-
plicativo y Ordinanza del giudice y Modif‌ica della
qualif‌icazione giuridica del fatto y Ammissibilità y
Fattispecie in tema di furto di autovettura, di targa
di prova e di paletta catarifrangente.
. Non viola il principio di correlazione tra contestazio-
ne e decisione, nella misura in cui questo possa trovare
applicazione anche in materia cautelare, il provvedi-
mento del giudice il quale, dopo aver convalidato il fer-
mo disposto dal pubblico ministero con riferimento ad
una determinata ipotesi di reato, accolga la richiesta di
applicazione di una misura cautelare dando agli stessi
fatti una diversa qualif‌icazione giuridica. (Nella specie
il fermo era stato disposto, e convalidato, con riferi-
mento ad una condotta qualif‌icata come ricettazione e
la misura cautelare era stata disposta sulla base della
qualif‌icazione della medesima condotta come furto ag-
gravato) (Mass. Redaz.) (c.p.p. art. 292) (1)
(1) La sentenza in epigrafe segue l’indirizzo tracciato da Cass. pen.,
sez. un., 22 ottobre 1996, n. 16, in Arch. nuova proc. pen. 1996, 719,
secondo cui al giudice per le indagini preliminari, in sede di applica-
zione della misura cautelare ai sensi dell’art. 292 c.p.p., ed al tribuna-
le, in sede di riesame o di appello ai sensi degli artt. 309 e 310 c.p.p.,
è consentito modif‌icare la qualif‌icazione giuridica data dal pubblico
ministero al fatto per cui si procede. Si veda, inoltre, Cass. pen., sez.
II, 22 dicembre 2008, n. 47563, in Riv. pen. 2009, 1477, che ha sotto-
lineato come il giudice, pur potendo disporle solo su richiesta del
P.M. e sulla base di elementi dallo stesso presentati, è tuttavia inve-
stito del potere-dovere di qualif‌icare ed inquadrare autonomamente
i detti elementi, collocandoli nell’ambito di quella o di quelle, tra le
disposizioni normative regolanti la materia, che meglio appaiono atte
a giustif‌icare l’adozione della misura richiesta.
SvoLGimENTo DEL procESSo
1. In data 3 aprile 2014, Mare Dario e Retamosa Rober-
to Carlos venivano sottoposti a fermo di polizia giudiziaria
per il reato di cui agli artt. 110, 648 c.p. per essere stati
trovati in possesso di un’autovettura Audi A6 tg. EJ171TJ
provento di furto ai danni di D’Adda Fabrizio Aldo Giovan-
ni, di una targa di prova con codice alfa numerico TEPI-
STII provento di furto ai danni della concessionaria d’auto
denominata MB STORE, di una paletta catarifrangente
del Comando Polizia Locale di Melegnano contraffatta.
In sede di udienza di convalida, gli indagati ammettevano
i fatti: il Mare dichiarava di aver rubato sia l’autovettura
che la paletta catarifrangente, il Retamosa dichiarava di
aver rubato la targa prova.
2. All’esito dell’udienza, il giudice per le indagini preli-
minari convalidava il fermo del Mare e del Retamosa per
il reato di cui agli artt. 110, 648 c.p. ed applicava nei con-
fronti di entrambi gli indagati la misura cautelare della
custodia in carcere, riqualif‌icando reati rispettivamente
in quello previsto dagli artt. 624, 625 n. 2 c.p. nei confronti
del Mare ed in quello previsto dagli artt. 624, 625 n. 7 c.p.
nei confronti del Retamosa.
3. Avverso detto provvedimento veniva proposto dagli
indagati ricorso per cassazione per lamentare la violazio-
ne di cui all’art. 606, comma 1 lett. b) c.p.p. con richiesta
di annullamento dell’ordinanza impugnata.
Lamentano i ricorrenti l’erroneità del provvedimento
impugnato che, dopo aver qualif‌icato i fatti nelle ipotesi
previste dagli artt. 624, 625 c.p., aveva comunque conva-
lidato i fermi per il reato di cui agli artt. 110, 648 c.p.; di
fatto, il fermo era stato compiuto per il reato di cui agli
artt. 624, 625 c.p. per il quale la misura precautelare è
consentita solo in presenza dell’aggravante di cui all’art. 4
L. n. 533/1977. Da qui l’illegittimità del fermo disposto per
un fatto diverso da quello ritenuto e per il quale la legge
non prevede la sua applicazione.
moTivi DELLA DEciSioNE
4. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di
accoglimento.

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